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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-438/26

Order of the Vice-President of the Court of 1 October 2026. — BlueNord Energy Denmark A/S v European Commission. — Appeal – Intervention – Environment – Regulation (EU) 2024/1735 – Establishment of a framework of measures for strengthening Europe’s net-zero technology manufacturing ecosystem – Contribution of oil and gas producers to the Union-wide target for available carbon dioxide (CO2) injection capacity by 2030 – Decision (EU) 2025/1479 – Pro rata contribution by entities holding an authorisation – Action for annulment – Entity subject to a contribution obligation – No interest in the result of the case. — Case C-438/26 P(I)

Giurisprudenza europea62026CO0438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’appello di BlueNord Energy contro il diniego del Tribunale di ammetterla a intervenire a sostegno delle società TotalEnergies nel ricorso contro la decisione che ripartisce le contribuzioni alla capacità di iniezione di CO₂. La decisione contiene determinazioni individuali e l’annullamento richiesto dalle altre destinatarie non modificherebbe automaticamente la posizione giuridica di BlueNord Energy; l’eventuale revisione normativa o ricalcolo successivo resta eventuale. L’appello è respinto e BlueNord Energy è condannata a sostenere le proprie spese e quelle della Commissione.

Intervento nel ricorso di annullamento: assenza di un interesse diretto e attuale quando l’annullamento della decisione non incide sulla posizione giuridica dell’interveniente

La questione giuridica

Se BlueNord Energy, destinataria della medesima decisione impugnata dalle società TotalEnergies, abbia un interesse diretto e attuale nel risultato del ricorso ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, considerato che la decisione contiene contributi individuali; se l’eventuale annullamento o una conseguente revisione normativa possa modificare la sua posizione giuridica; e se il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta imponga di ammetterla all’intervento.

Principio di diritto

Ai fini dell’intervento ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto, occorre un interesse diretto e attuale nell’accoglimento della domanda formulata dalla parte che si intende sostenere, valutato in base agli effetti giuridici del dispositivo richiesto. Quando una decisione formalmente unica contiene determinazioni individuali di contribuzione, l’annullamento ottenuto da alcuni destinatari non si estende automaticamente ai destinatari che non l’hanno impugnata. La possibilità che l’annullamento induca la Commissione a rivedere atti normativi o ad adottare successivi provvedimenti capaci di incidere sulla quota dell’interessato configura un effetto eventuale e non basta a dimostrare un interesse diretto e certo. L’articolo 47 della Carta non attribuisce un diritto incondizionato a intervenire se l’esito del procedimento non incide, in quanto tale, sui diritti o obblighi dell’interessato.

Norme richiamate

  • Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 263, 266 e 277 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2024/1735
  • Regolamento delegato (UE) 2025/1477
  • Decisione (UE) 2025/1479
  • Articoli 138, paragrafo 1, e 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Interesse all’intervento e quote individuali di contribuzione alla capacità di iniezione di CO₂

La vicepresidente della Corte, con ordinanza del 1º ottobre 2026, decide l’appello di BlueNord Energy Denmark A/S contro il diniego del Tribunale di ammetterla a intervenire nel ricorso di annullamento promosso da quattro società TotalEnergies contro la decisione della Commissione sulle contribuzioni dei produttori di petrolio e gas all’obiettivo unionale di capacità di iniezione di CO₂.

Quadro normativo e decisione impugnata

Il regolamento (UE) 2024/1735 mira a rafforzare l’ecosistema industriale europeo delle tecnologie a zero emissioni nette. L’articolo 20, paragrafo 1, fissa per il 2030 un obiettivo unionale di almeno 50 milioni di tonnellate annue di capacità di iniezione di CO₂. Ai sensi dell’articolo 23, il conseguimento dell’obiettivo è affidato, attraverso contributi individuali, a determinati soggetti che hanno prodotto petrolio greggio o gas naturale nell’Unione tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 e detengono un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva 94/22/CE.

In attuazione del regolamento, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2025/1477, che specifica i criteri per individuare i produttori obbligati, il metodo di calcolo delle contribuzioni e gli obblighi di comunicazione. Con la decisione (UE) 2025/1479 del 22 maggio 2025, adottata ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento 2024/1735, la Commissione ha determinato le contribuzioni pro rata dei titolari di autorizzazioni.

Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale

Il 17 ottobre 2025, TotalEnergies EP Danmark A/S, TotalEnergies EP Denmark ASW, TotalEnergies EP Italia SpA e TotalEnergies EP Nederland BV hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE per ottenere l’annullamento della decisione 2025/1479. BlueNord Energy, anch’essa destinataria della decisione, ha chiesto l’autorizzazione a intervenire a sostegno delle ricorrenti.

BlueNord Energy ha sostenuto che l’annullamento integrale della decisione avrebbe effetti ex tunc ed erga omnes e avrebbe inciso anche sulla propria posizione. Ha inoltre invocato l’illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, degli articoli 20 e 23 del regolamento 2024/1735 e degli articoli 3 e 4 del regolamento delegato 2025/1477. Le ricorrenti non si sono opposte all’intervento, mentre la Commissione ha chiesto che fosse respinto.

