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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-365/26

Order of the President of the General Court of 23 September 2026. — Europäisch-Iranische Handelsbank AG v Council of the European Union. — Interim relief – Common foreign and security policy – Restrictive measures against Iran – Freezing of funds – Application for suspension of operation – Lack of urgency. — Case T-365/26 R

Giurisprudenza europea62026TO0365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La banca tedesca chiedeva la sospensione delle misure che avevano ripristinato il congelamento dei suoi fondi nell’ambito delle sanzioni UE contro l’Iran. Il Presidente del Tribunale ha ritenuto non provati, con elementi specifici e documentati, il rischio di cessazione dell’attività e il conseguente danno grave e irreparabile; ha inoltre escluso che potessero fondare l’urgenza i danni prospettati per due banche iraniane e per i dipendenti. La domanda è stata respinta senza decisione sull’ammissibilità o sugli altri presupposti cautelari; spese riservate.

Rigetto per difetto di urgenza della domanda di sospensione delle misure restrittive di congelamento dei fondi imposte a una banca operante con l’Iran.

La questione giuridica

Se ricorressero i presupposti per sospendere, in via cautelare e fino alla decisione sull’azione principale, gli atti che hanno ripristinato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche della banca e il divieto di mettere fondi o risorse a sua disposizione. In particolare, occorreva stabilire se la banca avesse dimostrato un danno grave e irreparabile, tale da rendere urgente la misura richiesta.

Principio di diritto

La sospensione cautelare di misure restrittive dell’Unione richiede che il richiedente dimostri, con elementi specifici, precisi e documentati, che l’assenza della misura lo esporrebbe prima della decisione di merito a un danno grave e irreparabile, in particolare a un rischio concreto per la propria sostenibilità finanziaria. Non bastano allegazioni generiche prive di dati finanziari o di puntuali riscontri; inoltre, il danno di terzi non può fondare l’urgenza personale del richiedente e il danno derivante direttamente dalla condotta di un’autorità nazionale non è causalmente imputabile all’atto UE di cui si chiede la sospensione. La domanda è stata quindi respinta per mancata dimostrazione dell’urgenza, senza esaminare ammissibilità, fumus boni juris o bilanciamento degli interessi.

Norme richiamate

  • Articoli 256, 263, 268, 275, 278, 279 e 340 TFUE
  • Articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione 2010/413/CFSP
  • Regolamento (UE) n. 267/2012
  • Decisione (CFSP) 2025/1978
  • Decisione di esecuzione (CFSP) 2025/1971
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1980

Rigetto per difetto di urgenza della domanda di sospensione delle misure restrittive nei confronti di una banca operante con l’Iran

Il Presidente del Tribunale esamina una domanda cautelare proposta da Europäisch-Iranische Handelsbank AG ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, in pendenza dell’azione principale T‑365/26. La banca chiedeva la sospensione degli atti che avevano ripristinato il congelamento dei suoi fondi e delle sue risorse economiche.

Fatti e procedimento

La ricorrente è una banca tedesca specializzata in servizi e attività relativi all’Iran o svolti in Iran. Le misure UE contro l’Iran prevedono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone ed entità inserite negli elenchi pertinenti. Il nome della banca era stato incluso negli elenchi; nel 2015 l’applicazione delle misure nei suoi confronti era stata sospesa.

Con Decisione 2025/1978 e Regolamento di esecuzione 2025/1980, entrambi del 29 settembre 2025, il Consiglio ha revocato tale sospensione e ha indicato quale motivo dell’inserimento che la banca è posseduta e controllata dal Governo iraniano e dalla Bank of Industry and Mines. La Decisione di esecuzione 2025/1971 ha inoltre modificato gli allegati della Decisione 2010/413/CFSP. La ricorrente ha impugnato gli atti con l’azione T‑865/25 e aveva già chiesto misure cautelari, respinte con ordinanza del 23 marzo 2026, T‑865/25 R.

Il 30 marzo 2026 il Consiglio ha adottato la Decisione 2026/774 e il Regolamento di esecuzione 2026/775, rimuovendo dagli elenchi sei persone e due entità, ma non la ricorrente. Il 31 marzo 2026 il Consiglio le ha comunicato la decisione di mantenere il suo nominativo. La banca ha impugnato tale decisione e, conseguentemente, gli atti del 2025 con l’azione T‑365/26, chiedendo poi la sospensione cautelare. Il Consiglio ha eccepito l’inammissibilità della domanda, tra l’altro per la presunta manifesta inammissibilità dell’azione principale, per carenza d’interesse e per difetto di urgenza.

Criteri applicabili

Ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, letti insieme all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, il giudice cautelare può sospendere l’esecuzione di un atto o disporre misure provvisorie quando le circostanze lo giustifichino. Poiché i ricorsi non hanno, in linea di principio, effetto sospensivo e gli atti dell’Unione si presumono legittimi, la tutela cautelare è eccezionale.

