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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-460/26

Ordinanza del vicepresidente della Corte del 29 settembre 2026. — Repubblica di Polonia contro Consiglio dell'Unione europea. — Procedimento sommario – Articolo 263 TFUE – Ricorso diretto all’annullamento di un atto dell’Unione – Articolo 278 TFUE – Domanda di sospensione dell’esecuzione di tale atto – Decisione (UE) 2026/183 – Applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi UE‑Mercosur – Urgenza – Assenza. — Causa C-460/26 R

Giurisprudenza europea62026CO0460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Polonia aveva chiesto di sospendere la decisione del Consiglio che autorizza la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale interinale UE-Mercosur, invocando rischi per salute, ambiente e agricoltura europea. Il vicepresidente della Corte ha respinto la domanda: le allegazioni non erano suffragate da prove concrete di un danno grave e irreparabile imminente e gli standard UE restano applicabili ai prodotti importati, mentre l’accordo e la decisione prevedono strumenti di emergenza e salvaguardia. Non sono state esaminate le altre condizioni cautelari e le spese sono state riservate.

Sospensione cautelare della decisione UE che autorizza la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale interinale UE-Mercosur: mancata dimostrazione dell’urgenza.

La questione giuridica

Se ricorressero i presupposti per sospendere, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, l’esecuzione della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, in particolare se la Polonia avesse dimostrato che l’applicazione provvisoria dell’accordo interinale UE-Mercosur avrebbe causato, prima della decisione sul ricorso di annullamento, un danno grave e irreparabile e quindi un’urgenza cautelare.

Principio di diritto

La sospensione cautelare di un atto dell’Unione richiede la dimostrazione cumulativa del fumus boni iuris e dell’urgenza; quest’ultima presuppone che il richiedente fornisca elementi concreti e precisi dai quali risulti prevedibile con sufficiente probabilità un danno grave e irreparabile prima della decisione di merito. La sola allegazione dell’illegittimità dell’atto, di rischi generici per salute e ambiente o di un possibile pregiudizio economico agli agricoltori non soddisfa tale onere, in particolare quando restano applicabili agli importati gli standard UE sanitari e fitosanitari e sono previste misure di emergenza e salvaguardia. Poiché la Polonia non ha dimostrato l’urgenza, la Corte ha respinto la domanda senza esaminare il fumus boni iuris né la ponderazione degli interessi; le spese sono state riservate.

Norme richiamate

  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 160, paragrafi 3 e 5, del regolamento di procedura della Corte
  • Decisione (UE) 2026/183 del Consiglio
  • Accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur, articoli 6.4, 6.6, paragrafo 1, 6.14, paragrafi 2 e 4, 9.3, 9.15 e 23.3
  • Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS), allegato 1A dell’accordo che istituisce l’OMC
  • Regolamento (UE) 2019/6

Sospensione cautelare dell’applicazione provvisoria dell’accordo UE-Mercosur

Con ordinanza del 29 settembre 2026, il vicepresidente della Corte ha respinto la domanda cautelare della Repubblica di Polonia diretta a sospendere la decisione (UE) 2026/183 del Consiglio. La domanda era collegata al ricorso, proposto il 10 maggio 2026 ai sensi dell’articolo 263 TFUE, per l’annullamento della decisione; l’accordo interinale sugli scambi è applicato provvisoriamente dal 1º maggio 2026.

Contesto della decisione e procedimento

La decisione del Consiglio del 9 gennaio 2026 autorizza la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’UE e il Mercosur e ne dispone l’applicazione provvisoria, secondo le condizioni dell’articolo 23.3 dell’accordo. L’accordo interinale riguarda la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti e cesserà di produrre effetti quando entrerà in vigore l’accordo di partenariato UE-Mercosur.

