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Risoluzione

Risoluzione n. 252 del 29/09/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione dichiara inammissibile l’interpello sull’aliquota IVA di integratori alimentari liquidi e, sulla base del classificazione doganale comunicata dall’Agenzia delle dogane, conclude per l’applicazione dell’IVA ordinaria del 20% anziché del 10% richiesto dal contribuente.

Aliquota IVA per integratori alimentari liquidi

Aliquota IVA per integratori alimentari in forma liquida

La risoluzione n. 252/E del 29 settembre 2009 affronta un interpello presentato da una società produttrice e commercializzatrice di integratori alimentari liquidi, volto a chiarire l’aliquota IVA applicabile ai prodotti della linea "GAMMA". L’Agenzia delle Entrate ritiene tuttavia l’istanza inammissibile e, nel merito, indica l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 20%.

Quesito del contribuente

Il legale rappresentante della società ALFA srl chiede quale aliquota IVA debba applicarsi alla vendita di integratori alimentari prodotti nello stabilimento autorizzato dal Ministero della Salute e da altre autorità competenti.

La società opera nel settore di:

  • produzione, confezionamento e vendita di acque minerali e di sorgente;
  • bevande in genere, analcoliche, alcoliche e superalcoliche;
  • prodotti alimentari di varia natura, inclusi prodotti dietetici e per l’infanzia.

Per la produzione degli integratori, la società ha ottenuto l’autorizzazione all’uso dell’acqua minerale della "Sorgente BETA". I prodotti, denominati "GAMMA", consistono in bottiglie da 500 ml di acqua oligominerale con tappo dosatore contenente 750 mg di estratti di piante medicinali da disperdere nell’acqua al momento dell’apertura. Il prodotto deve essere consumato entro 24 ore.

La linea comprende sei prodotti, ciascuno con una specifica indicazione salutistica:

  • "DELTA" per limitare l’assorbimento dei grassi;
  • "EPSILON" per favorire il trofismo dei capelli;
  • "ZETA" per contrastare gli inestetismi della cellulite;
  • "ETA" per aiutare e rinforzare le difese immunitarie;
  • "IOTA" per l’esposizione al sole;
  • "KAPPA" per la regolarizzazione della colesterolemia.

Tesi del contribuente

Secondo l’istante, i prodotti sarebbero soggetti all’aliquota IVA del 10% ai sensi del punto 80 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, relativo alle "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove".

A sostegno della propria posizione, il contribuente richiama:

  • l’art. 7 del D.Lgs. n. 111 del 27 gennaio 1992;
  • la circolare n. 3 del 18 luglio 2002 del Ministero della Salute;
  • il D.Lgs. n. 169 del 21 maggio 2004, di attuazione della direttiva 2002/46/CE.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sull’ammissibilità

L’Agenzia delle Entrate dichiara l’istanza inammissibile, precisando che non produce gli effetti tipici dell’interpello ex art. 11 della legge n. 212 del 2000.

La ragione dell’inammissibilità è che la questione non richiede soltanto l’interpretazione di norme tributarie, ma presuppone anche accertamenti tecnici sul prodotto per determinarne la reale composizione e la qualificazione merceologica. Tali accertamenti esulano dalla competenza dell’Ufficio.

L’istanza può quindi essere trattata solo come consulenza giuridica generale, secondo la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, senza gli effetti propri dell’interpello.

Classificazione tecnica dei prodotti e rilevanza IVA

Gli accertamenti tecnici vengono richiesti all’Agenzia delle dogane, che con nota del 2009 classifica i prodotti come:

  • "preparazioni toniche analcoliche";
  • complementi alimentari a base di estratti di piante;
  • prodotti destinati a coadiuvare il mantenimento della salute e il benessere generale.

Sulla base della dichiarazione del produttore, della presentazione delle bevande, delle analisi chimiche effettuate sui campioni e della composizione del prodotto, l’Agenzia delle dogane ritiene applicabile il codice NC 2202 90 10. Tale classificazione non è riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parti II e III, allegata al DPR n. 633 del 1972.

Conclusione dell’Agenzia delle Entrate

In ragione della classificazione doganale fornita, l’Agenzia delle Entrate conclude che ai prodotti in esame si applica l’aliquota IVA ordinaria del 20%.

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dagli Uffici.

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