Cassazione Penale, Ordinanza n. 37578/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica autorità)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte di appello di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, che aveva confermato in secondo grado l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. L'unico motivo di ricorso denunciava violazione di legge in relazione al giudizio di pericolosità sociale, sostenendo in sostanza che tale giudizio fosse erroneo. Nel testo emerge che il ricorso si limitava però a riproporre le medesime censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, e faceva anche un fugace richiamo alla buona condotta carceraria, ritenuta però non decisiva ai fini dell'attualità della pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era non specifico e meramente apparente, perché consisteva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e disattese dalla Corte di merito. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo effettivo e puntuale sia sulla perdurante pericolosità sociale sia sulla sua attualità, valorizzando la precedente condanna per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il ruolo di rilievo del ricorrente nella consorteria facente capo alla cosca Sanfilippo, articolazione della 'Stidda', e la neutralità della buona condotta carceraria rispetto al quadro di pericolosità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
misura di prevenzione personale confermata dalla Corte di appello e oggetto del ricorso per cassazione; il testo non indica un articolo specifico.
obbligo di soggiorno
prescrizione accessoria alla sorveglianza speciale, confermata nel caso concreto.
Cassa delle ammende
destinazione della somma di euro tremila posta a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della decisione impugnata.
- Ai fini del giudizio di pericolosità sociale, la valorizzazione di pregresse condanne per reati di criminalità organizzata e di traffico di stupefacenti, unitamente al ruolo di rilievo svolto nell'associazione, può costituire motivazione idonea a sorreggere la misura di prevenzione.
- La contestazione dell'attualità della pericolosità non può risolversi in un richiamo generico a elementi favorevoli, come la buona condotta carceraria, se non si confronta con la motivazione che ne spiega la neutralità rispetto al rischio sociale accertato.
- Nel giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione, la mancanza di specificità del motivo e l'omessa confutazione della ratio decidendi rendono il ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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