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Ordinanza

Ordinanza n. 7766/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250037767, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 22 gennaio 2026 e notificato personalmente in data 3 febbraio 2026; e per la condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a..

Giustizia amministrativa202603978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per motivi di studio rilasciato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e domandando altresì la condanna dell’amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. Il TAR, senza pronunciarsi allo stato sulla fondatezza dei motivi di ricorso né sulla domanda cautelare, ha ritenuto necessario acquisire dall’amministrazione una relazione documentata sui fatti di causa.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., ordinando al Ministero resistente di depositare una relazione documentata sui fatti di causa entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione dell’incidente cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 maggio 2026; in tale sede saranno esaminate la richiesta di sospensione e le spese della fase cautelare. Non è stata adottata alcuna decisione sull’annullamento del diniego, sul rilascio del visto o sulla fondatezza della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre l’acquisizione di chiarimenti e documenti necessari alla decisione; nel caso concreto il TAR ha ordinato all’amministrazione una relazione documentata sui fatti di causa.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente quale base della domanda di condanna dell’amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto; l’ordinanza non si pronuncia sulla sua applicazione.

Massime di principio

  • Quando, nell’ambito di un giudizio di annullamento corredato da domanda cautelare, il quadro fattuale non è sufficientemente documentato, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., l’acquisizione dall’amministrazione di una relazione documentata sui fatti di causa, rinviando l’esame della cautelare all’esito dell’incombente istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieVigilanza bancaria, finanziaria e assicurativaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

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