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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-464/26

Order of the Court of 1 October 2026. — Dariusz Kowalski v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-464/26 P

Giurisprudenza europea62026CO0464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha negato l’ammissione dell’impugnazione di Kowalski contro la sentenza del Tribunale relativa al marchio «FLAMBIT», rilevando che la richiesta non indicava i passaggi censurati né dimostrava in modo concreto un contrasto giurisprudenziale significativo per il diritto UE. Il ricorrente è stato condannato a sopportare le proprie spese.

Filtro di ammissibilità dell’impugnazione in materia di marchio UE: insufficiente dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione

La questione giuridica

Se la richiesta di ammissione dell’impugnazione soddisfacesse i requisiti dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, dimostrando che la contestata valutazione della somiglianza tra «FLAMBIT» e «FLAMBRIKS» — in particolare rispetto all’elemento comune «FLAM», asseritamente descrittivo o debolmente distintivo — sollevava una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. Il ricorrente invocava la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e un contrasto con la giurisprudenza sulla valutazione globale della confondibilità.

Principio di diritto

La richiesta di ammissione di un’impugnazione soggetta all’articolo 58a dello Statuto deve identificare con precisione i motivi e l’errore di diritto contestato, indicare i passaggi della decisione impugnata e della giurisprudenza asseritamente contraddetti, illustrare la rilevanza della contraddizione e spiegare concretamente perché la questione incide sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. La mera affermazione che il Tribunale abbia errato nella valutazione dei marchi o si sia discostato dalla giurisprudenza non soddisfa tale onere; in mancanza di una dimostrazione conforme, l’impugnazione non è ammessa a proseguire. Il ricorrente sopporta le proprie spese.

Norme richiamate

  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Filtro di ammissibilità dell’impugnazione in materia di marchio UE

La Corte di giustizia, nella formazione incaricata di decidere se le impugnazioni possano proseguire, ha esaminato la richiesta presentata da Dariusz Kowalski contro la sentenza del Tribunale nella causa T‑301/25. La controversia riguardava un’opposizione alla registrazione del marchio figurativo «FLAMBIT» e la pretesa somiglianza con i marchi anteriori «FLAMBRIKS».

Fatti e procedimento

Con sentenza dell’11 marzo 2026, Kowalski/ EUIPO – Hoyer (FLAMBIT), T‑301/25, EU:T:2026:187, il Tribunale aveva respinto l’azione di Kowalski diretta all’annullamento e alla modifica della decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 marzo 2025, resa nel procedimento di opposizione R 633/2024-1. Hoyer SE era intervenuta nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Kowalski ha proposto impugnazione il 11 maggio 2026, chiedendo alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale. Poiché l’impugnazione riguardava una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO, era soggetta al filtro previsto dall’articolo 58a dello Statuto.

Motivo d’impugnazione e argomenti del ricorrente

Il ricorrente ha invocato un unico motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. A suo avviso, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto simili il segno «FLAMBIT» e i marchi anteriori «FLAMBRIKS», attribuendo peso decisivo all’elemento comune «FLAM», che sarebbe descrittivo o, quantomeno, debolmente distintivo per i prodotti interessati, ossia gli accendifuoco. Kowalski sosteneva inoltre che le componenti verbali e figurative restanti presentassero differenze visive, fonetiche e concettuali rilevanti.

Il ricorrente affermava che tale valutazione disattendesse la giurisprudenza sugli elementi comuni debolmente distintivi, sulla portata della protezione dei marchi contenenti elementi descrittivi e sulla valutazione globale del rischio di confusione. Richiamava le sentenze del Tribunale del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, e della Corte del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333. Sosteneva che un intervento della Corte avrebbe favorito l’applicazione uniforme dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e orientato la prassi dell’EUIPO e la giurisprudenza del Tribunale.

Criteri per l’ammissione dell’impugnazione

Ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto, un’impugnazione contro una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO può proseguire soltanto se la Corte stabilisce che essa solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. Gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura disciplinano la richiesta e la decisione, che è adottata con ordinanza motivata.

La Corte ha ribadito che spetta al richiedente dimostrare la significatività della questione. La richiesta deve esporre con chiarezza e dettaglio i motivi d’impugnazione e la questione di diritto sollevata da ciascuno; indicare la disposizione UE o la giurisprudenza asseritamente violata; spiegare l’errore di diritto attribuito al Tribunale e il suo effetto sull’esito della decisione; e illustrare le ragioni concrete per cui la questione è significativa. Se si denuncia un contrasto con la giurisprudenza, occorre precisare i passaggi della decisione impugnata e quelli delle pronunce asseritamente disattese, nonché spiegare perché il contrasto prospettato abbia rilevanza sistemica. La Corte ha richiamato, in particolare, le ordinanze EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punti 20-22, ed EUIPO/Versiontech, C‑411/25 P, EU:C:2025:943, punti 20-22.

Valutazione della Corte

La Corte ha ritenuto che Kowalski avesse descritto l’errore di diritto che imputava al Tribunale, ma non avesse identificato i paragrafi della sentenza impugnata che intendeva contestare né i punti della motivazione viziati dall’errore. Inoltre, la generica affermazione che il Tribunale si fosse discostato dalla propria giurisprudenza e da quella della Corte non dimostrava, da sola, la significatività della questione.

In particolare, il ricorrente non aveva indicato quali passaggi delle sentenze MATRATZEN e Shaker sarebbero stati violati, né aveva illustrato la somiglianza tra le situazioni esaminate in quelle pronunce e quella oggetto della causa. Non aveva neppure spiegato in concreto perché il contrasto asserito avrebbe inciso sull’unità, sulla coerenza o sullo sviluppo del diritto UE. La Corte ha richiamato, per analogia, l’ordinanza Costa Pujadas/EUIPO, C‑723/25 P, EU:C:2026:289, punti 14 e 15.

Decisione e spese

La Corte ha concluso che la richiesta non dimostrava che l’impugnazione sollevasse una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e ha quindi deciso che l’impugnazione non fosse ammessa a proseguire. In applicazione dell’articolo 137, in combinato disposto con l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Kowalski è stato posto a carico delle proprie spese: l’ordinanza è stata adottata prima che l’impugnazione fosse notificata alle altre parti e prima che queste potessero sostenere spese.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’Unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneimpugnazione e filtro di ammissibilità

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