Risoluzione n. 248 del 17/09/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che anche per i soggetti IAS/IFRS, che non ammortizzano contabilmente l’avviamento, resta dovuto il recupero a tassazione in sei quote costanti delle deduzioni extracontabili IRAP pregresse effettuate fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 1, comma 51, legge n. 244/2007.
Disciplina IRAP del riallineamento dei valori civili e fiscali dell’avviamento
Disciplina IRAP del riallineamento dei valori civili e fiscali dell’avviamento
La risoluzione affronta il trattamento IRAP del riallineamento delle eccedenze pregresse dedotte extracontabilmente con riferimento all’avviamento, in particolare per una società che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il documento chiarisce se il meccanismo di recupero a tassazione in sei quote costanti previsto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 244/2007 si applichi anche quando l’avviamento non è ammortizzato contabilmente ma continua a essere dedotto fiscalmente in via extracontabile.
Quesito posto dalla società
La società ALFA S.p.A., dal 2005, redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali e, coerentemente con lo IAS 38, non ammortizza più l’avviamento iscritto in bilancio. Sul piano fiscale, ha comunque dedotto extracontabilmente il costo dell’avviamento nei limiti consentiti ai fini IRES dall’art. 103, comma 3, del TUIR. Tale deduzione extracontabile ha rilevato anche ai fini IRAP fino al periodo d’imposta 2007 per effetto dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 446/1997. La società chiede se debba comunque procedere al recupero a tassazione in sei quote costanti dell’ammortamento dedotto extracontabilmente fino al periodo in corso al 31 dicembre 2007, come previsto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 244/2007.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante ritiene che la finalità della norma sia evitare una doppia deduzione, cioè impedire che un costo già dedotto extracontabilmente e successivamente transitato a conto economico incida nuovamente sulla base imponibile IRAP. Poiché i soggetti IAS/IFRS continuano a dedurre l’avviamento in via extracontabile, la società sostiene che la disposizione non dovrebbe applicarsi nei loro confronti, altrimenti si determinerebbe una penalizzazione ingiustificata, consistente nella tassazione per sesti di un costo che non confluirà nel valore aggiunto del conto economico.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama l’art. 1, comma 51, secondo periodo, della legge n. 244/2007, che prevede il recupero a tassazione IRAP, in sei quote costanti, dell’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, previa indicazione nell’apposito prospetto del modello Unico.
La norma, secondo l’interpretazione già fornita con la circolare n. 50/E dell’11 luglio 2008, si applica anche ai disallineamenti IRAP esistenti al 31 dicembre 2007 relativi a marchi e avviamento. Il recupero a tassazione in sei quote costanti opera quindi anche per tali cespiti, la cui deducibilità, ai sensi del nuovo art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997, continua a essere ammessa extracontabilmente negli esercizi successivi al 2007 per la generalità delle imprese, in deroga al principio di derivazione dalle voci di conto economico.
Applicazione anche ai soggetti IAS/IFRS
La risoluzione conferma espressamente che l’orientamento della circolare n. 50/E del 2008 vale anche per i contribuenti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali e che, per tale ragione, non ammortizzano contabilmente il costo dell’avviamento. L’art. 1, comma 51, infatti, mira a recuperare a tassazione le eccedenze pregresse dedotte extracontabilmente mediante il quadro EC, senza prevedere deroghe specifiche per i soggetti IAS/IFRS.
Di conseguenza, la società deve assoggettare a tassazione in sei quote costanti l’ammontare complessivo dei componenti negativi relativi all’avviamento dedotti extracontabilmente dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Effetti del riallineamento e deducibilità futura
La risoluzione precisa che, per effetto del riallineamento, il maggior valore fiscale dell’avviamento rileverà ai fini IRAP a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Da quel momento, la società potrà dedurre le relative quote di ammortamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo incrementato, indipendentemente dall’imputazione a conto economico, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997, come chiarito dalla circolare n. 50/E del 2008.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati nella risoluzione siano correttamente applicati dagli uffici. Il documento conferma quindi un’impostazione rigorosa e uniforme del recupero IRAP delle deduzioni extracontabili pregresse, anche in presenza di bilanci redatti secondo IAS/IFRS.
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