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Sentenza

Sentenza n. 6722/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che, accogliendo il ricorso per ottemperanza relativo all’assegnazione della Carta elettronica del docente, aveva liquidato le spese del primo grado in € 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 per la Carta elettronica del docente, relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il TAR Campania aveva accolto il successivo ricorso per ottemperanza, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato, ma aveva liquidato le spese del giudizio in soli € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La docente ha appellato esclusivamente il capo relativo alle spese, deducendo: I) violazione dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91, 95 e 96 c.p.c., del d.m. n. 55/2014, degli artt. 2, 24, 28 e 113 Cost. e dell’art. 13 della l. n. 247/2012, nonché motivazione perplessa e incongrua, sostenendo che la riduzione delle spese non potesse essere giustificata dalla natura seriale del contenzioso e costituisse esercizio arbitrario o sviato della discrezionalità giudiziale; II) violazione delle medesime disposizioni, dell’art. 2233 c.c., dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, dell’art. 1 della l. n. 49/2023 e dei principi costituzionali richiamati, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi applicabili e comunque simbolica e lesiva del decoro professionale. Ha quindi chiesto la rideterminazione delle spese del giudizio di ottemperanza e la liquidazione delle spese dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati. Ha respinto il primo motivo: la sentenza del TAR non aveva fatto riferimento alla serialità del contenzioso e, comunque, la serialità può essere valorizzata dal giudice quale indice di minore impegno difensivo e criterio per ridurre il compenso, pur non costituendo un’eccezione al principio della soccombenza. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che il potere discrezionale del giudice nella quantificazione delle spese incontra il limite del divieto di liquidare somme simboliche o lesive del decoro professionale. Richiamando precedenti conformi della Sezione, ha ritenuto conforme a legge, per controversie analoghe o equiparabili, la liquidazione forfettaria di € 800,00 per il giudizio di ottemperanza di primo grado, in luogo dei € 500,00 liquidati dal TAR. Ha quindi riformato parzialmente la sentenza, condannando il Ministero al pagamento di € 800,00, oltre spese generali, accessori e contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre condannato il Ministero alle spese del grado d’appello, liquidate in € 300,00 oltre accessori e contributo unificato ove versato, anch’esse distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    Disciplina la statuizione sulle spese nel processo amministrativo; il relativo potere non consente liquidazioni simboliche o lesive del decoro professionale.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi

    Consente una motivazione concisa mediante rinvio a precedenti conformi, utilizzato dal Consiglio di Stato per richiamare decisioni della stessa Sezione sulla liquidazione delle spese nei giudizi di ottemperanza relativi alla Carta del docente.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Legittima la motivazione sintetica per riferimento a precedenti conformi.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo di sintesi della motivazione.

  • artt. 91, 95 e 96 c.p.c.

    Richiamati dall’appellante a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese; la decisione afferma il limite sostanziale alla discrezionalità giudiziale derivante dal divieto di somme simboliche o lesive del decoro professionale.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato quale parametro tariffario per la liquidazione dei compensi professionali; la decisione non applica analiticamente le singole voci, ma ridetermina forfettariamente le spese in € 800,00 per il primo grado.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato in relazione al divieto di attribuire compensi simbolici o lesivi del decoro professionale.

  • art. 1 l. 21 aprile 2023, n. 49

    Richiamato dall’appellante in tema di equo compenso e divieto di compensi lesivi del decoro professionale.

  • art. 13 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato dall’appellante quale disposizione sull’ordinamento forense e sul compenso professionale.

Massime di principio

  • La quantificazione delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice, ma tale discrezionalità non consente l’attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
  • La natura seriale o ripetitiva del contenzioso, pur non costituendo un’eccezione al principio della soccombenza, può essere valorizzata dal giudice quale indice di minore impegno difensivo ai fini della riduzione della misura del compenso.
  • Quando il giudice riduce le spese processuali in ragione della serialità del contenzioso, la motivazione deve comunque rispettare i limiti derivanti dal divieto di liquidazioni simboliche o lesive del decoro professionale.
  • Nei giudizi di ottemperanza relativi a controversie analoghe sulla Carta elettronica del docente, è stata ritenuta conforme a legge la liquidazione forfettaria delle spese del primo grado nella misura di € 800,00, oltre spese generali, accessori e contributo unificato ove dovuto.
  • Il giudice amministrativo può motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché il rinvio consenta di individuare la ratio decidendi e rispetti gli obblighi di concisione e sufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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