Sentenza n. 165/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - del verbale della Sottocommissione elettorale circondariale di Termoli n. 64 del 25/4/2026, notificato in data 27/4/2026, col quale è stata disposta la ricusazione della candidatura del Sig. Gaetano Silverio De Risio alla carica di Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere comunale, contraddistinta dal contrassegno “cerchio con bordo nero. Nella parte superiore ci sono fasce orizzontali colorate (fucsia, azzurro, verde, giallo, arancione, rosso). Al centro di queste fasce c’è la silhouette nera di un borgo con un campanile rappresentante lo skyline di Montenero di Bisaccia. A destra, tre stelle bianche. Sotto la silhouette, in grande, c’è scritto “Montenero dignitosa” di colore rosso, in font maiuscolo. Nella parte inferiore, c’è una fascia rossa con scritto in bianco “Gaetano De Risio” e sotto “sindaco”, per le elezioni amministrative del predetto Comune di Montenero di Bisaccia fissate per il 24 e 25 maggio 2026; - Di ogni altro provvedimento ad esso presupposto, conseguente e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Sottocommissione elettorale circondariale di Termoli che aveva ricusato la candidatura a sindaco e la lista collegata per tardiva presentazione
Esito
Favorevole al ricorrente (lista ricusata)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la ricusazione della candidatura e della lista, deducendo violazione dell'art. 28, comma 10, del d.P.R. n. 570/1960, della circolare del Ministero dell'Interno n. 38 dell'8 aprile 2026 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento. La lista era stata ricevuta alle ore 12.12, oltre il termine delle ore 12.00. I ricorrenti hanno sostenuto, tuttavia, che i presentatori si trovavano già all'interno della casa comunale allo scadere del termine, che la documentazione era completa e che il ritardo era stato determinato dalle modalità organizzative e dalle indicazioni del segretario comunale, secondo cui chi fosse già dentro avrebbe potuto completare il deposito. In via preliminare, l'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per omessa notifica del ricorso direttamente alla Sottocommissione elettorale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo sufficiente la notificazione effettuata all'Avvocatura distrettuale dello Stato, al Comune, al Ministero dell'Interno e alla Prefettura. L'art. 129, comma 3, c.p.a. impone la notificazione all'ufficio che ha emanato l'atto, alla Prefettura e, ove possibile, ai controinteressati; nel caso concreto la difesa erariale era stata posta in condizione di difendere l'operato della Sottocommissione e le ulteriori notifiche avevano comunque raggiunto le amministrazioni coinvolte. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il termine per la presentazione delle liste è normalmente tassativo, ma può essere eccezionalmente tollerato un ritardo lieve quando i presentatori siano già presenti nella sede comunale alla scadenza, dispongano della documentazione completa e il ritardo dipenda da circostanze eccezionali e imprevedibili non imputabili agli interessati. Nel caso concreto il ritardo è stato di dodici minuti; i presentatori erano già nei locali comunali alle ore 12.00; la documentazione risultava completa; il verbale non aveva rilevato irregolarità documentali; inoltre, le dichiarazioni del segretario comunale avevano ingenerato l'affidamento che chi fosse già all'interno potesse completare il deposito. Il TAR ha quindi annullato l'atto di ricusazione e ammesso i ricorrenti alla competizione elettorale. Ha inoltre respinto la richiesta di cancellazione di alcune espressioni contenute nel ricorso, ritenendole riconducibili alla critica processuale e funzionali alla difesa. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 28 d.P.R. 570/1960
termine orario per la presentazione delle liste elettorali
Il termine è di regola tassativo, ma il suo rigoroso rispetto può essere temperato eccezionalmente dal favor partecipationis quando i presentatori siano già presenti nella sede comunale, la documentazione sia completa, il ritardo minimo e non imputabile agli interessati.
art. 32, comma 9, d.P.R. 570/1960
termine previsto per la presentazione delle liste elettorali
Il termine delle ore 12.00 è posto a presidio della certezza e celerità del procedimento elettorale, ma ammette eccezionali deroghe giurisprudenziali alle condizioni indicate.
art. 129, comma 3, c.p.a.
notificato ... all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati
Nel rito elettorale la notificazione è rituale quando, valutate le concrete modalità del caso, l'amministrazione procedente e gli organi competenti siano stati effettivamente posti in condizione di difendersi.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti in relazione ai dedotti vizi di motivazione, ma la decisione si fonda principalmente sulla disciplina dei termini elettorali e sulle circostanze concrete della presentazione.
art. 39 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 89 c.p.c. per la richiesta di cancellazione di espressioni ritenute offensive; la richiesta è stata respinta.
art. 89 c.p.c.
La cancellazione delle espressioni processuali è esclusa quando esse conservino un rapporto con la controversia, siano funzionali alla difesa e non rivelino un intento meramente dispregiativo.
Massime di principio
- Il termine perentorio previsto per la presentazione delle liste elettorali può essere eccezionalmente ritenuto non ostativo all'ammissione quando ricorrano cumulativamente la presenza dei presentatori nella sede comunale alla scadenza, la disponibilità della documentazione completa, uno scostamento temporale minimo e circostanze eccezionali e imprevedibili non imputabili agli interessati.
- Nel bilanciamento tra certezza e celerità del procedimento elettorale e massima partecipazione democratica, le modalità organizzative e le indicazioni dell'ufficio pubblico possono assumere rilievo quando abbiano ragionevolmente ingenerato nei presentatori già presenti la convinzione di poter completare il deposito dopo la scadenza dell'orario.
- Nel rito elettorale, l'eccezione di omessa notificazione all'ufficio che ha emanato l'atto non può essere accolta quando, in concreto, la notificazione all'organo di difesa dell'amministrazione e alle altre amministrazioni coinvolte abbia consentito l'effettivo esercizio del diritto di difesa e abbia comunque raggiunto l'amministrazione procedente.
- Le espressioni contenute negli scritti difensivi non devono essere cancellate quando, pur formulando una valutazione negativa della condotta della controparte, mantengano un rapporto con la materia controversa e siano funzionali alle esigenze della difesa, senza un intento meramente offensivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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