Cassazione Penale, Sentenza n. 36903/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata per il semestre 20/04/2024-19/10/2024. Il ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., carenza di motivazione: in sede di reclamo era stata richiamata la relazione comportamentale dell'area giuridico-pedagogica del 21/11/2024 che non attestava cambiamenti disciplinari rispetto alla precedente relazione di maggio 2024; non era dunque chiaro come il Tribunale potesse basare il rifiuto su una violazione disciplinare del 02/10/2024 senza spiegare natura, gravità e incidenza sull'opera rieducativa, e senza riscontro di reiterazione contestata dall'ordinanza
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto del reclamo per il semestre 20/04/2024-19/10/2024. Ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo esame, con l'indicazione che il giudice deve motivare adeguatamente la valutazione: valutare concretamente l'episodio sanzionato (natura e gravità), la sua incidenza negativa sulla partecipazione al trattamento rieducativo, compararlo con le relazioni comportamentali e con ogni altro elemento utile, e svolgere una valutazione fattuale e psicologica degli addebiti
Norme richiamate
art. 54 ordinamento penitenziario
La liberazione anticipata è una detrazione di pena concessa semestralmente in funzione della partecipazione del detenuto all'opera rieducativa; il giudizio deve concentrarsi sulla partecipazione nel semestre valutato e non sul risultato rieducativo finale
art. 103, comma 2, regolamento esecutivo ordinamento penitenziario
Collega il requisito della partecipazione a parametri precisi quali l'impegno nel trarre profitto dalle opportunità trattamentali e il mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna; tali parametri devono guidare la valutazione del giudice
art. 606, lett. e) codice di procedura penale
Fondamento della censura in Cassazione per mancanza o insufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la negativa valutazione
Massime di principio
- La negazione della liberazione anticipata può fondarsi su infrazioni disciplinari, ma il giudice deve motivare concretamente come la singola infrazione incida sulla partecipazione rieducativa nel semestre valutato
- La valutazione deve essere semestrale: si giudica la partecipazione del periodo di riferimento e non solo l'esito complessivo del percorso, salvo che comportamenti successivi rilevanti possano retroagire con motivazione
- Una sola sanzione disciplinare non è automaticamente ostativa: è necessario valutare la gravità, la ripetitività e il contesto, confrontando l'addebito con le relazioni comportamentali e con altri elementi del trattamento
- Il Tribunale deve effettuare una valutazione fattuale e psicologica degli addebiti e comparare gli elementi a disposizione; la mera affermazione di "atteggiamento reiteratamente violativo" senza riscontri documentali è insufficiente
- In caso di motivazione inadeguata il rimedio è l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame congruamente motivato, non l'automatica concessione del beneficio
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