Cassazione Penale, Sentenza n. 26292/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma di condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2, d.lgs. n. 74/2000) nel periodo d'imposta 2013. La difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al dolo specifico richiesto dalla fattispecie (la finalità di consentire a terzi l'evasione fiscale), sostenendo che non fosse stata dimostrata la sussistenza di un accordo o della consapevolezza della ricorrente rispetto al meccanismo fraudolento: si allegava che la natura di "cartiera" della S.P. Service s.r.l. dimostrerebbe l'inesistenza delle operazioni ma non automaticamente il dolo, che richiederebbe ulteriori approfondimenti soprattutto nel caso di soggetti formalmente distinti tra emittente e utilizzatore delle fatture; si rilevava poi che la sentenza appellata ripeterebbe argomenti già cassati dalla Corte di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse adempiuto all'obbligo di colmare il precedente vizio motivazionale evidenziato dalla Cassazione, fornendo un nuovo esame delle risultanze probatorie e spiegando perché ritenere provato il dolo specifico. La Corte ha condiviso la valutazione che elementi quali l'assenza di struttura e scritture contabili, la natura di "cartiera" della S.P. Service s.r.l., la duplicazione di fatture con stessi progressivi ma riferimenti diversi e la partecipazione dell'amministratrice nelle società coinvolte consentono di desumere la consapevolezza e la finalità di agevolare l'evasione di terzi. Confermata quindi la responsabilità penale della ROSSEVA; condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 74/2000
La norma sanziona l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; per la punibilità è richiesto il dolo specifico consistente nella finalità di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Non è necessario che l'evasione si realizzi effettivamente e il fine evasivo può coesistere con interessi personali.
decreto legislativo n. 74/2000
art. 2 (richiamato nel testo)
Riferimento alla fattispecie contrapposta concernente responsabilità di terzi e questioni di elemento soggettivo nella diversa ipotesi di utilizzo delle fatture; nel caso citato l'archiviazione per difetto di dolo non implicava inesistenza dei fatti.
Corte costituzionale
Richiamata in relazione al principio che giustifica l'applicazione di sanzioni pecuniarie processuali anche in caso di inammissibilità del ricorso, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) è necessario provare il dolo specifico: l'emittente doveva avere la finalità di consentire a terzi l'evasione. Non è richiesto che l'evasione sia concretamente realizzata.
- La mera emissione di fatture non prova automaticamente il dolo specifico, ma elementi fattuali quali assenza di struttura operativa e contabile, natura di "cartiera", duplicazione di fatture, medesima amministrazione tra società emittenti e soggetti utilizzatori e l'effettivo utilizzo delle fatture da parte dei terzi sono indici rilevanti per desumere la consapevolezza e la finalità evasiva.
- La circostanza che l'emittente non sia mero prestanome (assenza di amministratore di fatto) può rafforzare l'attribuzione di consapevolezza e responsabilità all'amministratore formale se emergono prove della partecipazione al meccanismo fraudolento.
- Il giudice di rinvio, dopo annullamento per vizio di motivazione, può riesaminare liberamente le prove ma non può ripetere il percorso logico già ritenuto carente: deve invece integrare e motivare adeguatamente i punti evidenziati dalla Cassazione.
- In sede difensiva, per contrastare accuse analoghe, è utile documentare attività economica reale e continuità operativa della società, giustificare duplicazioni contabili o fatturazioni, e dimostrare l'assenza di accordi o conoscenza del meccanismo fraudolento; viceversa l'accusa deve documentare collegamenti obiettivi tra emissione delle fatture e utilizzo fraudolento da parte di terzi.
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