Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2088

Regolamento delegato (UE) 2021/2088 della Commissione del 7 luglio 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di pirolisi e gassificazione come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato amplia il regolamento (UE) 2019/1009 introducendo una nuova categoria di materiali costituenti per i prodotti fertilizzanti dell’UE: i materiali di pirolisi e gassificazione. La loro ammissibilità è subordinata a condizioni tecniche e di sicurezza molto dettagliate su materiali in entrata, processo, contaminanti, etichettatura e controllo della qualità, con rinvii anche alla disciplina rifiuti e alla normativa sui sottoprodotti di origine animale. Vengono inoltre aggiornati gli obblighi di dichiarazione in etichetta e le procedure di valutazione della conformità, in particolare per il modulo D1. Le nuove regole si applicano dal 16 luglio 2022.

Modifica il regolamento (UE) 2019/1009 inserendo i materiali di pirolisi e gassificazione tra i materiali costituenti ammessi nei prodotti fertilizzanti UE e adegua etichettatura e valutazione di conformità.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo ai materiali costituenti di nuova categoria (CMC 14: materiali di pirolisi e gassificazione), ai fabbricanti, agli organismi notificati e, indirettamente, ai materiali in entrata e ai processi produttivi che li trasformano. Incide sul mercato UE dei fertilizzanti, inclusi i casi in cui i materiali derivino da rifiuti recuperati o da sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e, per alcune ipotesi, da sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009. Si applica dal 16 luglio 2022; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento sui prodotti fertilizzanti dell’UE: introduzione dei materiali di pirolisi e gassificazione

Il regolamento delegato (UE) 2021/2088 interviene sul regolamento (UE) 2019/1009 per includere i materiali di pirolisi e gassificazione tra i materiali costituenti utilizzabili nei prodotti fertilizzanti dell’UE. La Commissione motiva la scelta richiamando la valutazione del JRC, che ha esaminato tali materiali sotto il profilo dell’efficienza agronomica, della domanda di mercato e dell’assenza di impatti complessivi negativi su ambiente e salute.

Ambito e ratio della disciplina

La modifica è costruita per consentire l’immissione sul mercato di prodotti fertilizzanti contenenti materiali ottenuti da processi termochimici, ma soltanto se rispettano criteri stringenti di recupero, sicurezza e qualità. Il regolamento si coordina con la disciplina sui rifiuti della direttiva 2008/98/CE e con quella sui sottoprodotti di origine animale del regolamento (CE) n. 1069/2009, prevedendo anche requisiti REACH per la registrazione della sostanza.

Nuova categoria di materiali costituenti: CMC 14

L’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è integrato con la nuova CMC 14, dedicata ai materiali di pirolisi e gassificazione. Sono inoltre apportate modifiche alle CMC 1 e 11 per escludere da tali categorie i materiali di pirolisi e gassificazione recuperati dai rifiuti o qualificati come sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

La CMC 14 consente l’uso di materiali ottenuti per conversione termochimica in condizioni di ossigeno limitante, ma solo a partire da una serie tassativa di materiali in entrata. Tra questi figurano:

  • organismi viventi o morti e loro parti, non trasformati o trasformati solo con mezzi semplici, con esclusione di rifiuti urbani misti, fanghi e taluni materiali di origine animale;
  • rifiuti vegetali dell’industria di trasformazione alimentare e residui fibrosi della produzione di carta/pasta di carta, purché non chimicamente modificati;
  • residui della lavorazione per bioetanolo e biodiesel derivanti dai materiali sopra indicati;
  • rifiuti organici da raccolta differenziata alla fonte, esclusi i materiali rientranti nel regolamento (CE) n. 1069/2009;
  • additivi per il processo, entro il limite massimo complessivo del 25% della materia fresca del materiale in entrata totale, con varie esclusioni.

È inoltre prevista una seconda ipotesi, in cui i materiali in entrata possono essere stati previamente trasformati mediante frazionamento, dissoluzione, flottazione, estrazione con acqua, distillazione a vapore, riscaldamento per eliminare acqua, compostaggio o digestione anaerobica.

