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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-34/26

Order of the Court of 23 September 2026. — Nouryon Functional Chemicals BV and Others v European Chemicals Agency. — Appeal – Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) – European Chemicals Agency (ECHA) – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-34/26 P

Giurisprudenza europea62026CO0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rifiutato di ammettere l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale relativa alla decisione ECHA sul dossier di registrazione di una sostanza chimica. Le appellanti non hanno dimostrato che i sei motivi sollevassero questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE: varie doglianze erano generiche o dirette contro accertamenti di fatto, mentre le contestazioni interpretative non spiegavano adeguatamente l’errore e la sua rilevanza sistemica. Le appellanti sopportano le proprie spese.

Rifiuto di ammettere al procedimento un’impugnazione relativa agli obblighi di studio EOGRTS previsti dal regolamento REACH, per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE

La questione giuridica

Se i sei motivi d’impugnazione, relativi all’interpretazione della sezione 8.7.3 dell’allegato IX del regolamento REACH, ai diritti di difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva, alla valutazione scientifica e probatoria, al principio di proporzionalità e alla ripartizione delle spese, dimostrassero l’esistenza di questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE, condizione per l’ammissione dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte.

Principio di diritto

Nel procedimento di ammissione preventiva previsto dall’articolo 58a dello Statuto, spetta al richiedente dimostrare in modo chiaro, dettagliato e specifico che ciascun motivo d’impugnazione solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE, precisando la norma o la giurisprudenza asseritamente violata, l’errore giuridico, la sua incidenza sull’esito e le ragioni della rilevanza sistemica. Non bastano affermazioni generiche, il richiamo al possibile valore di precedente, contestazioni di accertamenti di fatto o doglianze sull’obbligo di motivazione che, anche se fondate, in linea di principio non presentino tale rilevanza. Non avendo le società appellanti soddisfatto questi requisiti, la Corte ha rifiutato di ammettere l’impugnazione al procedimento e ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Regolamento (UE) 2015/282
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articoli 56 e 58a
  • Regolamento di procedura della Corte di giustizia, articoli 170a, 170b, 137 e 184
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 3
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47

Mancata ammissione dell’impugnazione su obblighi di studio EOGRTS ai sensi del regolamento REACH

La Corte di giustizia, nella formazione competente a decidere sull’ammissione delle impugnazioni, ha esaminato la richiesta di Nouryon Functional Chemicals BV, Arkema GmbH, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH e United Initiators GmbH. L’impugnazione riguardava la sentenza del Tribunale del 19 novembre 2025, T-1122/23, relativa alla valutazione, da parte dell’ECHA, del dossier di registrazione della sostanza di-tert-butil 1,1,4,4-tetrametiltetrametilene diperossido.

Contesto e procedimento precedente

Con decisione dell’8 giugno 2022, l’ECHA aveva svolto un controllo di conformità del dossier di registrazione della sostanza. La commissione di ricorso dell’ECHA, con decisione A-009-2022 del 19 settembre 2023, aveva respinto in parte il ricorso delle società. Il Tribunale, con sentenza del 19 novembre 2025, aveva annullato parzialmente la decisione della commissione di ricorso.

Le società hanno impugnato tale sentenza il 28 gennaio 2026, chiedendone l’annullamento. Poiché si trattava di una decisione del Tribunale relativa a una decisione della commissione di ricorso di un’agenzia dell’Unione, l’impugnazione era soggetta al meccanismo di ammissione preventiva previsto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte.

Criteri per l’ammissione dell’impugnazione

Ai sensi dell’articolo 58a, terzo comma, dello Statuto, l’impugnazione può essere ammessa, in tutto o in parte, soltanto se solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. Gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura impongono al richiedente di fornire tutte le informazioni necessarie affinché la Corte possa valutare la rilevanza della questione.

La richiesta deve identificare chiaramente e in dettaglio i motivi d’impugnazione e la questione giuridica sollevata da ciascuno; indicare la disposizione o la giurisprudenza dell’Unione asseritamente violata; descrivere l’errore giuridico lamentato e spiegare come esso abbia inciso sull’esito della sentenza; infine, illustrare le ragioni concrete per cui la questione è significativa secondo i criteri dell’articolo 58a. In caso di asserito contrasto con la giurisprudenza, occorre precisare i passaggi della decisione impugnata e quelli della pronuncia asseritamente disattesa, nonché spiegare perché il contrasto abbia rilevanza sistemica (punti 22-25).

Motivi relativi all’interpretazione dell’allegato IX del regolamento REACH

Le appellanti contestavano l’interpretazione della colonna 1 della sezione 8.7.3 dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1907/2006. A loro avviso, uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (EOGRTS) poteva essere richiesto sulla base di «altre preoccupazioni» per la tossicità riproduttiva soltanto quando gli studi disponibili indicassero anche effetti avversi sugli organi o sui tessuti riproduttivi.

