Cassazione Civile, Sentenza n. 20188/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento relativo alla TARI per il periodo d'imposta 2016: il Comune pretendeva l'imposizione della tassa sui rifiuti prodotti nell'area del porto turistico gestito dalla concessionaria; la decisione di merito aveva invece ritenuto che i rifiuti prodotti nell'area portuale rientrassero nella gestione separata prevista dal d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182 (art. 5) e, quindi, non fossero soggetti alla potestà impositiva comunale. Il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione di legge (art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.), sostenendo che la controparte non avesse provato l'esistenza di un piano di raccolta e gestione dei rifiuti previsto dalla normativa di settore e che la documentazione prodotta in appello fosse insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del gravame non abbia erroneamente attribuito l'onere della prova né impiegato prove non introdotte dalle parti; ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui i rifiuti prodotti nell'area portuale appartengono alla gestione separata disciplinata dal d.lgs. del 2003 e, quindi, non soggiacciono alla potestà impositiva comunale. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso in sostanza chiedeva un riesame del merito (valutazione dei fatti), non consentito in sede di legittimità. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio e al pagamento degli oneri previsti (compensi, esborsi, rimborso forfettario e possibile ulteriore contributo unificato).
Norme richiamate
Denunciata dal ricorrente per presunta errata ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che non ci sia stata alcuna attribuzione dell'onere in contrasto con la norma e che il giudice di merito abbia correttamente valutato le prove.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice avesse fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti; la Corte ha escluso tale violazione, ritenendo legittima la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182, art. 5
Considerato dalla Corte come la disposizione che istituisce la gestione separata dei rifiuti prodotti nelle aree portuali (rifiuti da navi e residui di carico), escludendo la potestà impositiva comunale su tali rifiuti.
Richiamata per chiarire che, anche se il porto di Villasimius non rientrava nella competenza di un'Autorità portuale ex lege 84/1994, ciò non mutava l'applicabilità della disciplina del d.lgs. 182/2003 alle aree portuali.
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Norma invocata dal ricorrente per vizio di legge; la Corte ha esaminato la doglianza e dichiarato inammissibile il ricorso perché esso chiedeva un riesame di merito e non una questione di diritto meramente interpretativa.
Riferimento giurisprudenziale richiamato dalla Corte per spiegare che il giudice di merito ha libertà di dare diverso peso alle prove offerte dalle parti nella valutazione di merito.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater (come inserito dall'art. 1, c. 17, l. n. 228/2012)
Norma invocata in sede di liquidazione spese: la Corte ha disposto il pagamento delle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- I rifiuti prodotti in aree portuali possono rientrare nella cosiddetta gestione separata prevista dal d.lgs. 182/2003 (art. 5), escludendo la potestà impositiva comunale in relazione a tali rifiuti; va quindi verificato se i rifiuti sono qualificabili come 'rifiuti da navi' o residui di carico.
- La semplice mancanza di competenza di un'Autorità portuale ex lege 84/1994 non impedisce l'applicazione della disciplina del d.lgs. 182/2003 alle aree portuali: l'applicabilità dipende dalla natura dei rifiuti e dalla disciplina normativa, non solo dalla titolarità dell'Autorità portuale.
- L'onere della prova resta a carico della parte che sostiene il diritto (es. il Comune che pretende l'imposizione); se il Comune vuol sostenere la propria pretesa impositiva deve fornire elementi concreti che dimostrino che i rifiuti non rientrano nella gestione separata.
- Per dimostrare l'esistenza di una gestione separata attivata dall'Autorità marittima o dalla concessionaria, è utile produrre documentazione specifica e datata (es. piano di raccolta e gestione dei rifiuti riferito espressamente all'area/porto interessato) che colleghi chiaramente l'organizzazione del servizio ai rifiuti contestati.
- In Cassazione il sindacato è limitato: non è possibile ottenere il riesame dei fatti e delle valutazioni probatorie dei giudici di merito salvo comprovate violazioni di legge; dunque, in caso di doppia conforme delle decisioni di merito, le possibilità di accoglimento in sede di legittimità sono molto ridotte.
- Denunce procedure basate su art. 2697 c.c. o art. 115 c.p.c. richiedono che si dimostri concretamente che il giudice abbia attribuito l'onere della prova scorrettamente o abbia fondato la decisione su prove acquisite d'ufficio al di là dei poteri riconosciuti; le mere divergenze sulla valutazione delle prove non sono sufficienti.
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