Requisiti di processo e di sicurezza

La pirolisi o gassificazione deve svolgersi in condizioni di ossigeno limitante, con raggiungimento di almeno 180 °C per almeno due secondi nel reattore. Il regolamento richiede che i materiali in entrata siano non contaminati, salvo contaminazione accidentale isolata con sole tracce di composti esogeni.

L’impianto deve impedire contatti fisici tra materiali in entrata e in uscita, anche in fase di stoccaggio, e le linee di produzione relative ai materiali della CMC 14 devono essere chiaramente separate dalle linee dedicate ad altri materiali in entrata. Se vengono utilizzati materiali di categoria 2 o 3 o relativi derivati del regolamento (CE) n. 1069/2009, ciò è possibile solo alle condizioni indicate nel testo, compreso il rispetto del punto finale della catena di fabbricazione già stabilito ai sensi del medesimo regolamento.

Parametri qualitativi e limiti sui contaminanti

La norma introduce requisiti analitici e limiti sostanziali molto dettagliati. I materiali di pirolisi e gassificazione devono presentare un rapporto molare H/Corg inferiore a 0,7; per i materiali con tenore di carbonio organico inferiore al 50% le prove devono essere eseguite sulla frazione secca e senza ceneri.

I limiti massimi previsti sono:

  • 6 mg/kg di materia secca di IPA16;
  • 20 ng di equivalenti di tossicità OMS di PCDD/F per kg di materia secca;
  • 0,8 mg/kg di materia secca di PCB non diossina-simili.

Per il prodotto fertilizzante finito contenente tali materiali o costituito da essi, il tenore di cloro non può superare 30 g/kg di materia secca. Inoltre, il tenore di tallio non può superare 2 mg/kg di materia secca se sono stati applicati additivi per pirolisi/gassificazione per oltre il 5% del peso fresco del materiale in entrata totale.

Registrazione ai sensi di REACH

La CMC 14 richiede che il materiale di pirolisi e gassificazione sia registrato a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il fascicolo deve comprendere:

  • le informazioni previste dagli allegati VI, VII e VIII di REACH;
  • una relazione sulla sicurezza chimica ai sensi dell’articolo 14 di REACH, che consideri l’uso della sostanza come prodotto fertilizzante.

L’obbligo non opera in presenza di specifiche esenzioni previste dagli allegati IV o V del regolamento REACH.

Etichettatura

L’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 è integrato con un nuovo punto 7bis. Se un prodotto fertilizzante dell’UE contiene o è costituito da materiali di ossidazione termica o da materiali di pirolisi/gassificazione e presenta un tenore di manganese superiore al 3,5% in massa, il tenore di manganese deve essere dichiarato in etichetta.

Valutazione della conformità e modulo D1

L’allegato IV, parte II, è modificato per adeguare il modulo D1 (Garanzia di qualità del processo di produzione) ai materiali delle CMC 12, 13 e 14, quindi anche ai materiali di pirolisi e gassificazione. Le modifiche rafforzano il sistema di qualità e il controllo dei flussi produttivi.

In particolare:

  • il fabbricante deve fornire descrizioni e schemi del processo di fabbricazione, con indicazione dei trattamenti, dei recipienti di stoccaggio e dei settori;
  • il sistema di qualità deve garantire la conformità ai requisiti dell’allegato II;
  • il personale qualificato deve effettuare controlli visivi su ogni partita di materiali in entrata e rifiutare le partite sospette, soprattutto in caso di sostanze pericolose o presenza di materie plastiche che facciano superare i limiti di impurità macroscopiche;
  • devono essere prelevati campioni sui materiali in uscita per verificarne la conformità;
  • per le CMC 12, 13 e 14 i campioni devono essere prelevati a intervalli standard non inferiori a quelli indicati, con obbligo di codice unico per ciascun lotto o porzione di produzione e conservazione di almeno un campione ogni 3.000 tonnellate o ogni due mesi, per almeno due anni;
  • il fabbricante deve svolgere audit interni annuali;
  • l’organismo notificato deve prelevare e analizzare campioni del materiale in uscita in ciascun audit.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 16 luglio 2022. La scelta della decorrenza è coerente con quella prevista per le prescrizioni degli allegati II e III e per le procedure di conformità dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1009.