L’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura richiede che la domanda indichi l’oggetto del procedimento, le circostanze che determinano l’urgenza e gli elementi di fatto e di diritto che fondano il fumus boni juris; deve inoltre contenere le prove disponibili a sostegno della misura. Le condizioni del fumus boni juris e dell’urgenza sono cumulative: il mancato soddisfacimento anche di una sola comporta il rigetto, senza necessità di esaminare le altre. Il giudice può procedere al bilanciamento degli interessi quando necessario.

L’urgenza presuppone che il richiedente dimostri di non poter attendere la decisione di merito senza subire un danno grave e irreparabile. Un danno pecuniario è normalmente riparabile, salvo circostanze eccezionali, tra cui una concreta compromissione della sostenibilità finanziaria prima della decisione definitiva. Per provarla occorrono informazioni specifiche e precise, sostenute da documentazione dettagliata e idonee a fornire un quadro attendibile della situazione finanziaria.

Danno prospettato per la banca

La ricorrente sosteneva che il mantenimento del congelamento le avrebbe impedito, in un futuro prossimo, di proseguire l’attività, con la conseguente perdita di 67 posti di lavoro. Affermava che fornitori di servizi essenziali avevano interrotto i rapporti, che la banca centrale tedesca rifiutava pagamenti e la restituzione di fondi depositati presso di essa, e che la BaFin aveva prospettato o minacciato di considerarla tecnicamente insolvente e di avviare una procedura d’insolvenza.

Il Tribunale ha rilevato che la domanda non richiamava puntualmente prove specifiche a sostegno delle allegazioni, benché fossero stati allegati alcuni documenti, in prevalenza provenienti dalla BaFin. Non spettava al giudice ricercare d’ufficio negli allegati alla domanda cautelare o agli atti del procedimento principale gli elementi che la ricorrente avrebbe dovuto indicare a sostegno delle proprie affermazioni. Inoltre, la domanda non descriveva la situazione finanziaria della banca né forniva dati, inclusi dati quantitativi, che consentissero di valutare la gravità e l’irreparabilità del danno. Mancavano anche esempi precisi delle interruzioni o dei rifiuti di servizi asseriti.

Quanto alle misure attribuite alla banca centrale tedesca e alle intenzioni della BaFin, anche supponendo che fossero state effettivamente adottate o prospettate, il danno sarebbe derivato direttamente dalla condotta delle autorità nazionali e non dagli atti UE di cui si chiedeva la sospensione. La sospensione è giustificata solo quando l’atto dell’Unione costituisce la causa determinante del danno grave e irreparabile allegato. Il rischio di cessazione dell’attività della ricorrente è stato pertanto respinto come non dimostrato.

Danni prospettati per terzi

La banca sosteneva inoltre che due banche iraniane non soggette a misure restrittive, ritenute essenziali per i canali di pagamento delle forniture umanitarie, non avrebbero potuto continuare a operare e che essa costituiva quasi l’unico tramite per fornire loro fondi destinati alle attività fuori dall’Iran. Il Tribunale ha precisato che l’urgenza deve essere dimostrata rispetto agli interessi propri del richiedente: il danno ai diritti o agli interessi di terzi non può, di per sé, fondare la domanda cautelare. Tale danno può eventualmente rilevare nel bilanciamento degli interessi, ma non occorre svolgere tale bilanciamento quando una delle condizioni per concedere la misura è già insoddisfatta.

La ricorrente non aveva inoltre dimostrato che le due banche non disponessero di conti presso altri istituti o che i pagamenti per le forniture umanitarie non potessero essere eseguiti da altri intermediari o attraverso altri canali. Anche questo argomento è stato respinto. Per analoghe ragioni, il rischio che 67 dipendenti perdessero il lavoro non dimostrava un pregiudizio agli interessi propri della banca; in ogni caso, non era stato provato neppure il presupposto della cessazione dell’attività.

Decisione e statuizioni finali

Il Presidente del Tribunale ha concluso che la ricorrente non aveva dimostrato un danno grave e irreparabile e, di conseguenza, non aveva soddisfatto il requisito dell’urgenza. La domanda di misure provvisorie è stata respinta. Non è stato necessario decidere le eccezioni di ammissibilità, esaminare il fumus boni juris o procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono state riservate, ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

Principi affermati

La parte che chiede la sospensione cautelare di misure restrittive per evitare un danno economico deve presentare nella domanda un quadro concreto e documentato della propria situazione finanziaria, con elementi sufficienti a dimostrare che la propria sostenibilità finanziaria sarebbe compromessa prima della decisione di merito. Il giudice non è tenuto a ricostruire d’ufficio le allegazioni attraverso gli allegati.

Il danno deve inoltre essere causalmente riconducibile all’atto UE impugnato e riguardare gli interessi propri del richiedente. Il danno imputabile direttamente alla condotta di un’autorità nazionale e quello prospettato per terzi non dimostrano, rispettivamente, il nesso causale richiesto e l’urgenza personale del richiedente.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive nei confronti dell’Iranpolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di fonditutela cautelareurgenza e danno irreparabile

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