Risoluzione n. 253 del 29/09/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che le spese per la conservazione delle cellule staminali rinviano a un precedente interpello, mentre quelle per l’acquisto di specifici dispositivi medici sono detraibili se i beni rientrano nella classificazione nazionale dei dispositivi medici e se la documentazione fiscale è idonea.
Detraibilità IRPEF di spese per cellule staminali e dispositivi medici ex art. 15 TUIR
Detraibilità IRPEF di spese sanitarie e dispositivi medici ex art. 15 TUIR
La risoluzione esamina la detraibilità, ai fini IRPEF, di spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali e per l’acquisto di alcuni macchinari e dispositivi destinati a terapie sanitarie. Il chiarimento ruota attorno all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, che disciplina le spese sanitarie detraibili.
Quesito posto dall’istante
Il CAAF ALFA srl chiede se possano beneficiare della detrazione:
- le spese per la conservazione delle cellule staminali;
- le spese per l’acquisto di strumenti per la magnetoterapia;
- le spese per fasce elastiche con magneti a campo stabile;
- le spese per apparecchiature per fisokinesiterapia;
- le spese per apparecchi medicali per laserterapia.
L’istante precisa che tali apparecchiature risultano registrate presso il Ministero della salute e classificate come dispositivi medici ai sensi della direttiva 93/42/CEE.
Posizione sostenuta dal contribuente
Secondo il CAAF ALFA srl, sia le spese per la conservazione delle cellule staminali sia quelle per l’acquisto dei dispositivi medici sono finalizzate alla cura e alla terapia di malattie e devono quindi essere considerate spese sanitarie o attrezzature sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
Inquadramento normativo delle spese sanitarie detraibili
L’Agenzia ricorda che l’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR consente la detrazione solo per specifiche categorie di spese sanitarie, costituite esclusivamente da:
- spese mediche e di assistenza specifica;
- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie in genere, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR.
Conservazione delle cellule staminali
Per quanto concerne la detraibilità delle spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali, la risoluzione non formula un nuovo orientamento autonomo, ma rinvia espressamente ai chiarimenti già forniti con la risoluzione 12 giugno 2009, n. 155.
Acquisto di dispositivi medici e criteri di detraibilità
Con riferimento agli strumenti per la magnetoterapia, alle fasce elastiche con magneti a campo stabile, alle apparecchiature per fisokinesiterapia e agli apparecchi medicali per laserterapia, l’Agenzia afferma che occorre verificare se tali beni rientrino nel concetto di spese mediche alla luce dei provvedimenti del Ministero della Salute.
Viene richiamata la circolare n. 25 del 6 febbraio 1997, secondo cui, quando l’inquadramento di una spesa tra quelle detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR sia dubbio, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità contenenti gli elenchi delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.
Definizione di dispositivo medico e classificazioni ministeriali
La risoluzione richiama il D. lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, attuativo della direttiva 93/42/CEE, che definisce il dispositivo medico come qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, usato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia, di una ferita o di un handicap, ovvero per lo studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico, oppure per interventi sul concepimento.
Viene inoltre ricordato che il Ministero della Salute ha approvato e aggiornato la Classificazione Nazionale dei dispositivi medici diversi dai dispositivi diagnostici in vitro:
- con decreto ministeriale 22 settembre 2005, prima versione della classificazione;
- con decreto ministeriale 20 febbraio 2007, modifica della classificazione;
- con decreto ministeriale 13 marzo 2008, ultimo aggiornamento richiamato.
Conclusione dell’Agenzia sulle spese per i dispositivi
L’Agenzia ritiene che, qualora le apparecchiature indicate dall’istante rientrino nella Classificazione Nazionale dei dispositivi medici reperibile sul sito del Ministero della Salute, le spese sostenute per il loro acquisto siano detraibili dall’IRPEF ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
Documentazione necessaria per la detrazione
Per fruire della detrazione è necessario che il contribuente possieda la documentazione fiscale emessa dal rivenditore, ossia:
- scontrino fiscale, oppure
- fattura,
dalla quale risulti chiaramente:
- la descrizione del prodotto acquistato;
- il soggetto che sostiene la spesa.
In alternativa all’indicazione dei dati identificativi del destinatario del prodotto sulla certificazione fiscale, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’acquisto è necessario per curare una patologia propria o di un familiare a carico. La firma della dichiarazione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Indicazioni finali
La risoluzione si conclude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché gli uffici osservino correttamente le istruzioni e i principi espressi nel provvedimento.
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