Sentenza del 01/03/2022 n. 6681 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Nord Est T. Srl aveva chiesto il rimborso della maggiore IRAP versata per gli esercizi 2008, 2010 e 2011, sostenendo il diritto alla riduzione del "cuneo fiscale" prevista dal novellato D.Lgs. n. 446/1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4. L'Agenzia ha censurato la concessione del beneficio sostenendo che la società gestiva il servizio di trasporto pubblico locale in regime di concessione "a tariffa" (con tariffa remunerativa e contributi pubblici volti a coprire la parte residua dei costi), per cui l'agevolazione non spetta perché comporterebbe una sovracompensazione dei costi. In appello l'Ufficio deduceva altresì che contributi e tariffe sono inscindibili e devono coprire i costi standard.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato le decisioni di merito favorevoli a Nord Est T. Srl. Il motivo decisivo è che, dall'esegesi dei contratti di servizio esaminati (analisi contrattuale non contestata dall'Agenzia), non emergeva una "concessione" a tariffa remunerativa bensì un appalto di servizi: il corrispettivo per la gestione era versato dall'ente pubblico, non risultando quindi il presupposto giuridico ostativo all'attribuzione dell'agevolazione. Perciò la questione economica della remuneratività della tariffa (se la tariffa copre i costi e dunque escluda il beneficio) non doveva essere svolta, essendo rilevante soltanto nelle ipotesi di concessione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446/1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4
Norma della disciplina IRAP su cui si fonda la riduzione del "cuneo fiscale"; la Corte conferma che la deduzione non si applica alle imprese che operano in regime di concessione a tariffa remunerativa, ma può applicarsi alle imprese che svolgono il servizio in virtù di un appalto.
L. n. 296/2006, art. 1, comma 266 (Finanziaria 2007)
Ha introdotto la deduzione per la riduzione del cuneo fiscale; la giurisprudenza interpretativa richiede esclusione per le public utilities in concessione a tariffa remunerativa.
D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, artt. 17, 18 e 19
Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'idea di correlazione inscindibile tra tariffe imposte e contributi pubblici; nel caso concreto la Corte non ha ritenuto decisivo questo profilo posto che la qualificazione giuridica del rapporto come appalto escludeva il vizio denunciato.
L.R. Lombardia 25 marzo 1995, n. 13, artt. 5 e 6 e Tab A, n. 5
Norme regionali richiamate dall'Agenzia quale contesto regolatorio; la Corte non ha ritenuto che tali richiami mutassero la qualificazione contrattuale risultante dall'analisi dei testi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater
Norma sulle spese processuali in favore delle amministrazioni pubbliche; la Corte ha rilevato che non si applica nel caso specifico perché la parte soccombente era ammessa alla prenotazione a debito ma difesa dall'Avvocatura Generale, con conseguente esclusione dell'agevolazione.
Massime di principio
- La spettanza della deduzione per la riduzione del "cuneo fiscale" ai fini IRAP va valutata prima di tutto in base alla natura giuridica del rapporto contrattuale: se si tratta di una concessione traslativa "a tariffa" remunerativa (tariffa impostata dall'ente pubblico idonea a generare profitto), l'agevolazione non si applica; se invece si tratta di un appalto di servizi con corrispettivo pubblico, l'agevolazione può spettare.
- La qualificazione contrattuale si ottiene mediante esegesi dei testi contrattuali e non solo tramite considerazioni meramente economiche: l'analisi giuridica del contratto è decisiva e può essere risolutiva anche senza entrare nel merito della valutazione economica della remuneratività della tariffa.
- La verifica economica sulla remuneratività della tariffa (se la tariffa copre i costi e l'Irap) è rilevante esclusivamente per le imprese operanti in regime di concessione; non è invece necessaria quando il rapporto è qualificato come appalto di servizi.
- Quando l'Amministrazione sostiene che contributi pubblici e tariffe sono 'inscindibili' per escludere il beneficio, deve dimostrare che la struttura contrattuale concreta integra gli elementi tipici della concessione a tariffa remunerativa; altrimenti prevale la qualificazione come appalto e il contribuente può ottenere il rimborso.
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