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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1192

Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti

Normativa europea32016R1192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento trasferisce al Tribunale la competenza di primo grado sulle controversie tra l’Unione e i suoi agenti, ponendo fine all’esistenza autonoma del Tribunale della funzione pubblica. A tal fine modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia, abroga gli atti istitutivi e di disciplina del Tribunale della funzione pubblica e introduce regole transitorie per le cause pendenti e per le impugnazioni. Le nuove disposizioni si applicano dal 1o settembre 2016.

Trasferimento al Tribunale della competenza a decidere in primo grado sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti e scioglimento del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al contenzioso di funzione pubblica dell’Unione europea, ossia alle controversie tra l’Unione e i suoi agenti ai sensi dell’articolo 270 TFUE, comprese quelle tra qualunque istituzione, organo o organismo dell’Unione e i rispettivi agenti quando la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Si applica, inoltre, alle cause pendenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica alla data del 31 agosto 2016 e alle impugnazioni pendenti o proposte dopo tale data avverso le sue decisioni. Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o settembre 2016.

Trasferimento al Tribunale della competenza sulle controversie di funzione pubblica

Il regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 interviene nell’assetto della giustizia dell’Unione per dare attuazione al trasferimento al Tribunale delle controversie tra l’Unione e i suoi agenti. La misura si colloca nel quadro della riforma prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422, che ha aumentato il numero dei giudici del Tribunale e ha previsto lo scioglimento del Tribunale della funzione pubblica.

Finalità e contesto normativo

Il considerando centrale chiarisce che l’aumento del numero dei giudici del Tribunale dal 1o settembre 2016 doveva essere accompagnato dal trasferimento della competenza sulle controversie di cui all’articolo 270 TFUE. Poiché tale trasferimento presuppone, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, la soppressione del Tribunale della funzione pubblica, il regolamento realizza contestualmente l’abrogazione degli atti che disciplinavano tale tribunale specializzato e modifica lo statuto della Corte di giustizia.

Ambito materiale della nuova competenza

Con l’inserimento dell’articolo 50 bis nel protocollo n. 3, il Tribunale diventa giudice di primo grado per tutte le controversie tra l’Unione e i suoi agenti ai sensi dell’articolo 270 TFUE. La competenza è espressamente estesa anche alle controversie tra qualunque istituzione, organo o organismo dell’Unione, da un lato, e i loro agenti, dall’altro, quando la competenza sia attribuita alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Composizione amichevole della controversia

Il nuovo articolo 50 bis, paragrafo 2, consente al Tribunale di esaminare in qualunque fase del procedimento, sin dal deposito dell’atto introduttivo, le possibilità di composizione amichevole della controversia. Il Tribunale può anche attivarsi per agevolare tale composizione, elemento coerente con la specificità del contenzioso di funzione pubblica.

Abrogazione del Tribunale della funzione pubblica e coordinamento con lo statuto

L’articolo 1 abroga la decisione 2004/752/CE, Euratom, che aveva istituito il Tribunale della funzione pubblica, e il regolamento (UE, Euratom) n. 979/2012 sui giudici ad interim. L’articolo 2 sostituisce inoltre l’articolo 62 quater del protocollo n. 3, chiarendo che la disciplina dei tribunali specializzati istituiti ai sensi dell’articolo 257 TFUE è contenuta in un allegato dello statuto; per effetto di tale intervento, l’allegato I viene soppresso.

Disposizioni transitorie per le cause pendenti

Per evitare interruzioni del contenzioso, l’articolo 3 prevede il trasferimento automatico al Tribunale delle cause pendenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica alla data del 31 agosto 2016. Tali cause proseguono nello stato in cui si trovano e secondo il regolamento di procedura del Tribunale; se il trasferimento avviene dopo la chiusura della fase orale, quest’ultima deve essere riaperta.

Regime delle impugnazioni pendenti o successive

L’articolo 4 introduce una disciplina transitoria specifica per le impugnazioni. In deroga alla soppressione dell’allegato I, gli articoli da 9 a 12 di tale allegato continuano ad applicarsi alle impugnazioni investite del Tribunale alla data del 31 agosto 2016 o proposte dopo tale data contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica. Se il Tribunale annulla una decisione di quest’ultimo e ritiene che lo stato degli atti non consenta una decisione nel merito, deve rinviare la causa a una sezione diversa da quella che ha pronunciato sull’impugnazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o settembre 2016. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Abrogazione degli atti sul Tribunale della funzione pubblica

L’articolo 1 abroga la decisione 2004/752/CE, Euratom, istitutiva del Tribunale della funzione pubblica, e il regolamento (UE, Euratom) n. 979/2012 sui giudici ad interim di tale Tribunale.

Nuova competenza del Tribunale in materia di funzione pubblica

L’articolo 2 inserisce nel protocollo n. 3 il nuovo articolo 50 bis, che attribuisce al Tribunale la competenza in primo grado sulle controversie tra l’Unione e i suoi agenti ai sensi dell’articolo 270 TFUE, incluse quelle tra istituzioni, organi o organismi e i loro agenti. Il Tribunale può inoltre, in qualunque fase del procedimento e sin dal deposito dell’atto introduttivo, esaminare e agevolare una composizione amichevole della controversia.

Adeguamento delle norme sui tribunali specializzati

Sempre l’articolo 2 sostituisce l’articolo 62 quater del protocollo n. 3, stabilendo che le disposizioni su competenze, composizione, organizzazione e procedura dei tribunali specializzati istituiti ai sensi dell’articolo 257 TFUE figurano in un allegato dello statuto; contestualmente, l’allegato I è soppresso.

Trasferimento delle cause pendenti

L’articolo 3 dispone che le cause pendenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica al 31 agosto 2016 siano trasferite al Tribunale, che le tratta nello stato in cui si trovano e secondo il proprio regolamento di procedura. Se il trasferimento avviene dopo la chiusura della fase orale, tale fase deve essere riaperta.

Regime transitorio per le impugnazioni

L’articolo 4 prevede, in deroga all’articolo 2, punto 3, che gli articoli da 9 a 12 dell’allegato I del protocollo n. 3 restino applicabili alle impugnazioni investite del Tribunale al 31 agosto 2016 o proposte dopo tale data contro decisioni del Tribunale della funzione pubblica. Se il Tribunale annulla una decisione e ritiene di non poter decidere nel merito per lo stato degli atti, rinvia la causa a una sezione diversa da quella che ha deciso l’impugnazione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o settembre 2016. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiediritto dell’Unione europeafunzione pubblica europeaorganizzazione della giustizia dell’unione europeacontenzioso amministrativoprocedura giudiziaria

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