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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06270/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice di pace aveva condannato l'imputato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Con il gravame, formalmente qualificato come appello e poi trasmesso alla Corte di cassazione, la difesa deduceva: l'omessa valutazione dell'applicazione dell'art. 45 c.p.; la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che tali censure si risolvevano, in sostanza, in critiche alla valutazione compiuta dal giudice di merito e in una richiesta di diversa lettura degli elementi acquisiti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente volte a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e fattuale, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-bis D.Lgs. 286/1998

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di merito per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

  • art. 45 c.p.

    La difesa ne invocava l'applicazione, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché ritenuta volta a sollecitare una diversa lettura dei fatti.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato per la particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza nella parte in cui richiedeva una rivalutazione degli elementi di fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato dalla difesa per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la relativa censura è stata ritenuta inammissibile come richiesta di diversa valutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una diversa e alternativa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
  • La deduzione dell'omessa applicazione di una causa di non punibilità o di una circostanza attenuante è inammissibile quando, per essere accolta, presupponga una rivalutazione del compendio probatorio e non evidenzi un effettivo errore di diritto o una manifesta illogicità della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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