Sentenza n. 60/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di emersione del lavoratore irregolare presentata ai sensi del decreto 19 Maggio 2020 n. 34, art. 103, prot. n. P-NA/L/N/2020/118721 emesso in data 19.02.2025 e notificato in data 20.02.2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare, fondato sulla mancata integrazione documentale relativa alla capacità reddituale del precedente datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La domanda di emersione era stata presentata nell'agosto 2020 ai sensi dell'art. 103 del d.l. 34/2020. Il procedimento è rimasto pendente per quasi cinque anni e si è concluso con il rigetto per mancata integrazione documentale riferita al precedente datore di lavoro. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando anzitutto l'assenza di prova dell'effettivo invio della richiesta di integrazione documentale e, soprattutto, l'illegittimità della mancata rivalutazione attuale delle sue condizioni personali, lavorative e reddituali. Ha evidenziato di avere trovato, nelle more del procedimento, una nuova occupazione con redditi adeguati, chiedendo che tale sopravvenienza fosse considerata ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno con il nuovo datore di lavoro oppure di un permesso per attesa occupazione. Ha inoltre sostenuto che il ritardo dell'Amministrazione non poteva ricadere a suo danno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di rigetto. Ha ritenuto decisiva l'inerzia dell'Amministrazione, che aveva lasciato pendente il procedimento per quasi un lustro, e l'abnorme durata complessiva, sproporzionata rispetto alla rapidità della fase di richiesta di integrazione e di definizione del procedimento. Il giudice ha affermato che, dopo un simile intervallo temporale non imputabile al ricorrente, era ragionevole pretendere una valutazione aggiornata delle condizioni personali, lavorative e reddituali esistenti al momento della conclusione del procedimento, anziché l'applicazione automatica di dati e vicende risalenti al 2020. L'Amministrazione aveva inoltre omesso di valorizzare la nuova occupazione documentata dal ricorrente e la percezione di redditi adeguati, nonché di valutare il rilascio di un titolo di soggiorno con il nuovo datore di lavoro o per attesa occupazione, anche alla luce della circolare del Ministero dell'Interno del 17 novembre 2020 n. 4623. Le spese di lite sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato in favore del suo difensore il compenso di 1.500 euro, comprensivo di spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare sulla quale si fondava la domanda del ricorrente; la decisione richiede che, dopo un ritardo amministrativo non imputabile allo straniero, siano valutate le condizioni attuali e le sopravvenienze lavorative.
circolare Ministero dell'Interno 17 novembre 2020 n. 4623
Richiamata quale indirizzo amministrativo che consentiva di valutare il rilascio di un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro o per attesa occupazione nell'ambito delle procedure di emersione.
art. 4, comma 1, D.M. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
Individua i criteri per la liquidazione del compenso professionale; il TAR lo ha applicato considerando la limitata difficoltà della controversia.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Impone la riduzione ordinaria del 50% del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, applicata dal TAR nella liquidazione del compenso.
Massime di principio
- Quando un procedimento di emersione del lavoro irregolare rimane pendente per un periodo eccezionalmente lungo per inerzia dell'Amministrazione non imputabile allo straniero, l'Amministrazione non può definire la domanda sulla base esclusiva di situazioni lavorative e reddituali risalenti all'avvio del procedimento, ma deve procedere a una valutazione aggiornata delle condizioni esistenti al momento della decisione.
- Il decorso del tempo determinato dall'inerzia amministrativa non può tradursi nell'allocazione a carico dello straniero dell'alea delle sopravvenienze sfavorevoli né può pregiudicare la considerazione di una nuova occupazione documentata nelle more del procedimento.
- Nella definizione di una domanda di emersione, l'Amministrazione deve valutare, ove documentate e pertinenti, le sopravvenute condizioni lavorative e reddituali e verificare anche la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro o per attesa occupazione, secondo gli indirizzi ministeriali applicabili.
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