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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-35/26

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 23 settembre 2026. — HH contro Commissione europea. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Concorso generale EPSO/AD/400/22 – Assunzione di amministratori di grado AD 7 nei settori dell’industria della difesa e dello spazio – Decisione di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Errore nella valutazione dell’esperienza e delle competenze professionali del ricorrente. — Causa C-35/26 P

Giurisprudenza europea62026CO0035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge come manifestamente infondata l’impugnazione di HH contro la sentenza che aveva confermato la sua mancata inclusione nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/400/22. Le contestazioni sulle irregolarità delle prove non superano l’obbligo di segnalazione previsto dal bando; la motivazione della decisione era sufficiente e le censure sulle misure organizzative non erano state sollevate, neppure in modo strettamente collegato, nel reclamo. HH è condannato a sostenere le proprie spese.

Impugnazione relativa all’esclusione dall’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/400/22: segnalazione di irregolarità, motivazione della decisione e concordanza tra reclamo e ricorso.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nel ritenere: (i) non dimostrate le irregolarità tecniche e organizzative denunciate da HH durante le prove e non provata la loro incidenza sull’esito del concorso; (ii) sufficientemente motivata la decisione della commissione giudicatrice del 29 febbraio 2024; e (iii) irricevibili, per mancata concordanza con il reclamo, le censure relative alle misure organizzative e all’articolo 3, primo comma, dell’allegato III dello Statuto. HH ha inoltre invocato violazioni della parità di trattamento e delle armi, dell’onere della prova e della tutela giurisdizionale effettiva.

Principio di diritto

Nel contenzioso relativo ai concorsi EPSO, il candidato deve rispettare la procedura di segnalazione prevista dal bando per i problemi tecnici o organizzativi, anche quando questi si verificano nella prova orale; la commissione giudicatrice può motivare la decisione di non inserire un candidato nell’elenco di riserva comunicandogli i punteggi e gli elementi valutativi compatibili con la segretezza dei lavori. Nei ricorsi ex articolo 270 TFUE, inoltre, le censure formulate in giudizio devono avere la stessa causa di quelle esposte nel reclamo o esservi strettamente collegate. L’impugnazione può essere respinta con ordinanza, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, se manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 3, primo comma, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea

Esclusione dall’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/400/22

La Corte, Ottava Sezione, con ordinanza del 23 settembre 2026, decide l’impugnazione proposta da HH ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte. Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 19 novembre 2025, HH/Commissione (T‑23/25, EU:T:2025:1053), che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione del 29 febbraio 2024 della commissione giudicatrice, adottata dopo riesame, di non inserire il suo nome nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori AD 7 nei settori dell’industria della difesa e dello spazio.

Esito dell’impugnazione e procedimento

La Corte ha applicato l’articolo 181 del proprio regolamento di procedura, che consente di respingere con ordinanza motivata un’impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata. Ha respinto integralmente il ricorso di impugnazione, condividendo le ragioni esposte dall’avvocato generale nella presa di posizione del 22 maggio 2026. Per il terzo motivo ha inoltre richiamato la sentenza del 25 giugno 2026, UJ e a./Commissione (Problemi tecnici che interferiscono con lo svolgimento di un concorso), C‑623/24 P, EU:C:2026:522, punti 84-88.

Primo motivo: irregolarità nello svolgimento delle prove

HH contestava la valutazione del Tribunale secondo cui le irregolarità denunciate durante le prove non erano state dimostrate in conformità alla procedura stabilita dal bando. Il punto 4.1 dell’allegato II del bando richiedeva, in caso di problemi tecnici o organizzativi, non solo di segnalarli affinché si potesse cercare una soluzione, ma anche di chiedere che il reclamo fosse registrato per iscritto. La Corte ha ritenuto corretta la conclusione del Tribunale secondo cui HH non aveva dimostrato di avere seguito tale procedura.

Quanto alla prova scritta, l’EPSO aveva comunicato, in risposta a un messaggio di HH del 22 giugno 2023 e prima dell’avvio del procedimento precontenzioso, che l’incidente non risultava segnalato tramite un «Prometric ticket». HH avrebbe quindi potuto contestare tale circostanza durante il procedimento precontenzioso o nel ricorso al Tribunale. Per questa ragione non è stata accolta la doglianza relativa alla parità delle armi e a un onere della prova sproporzionato, anche se HH non era stato autorizzato a depositare una replica dinanzi al Tribunale.