La Polonia, che si era opposta all’adozione della decisione, ha chiesto di sospenderne l’esecuzione fino alla pronuncia sul ricorso di annullamento. Il Consiglio ha chiesto il rigetto della domanda ed è stato sostenuto da Germania, Paesi Bassi, Finlandia e Commissione europea. L’ordinanza non decide il merito della legittimità della decisione controversa.

Criteri applicabili ai provvedimenti provvisori

Ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la domanda cautelare deve indicare l’oggetto della causa, i motivi che provano l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie il provvedimento richiesto. Le condizioni per concedere la tutela — fumus boni iuris, urgenza e, se necessario, ponderazione degli interessi — sono cumulative: il mancato soddisfacimento di una sola comporta il rigetto (punti 31-33; ordinanza Vivendi/Commissione, C-90/24 P(R), punto 56).

L’urgenza richiede che sia dimostrato un rischio prevedibile con sufficiente probabilità di danno grave e irreparabile prima della decisione di merito. Non occorre certezza assoluta, ma spettano al richiedente indicazioni concrete e precise, supportate da documenti dettagliati, che consentano di valutare le conseguenze probabili della mancata adozione delle misure (punti 46-48; ordinanza Commissione/Ortis, C-54/25 P-R, punto 28; ordinanza Lituania/Parlamento e Consiglio, C-541/20 R, punti 19-20). Il procedimento sommario non è invece sede per accertare fatti complessi e ampiamente controversi (punto 59; Commissione/Polonia, C-441/17 R, punto 54).

Illegittimità dedotta e danno ipotetico

La Polonia ha sostenuto che la decisione fosse stata adottata in violazione dei Trattati, con sviamento di potere e violazione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Ha inoltre affermato che consentire l’applicazione provvisoria dell’accordo avrebbe potuto incoraggiare le istituzioni a reiterare condotte analoghe.

La Corte ha precisato che l’eventuale illegittimità di un atto, anche se accertata, non dimostra di per sé la gravità e l’irreparabilità del danno. Non basta neppure invocare in termini astratti una violazione dei Trattati o di principi fondamentali: occorre provare il verificarsi probabile e imminente di un pregiudizio concreto. Il rischio di future condotte analoghe è stato qualificato come puramente ipotetico; la legittimità della decisione dovrà essere valutata nel procedimento principale (punti 49-55; Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio, C-482/17 R, punto 38; Lituania/Parlamento e Consiglio, C-541/20 R, punto 25).

Rischi per salute, ambiente e sicurezza alimentare

La Polonia ha denunciato l’assenza nell’accordo di clausole «specchio» che obblighino i produttori del Mercosur a rispettare le stesse norme di produzione dell’UE. Ha prospettato l’importazione di prodotti con residui di sostanze attive non autorizzate nell’Unione e possibili conseguenze irreversibili per la salute umana e animale e per l’ambiente.

La Corte ha ritenuto insufficiente la mera possibilità che prodotti importati contengano residui di sostanze il cui impiego non è autorizzato nell’UE. L’assenza di clausole specchio non rende inapplicabili ai prodotti importati le norme UE di sicurezza alimentare e sanitarie e fitosanitarie: tali norme si applicano ai prodotti dell’Unione e a quelli importati. L’ordinanza richiama, tra l’altro, il regolamento (UE) 2019/6, che vieta l’uso di antimicrobici negli animali per promuoverne la crescita o aumentarne la resa, e rileva che i livelli massimi di residui di antiparassitari sono gli stessi per i prodotti interni e importati (punti 60-64).

Sono inoltre rilevanti le disposizioni dell’accordo interinale. L’articolo 6.4 preserva i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo SPS; l’articolo 6.6, paragrafo 1, stabilisce che i prodotti esportati devono soddisfare le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie applicabili della parte importatrice. L’articolo 6.14, paragrafo 2, consente alla parte importatrice di adottare misure di emergenza in caso di gravi rischi per la vita o la salute di persone, animali o piante; il paragrafo 4 disciplina la notifica successiva di tali misure. Ne consegue che l’Unione conserva strumenti per impedire l’ingresso di prodotti non conformi e per fronteggiare rischi gravi (punti 65-67).

