Ordinanza n. 624/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 6422/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione della sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 6422/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe. Il precedente giudizio di ottemperanza era stato definito con sentenza n. 1491/2023, che aveva accolto il gravame, nominato un commissario ad acta e condannato l’amministrazione soccombente alle spese. Persistendo l’inerzia del Comune, il commissario ad acta si è insediato il 17 gennaio 2025. Dopo avere svolto attività di sollecitazione e assistenza alle parti, il commissario ha depositato una relazione conclusiva rappresentando l’intervenuta stipula di una transazione inter partes e chiedendo la liquidazione del compenso. Il TAR ha acquisito la transazione e, preso atto della conferma della ricorrente in udienza e della sua richiesta di definizione del giudizio, ha valutato la transazione come satisfattiva e sostitutiva delle ulteriori obbligazioni esecutive derivanti dalla sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato chiuso il giudizio di ottemperanza, ritenendo che la transazione inter partes avesse definito le questioni controverse e reso frustranee ulteriori attività di esecuzione della sentenza, integralmente sostituite dalle nuove obbligazioni convenute dalle parti. Ha inoltre liquidato il compenso del commissario ad acta in € 1.008,01, di cui € 17,86 per spese. Il Collegio ha qualificato il commissario ad acta come organo ausiliario del giudice amministrativo e ha applicato la disciplina degli ausiliari del magistrato, individuando nell’art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 il criterio per la liquidazione dell’attività riconducibile a perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale. Il compenso è stato determinato tenendo conto del valore della controversia ed è stato posto a carico del Comune soccombente, quale amministrazione cui era imputabile il giudizio che aveva dato luogo alla nomina commissariale. Le spese del giudizio di ottemperanza risultavano già liquidate nelle precedenti fasi.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale.
art. 21 c.p.a.
Il commissario ad acta è qualificato come organo ausiliario del giudice amministrativo.
art. 57 d.P.R. 115/2002
La disposizione estende al commissario ad acta la disciplina prevista per gli ausiliari del magistrato.
art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002
Per l’attività di perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, il compenso è parametrato al valore del bene o della controversia mediante onorario percentuale per scaglioni; il criterio temporale è residuale, applicabile quando non vi sia una specifica previsione.
art. 5, comma 6, D.M. 55/2014
Il valore della controversia è stato utilizzato quale parametro per valutare la congruità dell’importo richiesto dal commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la stipula di una transazione tra le parti che definisca le questioni controverse e sostituisca le obbligazioni derivanti dal giudicato rende prive di utilità ulteriori attività esecutive e consente al giudice di dichiarare chiuso il giudizio.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo è un organo ausiliario del giudice amministrativo e, per la liquidazione del compenso, è soggetto alla disciplina prevista per gli ausiliari del magistrato.
- Per le attività del commissario ad acta riconducibili a perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile o fiscale, il compenso va determinato, in via principale, in base al valore del bene o della controversia mediante il criterio percentuale per scaglioni; il tempo necessario per l’incarico costituisce criterio residuale, utilizzabile in mancanza di una specifica previsione.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione soccombente quando il giudizio e la nomina commissariale siano stati determinati dall’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del titolo giudiziale.
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