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Sentenza

Sentenza n. 1290/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento a) del decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato il 23.10.2024, con il quale il Questore della provincia di Enna ha rigettato l’istanza di rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia; b) del decreto prot. n.-OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale il Prefetto della provincia di Enna ha rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il decreto sub a).

Giustizia amministrativa202500560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Enna che ha rigettato l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e il successivo decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 42 TULPS, l'erroneità, insufficienza e genericità della motivazione, il difetto di istruttoria, l'erronea rappresentazione dei fatti e la contraddittorietà manifesta. In particolare, ha sostenuto che non gli erano contestati comportamenti minacciosi, aggressivi o violenti idonei a dimostrare una personalità inaffidabile o incapace di dominare impulsi ed emozioni; che la proposizione di una querela e il ricorso alle vie legali non potevano costituire sintomi di abuso delle armi; che le amministrazioni avrebbero dovuto valorizzare i precedenti rinnovi della licenza del 2013 e del 2019 e la conciliazione intervenuta con il vicino il 15 novembre 2024; e che il giudizio di inaffidabilità si fondava su circostanze non più attuali. L'amministrazione aveva motivato il diniego richiamando una situazione di grave conflittualità di vicinato, originata dall'utilizzo di una stradella interpoderale e sfociata in procedimenti civili e penali, ritenuta indicativa del possibile abuso delle armi. La conciliazione era stata considerata recente e non ancora consolidata.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di portare e detenere armi, concedibile soltanto quando sussista una completa affidabilità circa il loro buon uso. L'autorità di pubblica sicurezza esercita un'ampia discrezionalità nel formulare un giudizio prognostico sul pericolo di abuso, fondato su elementi concreti e su una valutazione probabilistica secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di un accertamento penale definitivo o di episodi di violenza effettivamente verificatisi. Nel caso concreto, la conflittualità di vicinato, protrattasi in diverse iniziative giudiziarie civili e penali e confermata dalla sentenza del Giudice di pace, costituiva elemento ragionevolmente valutabile come indice di possibile inaffidabilità, anche se il ricorrente aveva fatto ricorso alle vie legali e anche in assenza di condanne penali. La valutazione preventiva mira infatti a evitare possibili abusi e attribuisce prevalenza alla sicurezza e all'incolumità pubblica rispetto all'interesse privato, che non ha natura di diritto, al rinnovo della licenza. La conciliazione del 15 novembre 2024, successiva al provvedimento questorile, non è stata ritenuta sufficiente a mutare l'esito, poiché recente e non consolidata; il TAR ha tuttavia precisato che essa potrà essere considerata in una futura rivalutazione della posizione, dopo un congruo lasso di tempo e in presenza dei presupposti di legge. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 R.D. 773/1931 (TULPS)

    La disciplina attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di valutare l'affidabilità del richiedente e il pericolo, anche solo potenziale, di abuso delle armi.

  • art. 699 c.p.

    Il porto d'armi costituisce una deroga al generale divieto penale di portare armi.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    La regola generale è il divieto di detenzione delle armi, rispetto al quale la licenza di polizia opera come eccezione.

  • art. 612 c.p.

    La sentenza assolutoria richiamata nel provvedimento riguardava un'imputazione per minacce, ma il relativo esito penale non escludeva la valutazione amministrativa preventiva del contesto di conflittualità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è stata richiamata per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della parte e delle persone menzionate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di portare e detenere armi; il rinnovo può essere negato quando non sussista una completa affidabilità circa il buon uso dell'arma.
  • Nel procedimento di rilascio o rinnovo di una licenza di porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza formula un giudizio prognostico e preventivo sul possibile abuso, esercitando un'ampia discrezionalità nella valutazione della condotta dell'interessato e del contesto familiare e sociale in cui egli vive.
  • Il pericolo di abuso delle armi può essere desunto, secondo un ragionamento induttivo e probabilistico, da elementi concreti idonei a rendere il rischio più probabile che non; non occorrono una condanna penale, un provvedimento di pubblica sicurezza o l'accertamento di episodi effettivi di violenza.
  • Una grave e persistente conflittualità di vicinato, sfociata in molteplici procedimenti civili e penali, può costituire indice di inaffidabilità e giustificare il diniego del rinnovo della licenza, anche se le parti hanno fatto ricorso alle vie legali e non risultano condotte penalmente accertate.
  • Nel bilanciamento relativo al porto d'armi, la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica prevale sull'interesse del privato al possesso o al rinnovo della licenza, soprattutto quando l'arma sia destinata ad attività di caccia, diporto o sportiva.
  • Una conciliazione intervenuta dopo il diniego può essere valutata dall'amministrazione in una futura rivalutazione, ma non impone l'annullamento del diniego quando sia recente e non ancora consolidata, sicché non consenta di escludere ragionevolmente il riemergere dei dissidi.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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