Cassazione Penale, Sentenza n. 23825/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) doglianza sulla responsabilità penale e sul trattamento sanzionatorio: si contestava che non risultava provata la gestione del bar da parte di Nicola Missere (gestione formale attribuita al figlio Luigi) e dunque mancava una posizione di garanzia a suo carico; inoltre si deduceva carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. (2) violazione degli artt. 190, 495 e 526 c.p.p.: si censurava l'uso, nella motivazione del giudice, di una querela non acquisita agli atti ai fini della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente fondato il giudizio sulla deposizione dibattimentale della persona offesa (e non sulla querela non acquisita), e che gli elementi probatori supportassero l'accertamento del ruolo di gestore di fatto dell'esercizio commerciale da parte di Missere. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto non censurabile la scelta della pena pecuniaria (ammenda di 280 euro, inferiore al massimo edittale di 309 euro) e ha escluso l'insussistenza di motivazione sul diniego delle attenuanti, rilevando che la doglianza era formulata in termini generici e che non erano state indicate argomentazioni probatorie favorevoli. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (in via equitativa), ai sensi delle norme richiamate.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato congiuntamente all'art. 659 c.p.; nel contesto ha contribuito a definire la cornice normativa del reato contestato (concorso o concorso di cause), ma la Corte non ha ritenuto che la qualificazione normativa fosse viziata.
art. 659 c.p.
Norma sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; la Corte ha ritenuto che la produzione e propagazione di rumori dal bar integrasse il reato previsto da questa norma.
art. 190 c.p.p.
Norma processuale citata nella censura: riguarda la valutazione della querela e degli atti; la Corte ha osservato che il Tribunale si è fondato sulla deposizione dibattimentale, non su una querela acquisita, quindi l'obiezione era infondata.
art. 495 c.p.p.
Norma procedurale richiamata nella critica; la Corte ha ritenuto che non vi fosse uso di atti non acquisiti al fascicolo e che pertanto non sussistesse la violazione denunciata.
art. 526 c.p.p.
Norma processuale relativa alle motivazioni della sentenza; la censura collegata è stata ritenuta infondata perché la motivazione del Tribunale è risultata aderente agli elementi probatori emersi in dibattimento.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Citato come norma che regola la presentazione delle conclusioni scritte in Cassazione dal PM e dalla parte; nella pratica il Pubblico Ministero e la difesa hanno presentato conclusioni ai sensi della norma.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e la determinazione equitativa di somme a titolo di risarcimento per la Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 a carico del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per precisazioni sul criterio di non aggravio per l'ammenda della Cassa delle ammende e sulla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; la Corte di Cassazione l'ha evocata per giustificare la decisione equitativa sul versamento.
Massime di principio
- La qualifica di "gestore di fatto" di un esercizio può essere desunta da elementi probatori concreti (es. deposizioni e comportamento costante) anche se la gestione formale è intestata ad altri; la mancanza di una titolarità formale non esonera automaticamente dalla responsabilità se emergono elementi di fatto che configurano la gestione.
- In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione del giudice di merito è limitato: le valutazioni probatorie non manifestamente illogiche o contraddittorie non vengono rimesse in discussione dalla Corte di Cassazione.
- Le doglianze generiche (es. richiesta di riconoscimento di attenuanti senza indicare elementi probatori specifici) risultano inefficaci: bisogna specificare quali fatti o prove giustifichino il riconoscimento delle attenuanti o di benefici di legge.
- Il giudice deve motivare con riferimento agli atti e alle deposizioni acquisite; se la sentenza indica come fonte la deposizione dibattimentale (anche se menziona una querela come dato storico), non sussiste automaticamente violazione procedurale a meno che non emerga che la decisione sia basata su atti non acquisiti.
- Nelle ipotesi di reati con pena alternativa (detentiva o pecuniaria) la scelta della pena pecuniaria, se commisurata al minimo edittale e motivata, difficilmente sarà ritenuta eccessiva in sede di legittimità.
- Quando si impugna in Cassazione, è importante argomentare specificamente le critiche ai fatti e alla motivazione e indicare in che modo la decisione sarebbe manifestamente illogica o contraddittoria, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
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