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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21976/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che aveva accolto l'appello della società contribuente contro vari avvisi di accertamento TARI relativi agli anni 2015-2019. Gli avvisi erano stati emessi per infedele dichiarazione delle superfici tassabili di uno stabilimento industriale, con recupero a tassazione delle superfici dei locali adibiti a opificio e dell'area scoperta pertinenziale destinata a parcheggio. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 649, L. 147/2013, sostenendo che la CTR aveva escluso illegittimamente dalla TARI aree scoperte e locali che, pur funzionali al ciclo produttivo, sarebbero comunque produttivi di rifiuti e non potrebbero essere sottratti al tributo salvo le sole superfici fisicamente occupate da impianti e macchinari. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della disciplina TARSU/TIA/TARES/TARI, contestando la lettura estensiva dell'esenzione e ribadendo che le aree esterne operative e di parcheggio sarebbero imponibili. Con il terzo motivo ha dedotto nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui motivi di appello dell'ente, che assumeva non esaminati. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, affermando che la CTR aveva errato nel desumere in astratto l'intassabilità dell'area di parcheggio senza adeguato accertamento in fatto sulla sua effettiva destinazione produttiva e che, comunque, non poteva escludersi la debenza almeno della quota fissa TARI; ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo per carenza di autosufficienza e perché non ricorreva omessa pronuncia in presenza di rigetto implicito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti dei primi due motivi e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame, in particolare sulla corretta applicazione dell'esenzione TARI per superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali e sulla concreta destinazione dell'area scoperta pertinenziale. La Corte ha inoltre affermato che, nel sistema TARI, non può essere esclusa almeno la quota fissa del tributo per un operatore che comunque fruisce del servizio per parte dei rifiuti prodotti.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 639 ss., L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Introducono l'IUC e, al suo interno, la TARI; la tassa finanzia i costi del servizio rifiuti secondo il principio chi inquina paga.

  • art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"

    L'esenzione richiede la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e la prova del loro trattamento conforme; la presenza del personale non esclude di per sé l'esenzione se è fisiologica al processo produttivo.

  • art. 1, comma 651, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Rinvia al d.P.R. 158/1999 per il metodo di determinazione della tariffa.

  • art. 1, comma 654, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Impone la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio del servizio, giustificando la permanenza della quota fissa anche in presenza di esclusioni parziali.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La disciplina sulla TARSU è richiamata come precedente sistematico, utile anche per l'interpretazione della TARI.

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Prevede l'esclusione dalla tassa della parte di superficie ove si formano rifiuti speciali; l'orientamento giurisprudenziale formato su tale norma è ritenuto estensibile alla TARI.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    Richiamato per il regime TARES, anch'esso posto in continuità con la disciplina TARI.

  • art. 14, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Conferma l'esenzione per aree scoperte pertinenziali o accessorie, salvo le aree scoperte operative.

  • art. 14, comma 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Richiamato quale antecedente della disciplina dell'esclusione per superfici produttive di rifiuti speciali.

  • d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Richiamato per TIA 1 e per il metodo di riparto della tariffa tra parte fissa e variabile.

  • art. 49, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Richiamato come antecedente normativo dell'esenzione per aree scoperte pertinenziali o accessorie.

  • art. 238, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato per TIA 2 e per la continuità sistematica della disciplina sui rifiuti.

  • art. 184, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Tipizza i rifiuti speciali, compresi quelli prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali.

  • art. 183, lett. b-sexies), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Definisce i rifiuti urbani per esclusione, chiarendo che non vi rientrano i rifiuti della produzione e di attività d'impresa.

  • d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    Resta il riferimento per il metodo normalizzato di determinazione della tariffa TARI, con parte fissa e parte variabile.

  • art. 3, d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    La tariffa è composta da parte fissa e parte variabile, entrambe necessarie alla copertura dei costi del servizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata comporta il rigetto implicito del motivo o quando il motivo non è autosufficientemente trascritto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve consentire l'individuazione del motivo di appello dedotto come omesso esame, anche con formulazione elastica ma sufficientemente specifica.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso evocati per violazione di legge e nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Nella TARI, l'esenzione per superfici in cui si formano rifiuti speciali richiede che la destinazione produttiva sia concretamente accertata: non basta una qualificazione astratta o l'affermazione che l'area sia funzionale al ciclo industriale.
  • La produzione di rifiuti speciali non esclude di per sé la coesistenza di rifiuti urbani; ciò comporta che il contribuente debba provare la delimitazione delle superfici realmente escluse, mentre resta imponibile la porzione che produce rifiuti urbani.
  • Le aree scoperte pertinenziali o accessorie possono essere escluse dalla TARI solo se risultano non operative o comunque rientrino in una specifica previsione di esclusione; se sono operative, la strumentalità all'attività non basta da sola a sottrarle al tributo.
  • L'esenzione prevista dall'art. 1, comma 649, L. 147/2013 opera solo per la parte di superficie ove i rifiuti speciali si formano in via continuativa e prevalente e il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento conforme alla normativa vigente.
  • Nel processo tributario, l'eccezione relativa all'omessa pronuncia non è configurabile se il giudice di merito ha comunque deciso in modo incompatibile con la censura, realizzando un rigetto implicito; inoltre, il motivo in cassazione deve essere autosufficiente e consentire la precisa individuazione delle doglianze non esaminate.
  • Nel sistema TARI, la quota fissa non può essere automaticamente esclusa per i soggetti che beneficiano comunque del servizio pubblico di gestione dei rifiuti per una parte dell'immobile; la copertura integrale dei costi impone che essa continui a gravare almeno in parte sull'utenza interessata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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