Sentenza del 05/06/2015 n. 11640 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimo l'accertamento Tarsu relativo agli anni 2001-2005. Ha contestato, in particolare, l'introduzione in appello di argomentazioni nuove, l'assenza e la mancata produzione del regolamento comunale sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, l'utilizzo di una mera affermazione del Comune come prova e l'omesso esame della documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali e alla tassabilità limitata di uffici e depositi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e ha accolto, nei limiti indicati, gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della CTR, rilevando che il regolamento comunale richiamato era stato approvato solo nel 2008 e non poteva applicarsi retroattivamente agli anni 2001-2005. La causa è stata rinviata a un'altra sezione della CTR Campania, che dovrà verificare concretamente quali rifiuti fossero prodotti, la relativa documentazione di smaltimento e la tassabilità delle superfici destinate a uffici e depositi, decidendo anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Il motivo relativo alla novità delle questioni dedotte in appello è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva trascritto gli atti necessari a consentire alla Corte di verificarne la fondatezza.
Codice di procedura civile, art. 132, n. 4
La motivazione della CTR è stata ritenuta insufficiente per avere fondato la decisione sulla mera prospettazione dell'esistenza di un regolamento comunale, senza indicarlo adeguatamente né produrlo.
Codice di procedura civile, art. 115
Il giudice non può considerare provata l'esistenza o il contenuto di un regolamento sulla base della sola affermazione dell'ente, in assenza della relativa produzione documentale.
Legge 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, comma 3
Con l'abrogazione della precedente assimilazione automatica, è venuta meno l'assimilazione ope legis di determinate categorie di rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g
Dal 1997 il potere di assimilare i rifiuti speciali prodotti dalle attività economiche ai rifiuti urbani spetta ai Comuni e deve essere esercitato mediante specifica disciplina regolamentare.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 7, comma 2
Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.
La riduzione collegata al recupero dei rifiuti presuppone l'esistenza di una disciplina comunale applicabile che assimili quei rifiuti agli urbani; in mancanza, la questione della riduzione diventa irrilevante.
Delibera del Comune di Napoli 11 giugno 2008, n. 11
Il regolamento comunale che prevedeva l'assimilazione o riduzioni per alcune categorie di rifiuti è successivo alle annualità 2001-2005 e non può essere applicato retroattivamente.
Massime di principio
- Per le annualità successive al 1997, l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non si presume automaticamente: deve risultare da un regolamento comunale specifico e vigente nel periodo d'imposta.
- Un regolamento comunale approvato dopo le annualità contestate non può essere utilizzato per fondare retroattivamente la tassazione o l'assimilazione dei rifiuti.
- L'ente impositore deve indicare e produrre il regolamento su cui basa la pretesa tributaria; il semplice richiamo o la mera affermazione della sua esistenza non sono sufficienti.
- Il contribuente che invoca l'esenzione per produzione e smaltimento autonomo di rifiuti speciali deve fornire prove concrete, come contratti di smaltimento, formulari, attestazioni e fatture.
- Anche quando le aree produttive risultano esenti o non tassabili per la produzione di rifiuti speciali, uffici, depositi e altre superfici che producono rifiuti urbani possono restare soggetti al tributo.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva del contribuente: impone al giudice di merito una nuova valutazione delle prove e delle superfici effettivamente tassabili.
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