Con ordinanza del 16 aprile 2026, il presidente della Decima Sezione del Tribunale ha negato l’intervento: ha ritenuto che l’allegato I alla decisione contenesse determinazioni individuali e che l’eventuale annullamento ottenuto dalle ricorrenti non avrebbe prodotto effetti rispetto ai destinatari che non avevano impugnato la decisione.

Motivi di appello

BlueNord Energy ha proposto appello il 4 maggio 2026, deducendo un unico motivo relativo all’interpretazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte e del quadro normativo applicabile. Ha contestato che l’interesse all’intervento fosse stato valutato sulla base della qualificazione della decisione come insieme di determinazioni individuali e ha sostenuto che il carattere pro rata delle quote e le specificità del regolamento 2024/1735 imponessero un esame diverso.

Ha inoltre affermato che l’annullamento per mancanza di base giuridica avrebbe potuto indurre la Commissione a rivedere il regolamento 2024/1735 e il regolamento delegato 2025/1477 e, in applicazione dell’articolo 266 TFUE, a riconsiderare i contributi individuali. Infine, ha invocato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. La Commissione ha chiesto il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante alle spese.

Criterio per l’intervento

L’articolo 40, secondo comma, dello Statuto consente a una persona fisica o giuridica di intervenire se dimostra un interesse nel risultato della causa. Secondo la giurisprudenza richiamata ai punti 26 e 27, tale interesse deve essere diretto e attuale e va riferito al dispositivo richiesto dalla parte che l’interessato intende sostenere, non ai singoli motivi o argomenti. È necessario, in particolare, che l’esito sia idoneo a modificare la posizione giuridica dell’interveniente.

La Corte osserva che per stabilire se l’interesse sia sufficientemente diretto occorre valutare gli effetti giuridici dell’eventuale annullamento, tenendo conto della natura dell’atto impugnato. Il Tribunale poteva quindi esaminare la qualificazione della decisione e gli effetti che il suo annullamento avrebbe avuto sulla posizione di BlueNord Energy. Il criterio non è circoscritto al settore della concorrenza: la Corte richiama anche precedenti relativi a decisioni del Comitato di risoluzione unico sulle contribuzioni al Fondo di risoluzione unico (punti 32-35).

Natura individuale delle contribuzioni ed effetti dell’annullamento

L’articolo 1 della decisione 2025/1479 impone l’obbligo di contribuire ai titolari di autorizzazioni che, nel periodo considerato, rappresentavano complessivamente il 95% della produzione unionale di petrolio e gas. L’allegato I individua ciascun soggetto obbligato e specifica la relativa contribuzione. Sebbene la decisione sia formalmente unica e l’articolo 1 definisca in termini generali i criteri di applicazione, l’allegato I costituisce, nella sostanza, un insieme di determinazioni individuali, calcolate proporzionalmente alla quota di produzione di ciascun destinatario, in applicazione dell’articolo 4 del regolamento delegato 2025/1477 (punti 29-30).

Di conseguenza, l’annullamento può riguardare soltanto i destinatari che hanno proposto con successo un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE; la decisione continua a vincolare gli altri destinatari che non l’hanno impugnata. La Corte richiama, tra le altre, le sentenze Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C-310/97 P, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cause riunite da C-238/99 P a C-254/99 P. L’ambito dell’annullamento non può eccedere quanto richiesto dalle parti ricorrenti (punto 31).

La Corte aggiunge che l’eventuale annullamento della determinazione individuale non inciderebbe, di per sé, sulla legittimità degli atti generali sui quali essa si fonda. A seconda delle ragioni dell’illegittimità accertata, la Commissione potrebbe essere tenuta a riesaminare il quadro normativo o a ricalcolare le contribuzioni; tuttavia, tali interventi richiederebbero atti successivi. L’annullamento non comporterebbe automaticamente una modifica dell’importo dovuto da BlueNord Energy. La possibilità di una revisione futura, e quindi il rischio di un diverso contributo, è eventuale e non dimostra un interesse diretto e certo nel risultato del ricorso (punti 37-40).

Articolo 47 della Carta e decisione

La Corte respinge anche l’argomento fondato sull’articolo 47 della Carta. Il diritto a un ricorso effettivo presuppone che chi lo invoca faccia valere diritti o libertà garantiti dal diritto dell’Unione; tale disposizione non attribuisce a chiunque un diritto necessario a intervenire in una causa dell’Unione quando il suo esito, in quanto tale, non può incidere sui suoi diritti o obblighi. La Corte richiama l’ordinanza Sberbank of Russia/MeSoFa e a., C-690/23 P(I) (punti 42-43).

La Corte respinge l’unico motivo e l’appello nella sua interezza. In applicazione degli articoli 138, paragrafo 1, e 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, BlueNord Energy è condannata a sostenere le proprie spese relative all’appello e a pagare quelle sostenute dalla Commissione (punti 44-47).

Come è indicizzato

Materieintervento nel processo dell’Unionericorso di annullamentopolitica ambientale e climaticacattura e stoccaggio della CO₂spese processuali

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