Disposizioni principali

Inserimento della nuova CMC 14

L’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è modificato per aggiungere nella parte I la categoria "CMC 14: Materiali di pirolisi e gassificazione".

Esclusioni da CMC 1 e CMC 11

Nella parte II dell’allegato II, i materiali di pirolisi e gassificazione recuperati dai rifiuti o qualificati come sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE sono espressamente esclusi dalla CMC 1 e dalla CMC 11.

Condizioni sui materiali in entrata

La CMC 14 consente l’uso di specifici materiali in entrata: organismi viventi o morti e loro parti, rifiuti vegetali dell’industria alimentare e residui fibrosi della produzione di carta/pasta di carta, residui di lavorazione per bioetanolo e biodiesel, rifiuti organici da raccolta differenziata, e additivi per pirolisi/gassificazione entro il limite del 25% della materia fresca totale. Sono previste esclusioni rilevanti, tra cui rifiuti urbani misti, fanghi, alcune categorie di sottoprodotti di origine animale e polimeri non biodegradabili per gli additivi.

Condizioni di processo e separazione delle linee

La conversione termochimica deve avvenire in condizioni di ossigeno limitante e raggiungere almeno 180 °C per almeno due secondi nel reattore. Sono ammessi solo materiali non contaminati, salvo contaminazioni accidentali isolate con tracce di composti esogeni. Nell’impianto devono essere evitati contatti fisici tra materiale in entrata e in uscita, anche durante lo stoccaggio, e le linee di produzione per i materiali di cui ai punti 1 e 4 devono essere chiaramente separate da quelle per altri materiali.

Limiti di qualità e contaminanti

I materiali di pirolisi e gassificazione devono avere un rapporto molare H/Corg inferiore a 0,7 (con modalità di prova specifiche per materiali con Corg inferiore al 50%) e non devono superare i limiti di 6 mg/kg s.s. di IPA16, 20 ng TEQ OMS/kg s.s. di PCDD/F e 0,8 mg/kg s.s. di PCB non diossina-simili. Inoltre, nei prodotti finiti il cloro non deve superare 30 g/kg s.s. e il tallio non deve superare 2 mg/kg s.s. se sono stati impiegati additivi per oltre il 5% del peso fresco del materiale in entrata totale.

Uso di sottoprodotti di origine animale

È ammesso l’impiego di materiali di categoria 2 o 3, o dei relativi prodotti derivati, secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009, anche in miscela con altri materiali ammessi, a condizione che il punto finale della catena di fabbricazione sia stato stabilito ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento e che siano rispettate le condizioni di processo e di qualità previste per la CMC 14.

Registrazione REACH

Il materiale di pirolisi e gassificazione deve essere registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 con un fascicolo contenente le informazioni degli allegati VI, VII e VIII e la relazione sulla sicurezza chimica ex articolo 14, salvo esenzioni specifiche previste dagli allegati IV o V di REACH.

Obblighi di etichettatura

Nell’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 è inserito un punto 7bis: se un prodotto fertilizzante UE contiene o è costituito da materiali di ossidazione termica o da materiali di pirolisi/gassificazione e ha un tenore di manganese superiore al 3,5% in massa, il tenore di manganese deve essere dichiarato.

Valutazione della conformità e sistema di qualità

L’allegato IV è modificato, in particolare il modulo D1, per includere i materiali delle CMC 12, 13 e 14. Sono rafforzati gli obblighi di descrizione del processo, controllo visivo dei materiali in entrata, campionamento dei materiali in uscita, assegnazione di un codice unico a ciascun lotto/porzione di produzione, conservazione dei campioni per almeno due anni e audit interni annuali. L’organismo notificato deve prelevare e analizzare campioni del materiale in uscita durante ciascun audit.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 luglio 2022.

Come è indicizzato

Materieprodotti fertilizzantirifiutieconomia circolareetichettatura dei prodottivalutazione della conformità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.