Sentenza n. 2308/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 29 maggio 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda del 29 maggio 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, evidenziando il decorso del termine per la conclusione del procedimento e la conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, risultasse adottato un provvedimento espresso né formulata una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza pronuncia dell’amministrazione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e darne comunicazione, nonché tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempienza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 18-22 del 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
Il decorso del termine generale senza l’adozione di un provvedimento espresso contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiederne l’integrazione.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica della completezza, il TAR ha individuato in quattro mesi il termine massimo in assenza di richieste di integrazione.
direttiva 2005/36/CE
Il d.lgs. n. 206/2007 è richiamato quale normativa nazionale di attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e il silenzio-inadempimento azionabile in giudizio.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicarne l’esito all’interessato; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- In assenza di una richiesta di integrazione documentale, il termine complessivo per concludere il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale non può eccedere quattro mesi, computando il termine per la verifica della completezza e quello per l’adozione del provvedimento finale.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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