HH contestava inoltre la gestione della prova orale: a seguito di un problema di connessione, un membro della commissione giudicatrice avrebbe rifiutato di ascoltare integralmente una sua risposta. La Corte ha confermato che il punto 4.1 dell’allegato II si applicava anche a tale fase, poiché riguardava qualsiasi problema tecnico o organizzativo verificatosi in qualsiasi fase della procedura di selezione. Il problema era stato segnalato all’EPSO soltanto con la domanda di riesame e non entro i tre giorni di calendario successivi alla prova, come previsto dal bando.

La Corte ha infine considerato inoperante la censura contro il rilievo del Tribunale secondo cui HH non aveva dimostrato l’incidenza delle irregolarità sull’esito finale. Tale valutazione era ad abundantiam, poiché il Tribunale aveva già concluso che le irregolarità non erano state provate. Anche se la motivazione aggiuntiva fosse stata errata, non avrebbe potuto determinare l’annullamento della sentenza, secondo il principio richiamato dalla sentenza del 23 marzo 2023, PV/Commissione, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, punto 191. Il primo motivo è stato quindi respinto come manifestamente infondato.

Secondo motivo: sufficienza della motivazione

HH sosteneva che la decisione del 29 febbraio 2024 non spiegasse perché, dopo la domanda di riesame, gli fosse stato attribuito un punto supplementare e che la Commissione avesse fornito soltanto nel controricorso una giustificazione tardiva, riferendo l’aumento a un errore materiale.

La Corte ha ribadito che l’obbligo di motivazione delle decisioni della commissione giudicatrice deve conciliarsi con la segretezza dei suoi lavori, garantita dall’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. Nella fase comparativa del concorso, il punteggio esprime il giudizio di valore della commissione e, tenuto conto della segretezza, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle prove costituisce una motivazione sufficiente. La Corte si è richiamata alla sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punti 24-26 e 28, 30-32.

La decisione impugnata, accompagnata da un «passaporto delle competenze», indicava i punteggi attribuiti per ciascuna competenza generale, per il colloquio e per la prova scritta relativa al settore, oltre ai commenti generali della commissione e ai criteri di valutazione. Il Tribunale aveva quindi correttamente ritenuto che HH potesse comprendere perché non fosse stato inserito nell’elenco di riserva. Anche il secondo motivo è stato respinto come manifestamente infondato.

Terzo motivo: concordanza tra reclamo e ricorso

HH contestava la declaratoria d’irricevibilità delle censure relative alle misure organizzative e alla violazione dell’articolo 3, primo comma, dell’allegato III dello Statuto. Sosteneva che la regola della concordanza tra reclamo e ricorso fosse stata applicata in modo eccessivamente formalistico e che alcuni profili non fossero stati deducibili nel reclamo.

La Corte ha confermato che, nei ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 270 TFUE, le conclusioni dinanzi al Tribunale devono avere lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e le censure devono fondarsi sulla stessa causa. Sono ammissibili argomenti non espressamente contenuti nel reclamo soltanto se vi sono strettamente collegati. Il reclamo va interpretato con spirito di apertura, ma il Tribunale aveva accertato che, anche applicando tale criterio, HH non aveva sollevato argomenti — neppure implicitamente — connessi alle misure organizzative o all’articolo 3, primo comma, dell’allegato III dello Statuto.

La Corte ha inoltre rilevato che HH non contestava la valutazione del Tribunale secondo cui era infondato in fatto l’argomento per cui non avrebbe potuto dedurre determinate censure prima di conoscere la decisione di rigetto del reclamo. Non vi era pertanto ragione per rimproverare al Tribunale di non averne tenuto conto nell’esame della concordanza. Il motivo è stato respinto come manifestamente infondato. La giurisprudenza sulla concordanza richiamata comprende le sentenze del 20 maggio 1987, Geist/Commissione, 242/85, EU:C:1987:234, punto 9; del 13 dicembre 2001, Cubero Vermurie/Commissione, C‑446/00 P, EU:C:2001:703, punto 12; del 7 maggio 1986, Rihoux e a./Commissione, 52/85, EU:C:1986:199, punto 11; e del 23 aprile 2002, Campogrande/Commissione, C‑62/01 P, EU:C:2002:248, punto 33.

Decisione e spese

La Corte ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alla Commissione e prima che quest’ultima potesse sostenere spese, HH è stato condannato a farsi carico delle proprie spese, ai sensi degli articoli 137 e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’Unioneconcorsi EPSOprocedura di impugnazioneobbligo di motivazionetutela giurisdizionale effettiva

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