Cassazione Penale, Sentenza n. 541/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto Amato e autorizzato l'acquisto e la detenzione, nella camera di pernottamento, di compact disk (CD) musicali e relativi lettori. Il Ministero eccepiva che l'uso di apparecchi tecnologici in cella è regolato da norme e regolamenti (in particolare l'art. 40 del DPR 230/2000 e una circolare dipartimentale per i reparti 41-bis) che limitano l'impiego dei lettori CD a esigenze di lavoro, studio o consultazione di materiale giudiziario, e che per i reparti sottoposti a regime differenziato le restrizioni sono più stringenti. Il Ministero sosteneva altresì che il Tribunale aveva errato nel ritenere che il divieto non avesse rilevanza per la sicurezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo che, pur non essendo assolutamente vietato l'uso ricreativo di CD dalla normativa, l'amministrazione penitenziaria può legittimamente vietarne l'introduzione nei reparti 41-bis quando ciò sia motivato da esigenze di sicurezza o da oneri organizzativi non sostenibili. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari affinché valuti, in concreto e con adeguata istruttoria, se l'autorizzazione comporterebbe inesigibili adempimenti tecnici e organizzativi o rischi per l'ordine e la sicurezza; ha altresì richiamato la possibilità di misure tecniche di messa in sicurezza dei dispositivi qualora ritenute adeguate.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Prevede un regime penitenziario differenziato con limitazioni funzionali a impedire comunicazioni illecite con l'esterno; legittima che, per detenuti sottoposti a tale regime, l'Amministrazione limiti l'accesso a strumenti tecnologici quando necessari a tutela della sicurezza.
art. 40, DPR 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento esec. Ord. pen.)
Regola l'uso di apparecchi tecnologici in cella indicando, in termini generali e storicamente, che l'uso di lettori CD è previsto per lavoro, studio o consultazione di materiale giudiziario; la Corte interpreta questa previsione come non assolutamente preclusiva dell'uso ricreativo ma come parametro che l'Amministrazione può considerare nel bilanciamento con esigenze di sicurezza.
Circolare dipartimentale per reparti ex art. 41-bis (art. 14.1 richiamato)
Disciplina più stringente per i reparti 41-bis, vietando l'uso di personal computer e limitando l'impiego di lettori digitali a specifiche esigenze di consultazione o studio; la Corte ritiene che tali direttive supportino la possibilità per l'Amministrazione di negare autorizzazioni per finalità ricreative ove giustificato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1, n. 29819 del 25/6/2021, Ferraro)
Precedente richiamato che affronta i limiti dell'uso di dispositivi tecnologici in carcere e i criteri di bilanciamento tra diritto al trattamento e esigenze di sicurezza; conferma i principi applicati nella presente decisione.
Massime di principio
- Le previsioni regolamentari che limitano l'uso di lettori CD a lavoro/studio non costituiscono un divieto assoluto all'utilizzo ricreativo, ma rappresentano un parametro da valutare nel bilanciamento con le esigenze di sicurezza.
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis le esigenze di ordine e sicurezza possono giustificare il divieto di introdurre dispositivi multimediali se sussistono rischi concreti di comunicazioni illecite o di manipolazione dei supporti.
- L'Amministrazione penitenziaria può richiedere verifiche tecniche e adottare misure di messa in sicurezza dei dispositivi; la valutazione del rifiuto deve considerare anche gli oneri organizzativi e le risorse necessarie, che possono rendere legittima la decisione di non autorizzare.
- Il giudice di sorveglianza, nel sindacare tali decisioni, deve svolgere una verifica concreta e motivata della ragionevolezza della scelta amministrativa e non limitarsi a un'automatica iscrizione del diritto al trattamento, valutando caso per caso le misure alternative praticabili.
- In situazioni analoghe è necessario un bilanciamento documentato: se l'Amministrazione dimostra rischi o oneri non sostenibili, il diniego è legittimo; se tali rischi possono essere eliminati con misure tecniche e organizzative ragionevoli, il diritto del detenuto al trattamento (inclusa la fruizione musicale) può prevalere.
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