Sentenza n. 1001/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento a firma della Dirigente della Direzione Urbanistica Attuativa - Edilizia Privata e Smart City - Ufficio SAP del suddetto Comune in data 16-4-2026, prot. 192711.U avente ad oggetto Ingiunzione di ripristino per opere abusive in Piazza della Vittoria civv 73-79 rossi, trasmesso alla ricorrente a mezzo p.e.c. in pari data; della relazione del personale ispettivo 31-3-2026, prot. 158877, richiamata dal provvedimento 16-4-2026, prot. 192711.U; di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’annullamento in autotutela dell’ingiunzione impugnata ha eliminato l’atto oggetto del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Comune resistente, poiché l’autotutela è intervenuta successivamente alla notifica del ricorso; sono state liquidate in complessivi 1.500 euro, oltre IVA e CPA.
Atto impugnato: ingiunzione di ripristino per opere abusive, unitamente alla relazione ispettiva presupposta
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o destinatario dell’ingiunzione)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ingiunzione di ripristino adottata dal Comune di Genova il 16 aprile 2026 per opere abusive realizzate in un immobile sito in Piazza della Vittoria, nonché la relazione del personale ispettivo richiamata nell’atto e gli ulteriori atti connessi. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il giudizio è stato trattato in camera di consiglio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Dopo la notifica del ricorso, il Comune ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere consegue alla sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato mediante annullamento in autotutela.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato dopo la notifica del ricorso, viene meno l’oggetto della controversia e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L’annullamento in autotutela intervenuto successivamente alla notifica del ricorso giustifica, in assenza di diverse ragioni, la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, poiché il comportamento amministrativo ha reso necessaria la proposizione del ricorso.
- La sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. può definire il giudizio quando, acquisito il contraddittorio delle parti, la sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato rende non più attuale la controversia.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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