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Risoluzione

Risoluzione n. 251 del 24/09/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le divergenze derivanti dall’eliminazione di ammortamenti, rettifiche di valore e fondi di accantonamento per i soggetti IAS adopter vanno cumulate con quelle da quadro EC e assoggettate a un’unica imposta sostitutiva secondo le regole dell’art. 1, comma 48, L. 244/2007. Indica inoltre come compilare il quadro RQ di UNICO SC 2009 e precisa che il riallineamento delle divergenze sui beni fungibili segue una disciplina distinta.

Riallineamento delle divergenze per soggetti IAS adopter ex art. 15, comma 7, D.L. 185/2008

Riallineamento delle divergenze per soggetti IAS adopter

La risoluzione affronta le modalità di riallineamento delle divergenze emerse per i soggetti IAS adopter a seguito dell’eliminazione di ammortamenti, rettifiche di valore e fondi di accantonamento. L’obiettivo è chiarire il rapporto tra la disciplina introdotta dall’art. 15 del D.L. n. 185/2008 e quella già prevista per il riallineamento delle differenze da deduzioni extracontabili tramite quadro EC.

Quadro normativo di riferimento

La risoluzione richiama in particolare:

  • l’art. 15, comma 3, lett. b), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, che include tra le divergenze riallineabili quelle derivanti dalla valutazione dei beni fungibili e dall’eliminazione di ammortamenti, rettifiche di valore e fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell’art. 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38;
  • l’art. 15, comma 7, del medesimo decreto, che consente il riallineamento tramite opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, rinviando all’art. 1, comma 48, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
  • l’art. 1, comma 48, della L. n. 244/2007, disciplina dell’imposta sostitutiva per il riassorbimento delle differenze tra valori civili e fiscali dei beni e degli altri elementi patrimoniali;
  • l’art. 15, comma 12-bis, del D.L. n. 185/2008, che considera validamente esercitata l’opzione dell’art. 1, comma 48, L. n. 244/2007 anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell’art. 13, commi 2, 5 e 6, del D.Lgs. n. 38/2005, se identificati nel quadro EC;
  • l’art. 81, commi 21, 23 e 24, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, richiamato per il riallineamento delle sole divergenze relative ai beni fungibili.

Modalità di riallineamento delle divergenze IAS

Secondo l’Agenzia, le divergenze di cui all’art. 15, comma 3, lett. b), del D.L. n. 185/2008 devono essere trattate secondo il meccanismo già previsto dall’art. 1, comma 48, della L. n. 244/2007. Ne consegue che:

  • tali divergenze concorrono, insieme a quelle derivanti dal quadro EC, alla formazione di un’unica base imponibile;
  • su tale base imponibile si applicano le aliquote progressive dell’imposta sostitutiva previste dalla legge finanziaria 2008;
  • il rinvio operato dal comma 7 comporta che il riallineamento delle divergenze IAS si sovrappone a quello già disciplinato per le differenze da quadro EC e ne segue integralmente le modalità applicative.

Interpretazione confermata dalla relazione e dalla circolare 33/E del 2009

La risoluzione richiama la relazione di accompagnamento al D.L. n. 185/2009, dalla quale emerge che il riallineamento delle divergenze IAS, sovrapponendosi a quello previsto dall’art. 1, comma 48, L. n. 244/2007, deve essere effettuato secondo le medesime modalità. Richiama inoltre il paragrafo 10 della circolare n. 33/E del 2009, che chiarisce come il comma 12-bis consenta di considerare validamente esercitata l’opzione per l’imposta sostitutiva anche per i soggetti IAS adopter che abbiano assimilato i disallineamenti di prima applicazione alle divergenze indicate nel quadro EC.

Compilazione del quadro RQ di UNICO SC 2009

Per la concreta applicazione operativa, la risoluzione precisa che, nell’ipotesi di riallineamento delle divergenze di cui all’art. 15, comma 3, lett. b), del D.L. n. 185/2008:

  • il valore di tali divergenze deve essere indicato nelle colonne contenute nella sezione V-A del quadro RQ del mod. UNICO SC 2009;
  • non devono essere compilate le colonne da 1 a 4 della sezione V-B;
  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva deve risultare dal cumulo tra divergenze IAS e differenze da quadro EC.

Distinzione per i beni fungibili

Resta fermo un trattamento distinto per le divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2005. Per tali divergenze continua ad applicarsi l’art. 81, commi 21, 23 e 24, del D.L. n. 112/2008. Esse devono essere evidenziate separatamente nel quadro RQ, nelle colonne da 5 a 7 del medesimo quadro, senza confondersi con le divergenze oggetto del riallineamento principale disciplinato dall’art. 15, comma 7, del D.L. n. 185/2008.

Conclusione operativa

In sintesi, la risoluzione stabilisce che le divergenze IAS da eliminazione di ammortamenti, rettifiche di valore e fondi di accantonamento non seguono un regime autonomo, ma si sommano alle differenze da quadro EC per formare un’unica base imponibile soggetta a imposta sostitutiva. Solo le divergenze sui beni fungibili restano soggette a una disciplina separata e a distinta evidenziazione dichiarativa.

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