Sentenza n. 3700/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale che aveva dichiarato irricevibile e inefficace la CILA relativa al completamento di lavori già oggetto di una precedente DIA
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La CILA n. 410/2020 riguardava il completamento di lavori non realizzati, collegati alla precedente DIA n. 140/2016. Il Comune aveva dichiarato la CILA irricevibile e inefficace richiamando il precedente atto di autotutela con cui era stata annullata la DIA. I ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, la violazione del termine decadenziale previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, sostenendo l’illegittimità dell’esercizio tardivo del potere di autotutela. Il TAR ha rilevato che il precedente provvedimento comunale relativo alla DIA era già stato annullato con sentenza non impugnata, per la violazione del medesimo termine, e che tale decisione era determinante anche nel presente giudizio. Il Comune non aveva dimostrato una falsa rappresentazione della realtà da parte dei privati idonea a giustificare eccezionalmente l’esercizio dell’autotutela oltre il termine. Al contrario, dagli atti risultava che la suddivisione delle pratiche era stata sollecitata dagli stessi uffici comunali; che l’amministrazione aveva acquisito una relazione tecnica integrativa illustrativa dell’intero quadro degli interventi; e che erano stati effettuati plurimi sopralluoghi successivi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento che aveva dichiarato irricevibile e inefficace la CILA. La decisione si fonda sulla precedente sentenza della stessa Sezione, divenuta non impugnata, che aveva annullato l’atto di autotutela relativo alla DIA n. 140/2016 per violazione del termine decadenziale dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990. Il Collegio ha ritenuto applicabile il medesimo principio anche alla CILA, sia per il collegamento procedimentale tra i titoli sia perché la stessa censura era stata dedotta nel presente giudizio. Ha inoltre escluso, sulla base degli elementi documentali richiamati, che ricorresse la fattispecie eccezionale della falsa rappresentazione dei fatti da parte dei privati, che avrebbe potuto consentire l’autotutela oltre il termine. Per effetto dell’annullamento, la CILA n. 410/2020 riacquista efficacia. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità e dell’articolazione della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
violazione del termine di decadenza previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge 241/90
L’annullamento d’ufficio deve essere esercitato entro il termine decadenziale applicabile ratione temporis; il suo superamento è eccezionalmente ammissibile solo quando il titolo sia stato conseguito sulla base di una falsa rappresentazione della realtà imputabile al privato.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
il legislatore prende espressamente in considerazione anche al comma 2 bis dell’art. 21 nonies
La falsa rappresentazione delle circostanze di fatto e di diritto può incidere sull’applicazione del limite temporale dell’autotutela e sull’assenza di un affidamento meritevole di tutela.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
tutela all’affidamento solo se legittimo, vale a dire se incolpevole o fondato sulla buona fede
La tutela dell’affidamento nei rapporti tra privato e amministrazione presuppone che l’affidamento sia legittimo, incolpevole e fondato sulla buona fede.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
possano richiamarsi ex art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a. le considerazioni giuridiche ed in fatto riportate nella citata sentenza
Il giudice può richiamare, per esigenze di sinteticità e in ragione dell’unitarietà della vicenda, le considerazioni in fatto e in diritto contenute in una precedente decisione riguardante la medesima controversia sostanziale.
Massime di principio
- Il superamento del termine previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 rende illegittimo l’annullamento d’ufficio, salvo che l’amministrazione dimostri una falsa rappresentazione della realtà fattuale o giuridica imputabile al privato e causalmente determinante per l’adozione del titolo ampliativo.
- La falsa rappresentazione idonea a giustificare l’autotutela oltre il termine deve essere oggettivamente verificabile e non opinabile; non ricorre quando l’amministrazione abbia conosciuto o potuto conoscere i fatti mediante la documentazione acquisita e le verifiche svolte nel procedimento.
- Non può essere escluso l’affidamento legittimo del privato quando l’eventuale frammentazione delle pratiche edilizie sia stata sollecitata dagli stessi uffici e l’amministrazione abbia comunque acquisito una rappresentazione complessiva degli interventi e svolto sopralluoghi prima dell’esercizio dell’autotutela.
- L’annullamento giudiziale dell’atto di autotutela relativo a un titolo edilizio presupposto può determinare l’illegittimità dell’atto successivo che dichiari inefficace una CILA collegata al medesimo intervento, quando quest’ultimo si fondi sul provvedimento presupposto già annullato.
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