La Corte ha inoltre osservato che, anche prima della decisione controversa, le importazioni dai paesi del Mercosur erano possibili purché rispettassero la normativa UE. L’accordo può determinare un aumento quantitativo di alcune importazioni, attraverso contingenti tariffari e riduzioni dei dazi, ma la Polonia non ha spiegato con elementi probatori in che modo tale aumento avrebbe prodotto un rischio grave e irreversibile per salute, vita o ambiente (punti 68-69).

Pregiudizio economico per gli agricoltori e misure di salvaguardia

La Polonia ha prospettato una concorrenza sleale dovuta a prodotti meno costosi, ottenuti con sostanze vietate nell’UE, una diminuzione dei redditi agricoli, perturbazioni dei mercati e possibili fallimenti aziendali, con conseguenze sulla sicurezza degli approvvigionamenti.

La Corte ha ricordato che il danno pecuniario è normalmente riparabile, anche mediante un’azione risarcitoria ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE. Per dimostrare l’irreparabilità non bastava affermare che gli agricoltori avrebbero dovuto affrontare maggiore concorrenza: occorrevano dati sulla loro situazione finanziaria e un’analisi degli effetti dei contingenti tariffari, tali da mostrare che non avrebbero potuto farvi fronte e sarebbero stati costretti a cessare l’attività (punti 71-73; Bulgaria/Parlamento e Consiglio, C-545/20 R, punto 51; Polonia/Parlamento e Consiglio, C-445/23 R, punto 39). Le allegazioni polacche non dimostravano inoltre che gli eventuali cambiamenti di mercato fossero causalmente riconducibili all’applicazione provvisoria dell’accordo, anziché ad altri fattori, quali prezzi dell’energia, costo dei fertilizzanti, concorrenza di altri paesi terzi o preferenze dei consumatori (punti 79-80).

La decisione controversa prevede comunque strumenti di monitoraggio e salvaguardia agricola. In particolare, l’articolo 2, paragrafi 1-3, attribuisce alla Commissione poteri per adottare misure di salvaguardia, impone il monitoraggio dei prodotti agricoli sensibili e prevede l’apertura tempestiva di un’inchiesta, anche su richiesta di uno o più Stati membri, quando sussistano elementi prima facie di grave pregiudizio o minaccia. Ai sensi del paragrafo 7, la Commissione può imporre misure provvisorie per i prodotti agricoli sensibili entro un massimo di 21 giorni dalla richiesta. I paragrafi 9 e 10 consentono misure quando l’aumento delle importazioni, dovuto agli obblighi dell’accordo, arrechi o minacci un grave pregiudizio; esse possono consistere nella sospensione temporanea dello smantellamento dei dazi o nella riduzione della preferenza tariffaria. La Corte ha ritenuto che tali strumenti potessero contribuire a prevenire i danni prospettati (punti 74-78).

Decisione e conseguenze processuali

La Polonia non ha dimostrato che, nel periodo fino alla decisione di merito, l’applicazione provvisoria dell’accordo avrebbe causato con sufficiente probabilità un danno grave e irreparabile. La condizione dell’urgenza non è quindi soddisfatta. In ragione del carattere cumulativo dei presupposti cautelari, il vicepresidente della Corte ha respinto la domanda senza esaminare il fumus boni iuris né procedere alla ponderazione degli interessi (punti 81-83).

Il dispositivo respinge la domanda di provvedimenti provvisori e riserva le spese, che saranno decise con la sentenza o l’ordinanza che definirà la causa (punto 84 e dispositivo).

Come è indicizzato

Materieprocedimento cautelare dell’Unioneaccordi commerciali internazionalipolitica commerciale comunemisure sanitarie e fitosanitariesalvaguardie agricole

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