La Corte ha rilevato che il Tribunale, ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, aveva richiamato i criteri interpretativi pertinenti e aveva ritenuto che il tenore della disposizione non subordinasse l’individuazione di «altre preoccupazioni» alla dimostrazione di effetti avversi sugli organi o sui tessuti riproduttivi. Le appellanti non avevano spiegato in modo adeguato come il contesto e la genesi della disposizione conducessero alla diversa interpretazione proposta: si erano limitate a richiamare la formulazione originaria del regolamento e il considerando 10 del regolamento (UE) 2015/282 (punti 26-28).

La Corte ha quindi giudicato tale doglianza una contestazione dell’interpretazione preferita dalle appellanti, non una questione di diritto dimostrata come significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. Anche le censure secondo cui il Tribunale non avrebbe esaminato alcuni argomenti e avrebbe violato il diritto di essere ascoltate e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantiti dall’articolo 47 della Carta, non spiegavano in che modo l’esame degli argomenti avrebbe potuto modificare l’esito della sentenza. I richiami generali alla certezza del diritto, ai limiti dei poteri dell’ECHA e alla futura applicazione della disposizione non colmavano tale lacuna (punti 29-31).

Valutazione dell’ECHA e principio di proporzionalità

Le appellanti sostenevano inoltre che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la censura secondo cui l’ECHA aveva commesso un errore manifesto nel ritenere che lo sperma non fosse un organo o un tessuto riproduttivo ai sensi della disposizione. La Corte ha qualificato tale doglianza, anche assumendo che trovasse fondamento nella sentenza impugnata, come diretta contro accertamenti di fatto; una simile contestazione non dimostra, di per sé, l’esistenza di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a (punto 32).

Quanto alla proporzionalità, le appellanti contestavano che l’ECHA non fosse tenuta a verificare se l’EOGRTS fosse necessario e lo strumento più appropriato per affrontare le «altre preoccupazioni», e denunciavano l’erroneo richiamo del Tribunale a precedenti riguardanti l’allegato X del regolamento REACH. La richiesta, tuttavia, si limitava ad affermare che il Tribunale aveva applicato male quei precedenti e che la questione riguardava i limiti della discrezionalità dell’ECHA, senza illustrare perché l’errore asserito avrebbe avuto rilevanza per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. La mera possibilità che una pronuncia possa fungere da precedente in casi futuri non è sufficiente: occorre dimostrare in concreto la novità e la rilevanza della questione (punti 33-34).

Censure sulle prove scientifiche e sull’argomentazione processuale

Le società denunciavano errori del Tribunale riguardo allo studio OECD TG 408, sostenendo che le loro argomentazioni erano state esposte nell’atto introduttivo e non soltanto negli allegati. La Corte ha rilevato che la censura mirava a rimettere in discussione l’accertamento del Tribunale secondo cui l’argomento contro la decisione ECHA dell’8 giugno 2022 non era stato formulato nell’atto introduttivo, ma risultava dal rinvio a osservazioni allegate relative al progetto di decisione. La contestazione di tale accertamento fattuale non dimostrava una questione significativa per il diritto UE (punto 35).

La Corte ha aggiunto che una doglianza relativa all’obbligo di motivazione del Tribunale, anche se fondata, in linea di principio non è idonea a sollevare una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE (punto 36). Anche le contestazioni relative allo studio OECD TG 407, respinte dal Tribunale come affermazioni generiche e non suffragate, si riconducevano in sostanza alla tesi interpretativa secondo cui le «altre preoccupazioni» possono giustificare l’EOGRTS solo in presenza di indicazioni di effetti avversi. Per le ragioni già esposte, le appellanti non avevano dimostrato la rilevanza sistemica di tale censura (punti 37-38).

Ripartizione delle spese

Le appellanti contestavano infine la statuizione del Tribunale secondo cui ciascuna parte avrebbe sopportato le proprie spese, sostenendo che l’annullamento parziale della decisione della commissione di ricorso giustificasse una maggiore condanna alle spese dell’ECHA ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. La Corte ha ritenuto che tale contestazione, riferita alle circostanze del caso concreto e all’esercizio del potere sulle spese, manifestamente non sollevasse una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a (punto 39).

Decisione e spese dell’impugnazione

La Corte ha concluso che la richiesta non dimostrava che l’impugnazione sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE e ha pertanto deciso che l’impugnazione non fosse ammessa al procedimento (punti 40-41 e dispositivo, punto 1).

Poiché l’ordine è stato adottato prima che l’impugnazione fosse notificata alle altre parti e prima che queste potessero sostenere spese, le appellanti sono state condannate a sopportare le proprie spese. La statuizione si fonda sull’articolo 137, applicabile in sede d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte (punti 42-43 e dispositivo, punto 2).

Come è indicizzato

Materiesostanze chimicheregistrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimicheimpugnazione e ammissibilità dei ricorsitutela giurisdizionale effettivaspese processuali

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