Risoluzione n. 250 del 17/09/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il rilascio della carta di soggiorno ai familiari di cittadini dell’Unione europea privi di cittadinanza di uno Stato membro non è esente da bollo: il termine "gratuito" del d.lgs. n. 30/2007 non equivale a esenzione tributaria. Ne consegue l’applicazione dell’imposta di bollo ex DPR n. 642/1972, nonché del bollo sulle relative istanze.
Imposta di bollo sulla carta di soggiorno per familiari di cittadini UE non comunitari
Imposta di bollo sulla carta di soggiorno per familiari di cittadini UE
La risoluzione affronta il trattamento ai fini dell’imposta di bollo del rilascio della carta di soggiorno prevista per i familiari del cittadino dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la previsione di gratuità contenuta nella disciplina sull’immigrazione non comporta, di per sé, un’esenzione dal tributo.
Quesito posto
Il Ministero dell’Interno ha chiesto quale sia il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, applicabile al rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari del cittadino dell’Unione europea privi della cittadinanza di uno Stato membro.
Quadro normativo di riferimento
La risoluzione richiama il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativo al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri.
In particolare:
- l’articolo 3, comma 1, stabilisce che le disposizioni si applicano al cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza, nonché ai suoi familiari che lo accompagnino o raggiungano;
- l’articolo 2 definisce i familiari come:
- il coniuge;
- il partner unito in unione registrata, a determinate condizioni di equiparazione al matrimonio nello Stato ospitante;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti a carico, e quelli del coniuge o partner;
- l’articolo 10, comma 1, prevede che i familiari del cittadino dell’Unione non aventi cittadinanza di uno Stato membro, decorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale, richiedano alla questura competente la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione";
- il comma 4 dispone che la carta ha validità quinquennale;
- il comma 6 prevede che il rilascio sia gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.
Valutazione dell’Agenzia sulla gratuità
Secondo l’Agenzia, il termine "gratuito" usato dal legislatore non costituisce una specifica previsione di esenzione fiscale. Esso è inteso solo a evitare che sull’interessato gravi l’intero costo del servizio amministrativo, ma non elimina l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Viene inoltre precisato che, in materia tributaria, le esenzioni sono soltanto quelle espressamente qualificate e disciplinate dal legislatore come tali e, per la loro natura eccezionale, non possono essere applicate per analogia oltre i casi previsti.
Applicazione dell’imposta di bollo alla carta di soggiorno
In assenza di una norma esentativa espressa, il rilascio della carta di soggiorno in favore dei familiari di cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è ricondotto tra gli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni rilasciati a richiesta degli interessati, di cui all’articolo 4 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Ne deriva che tale rilascio è soggetto a imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.
Bollo sulle istanze
La risoluzione precisa inoltre che anche le domande dirette a ottenere la carta di soggiorno devono essere presentate in bollo, ai sensi dell’articolo 3 della tariffa allegata al DPR n. 642/1972, in quanto istanze tese a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano osservati dagli uffici competenti.
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