Regolamento (UE) 2016/1095
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato, chelato di zinco di idrolizzati proteici, chelato di zinco di idrato di glicina (solido) e chelato di zinco di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006, (UE) n. 335/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza una serie di composti di zinco come additivi per mangimi per tutte le specie animali, sulla base della valutazione scientifica dell’EFSA e delle condizioni di autorizzazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Contestualmente sopprime o aggiorna alcune precedenti voci di autorizzazione e allinea i limiti massimi di zinco nei mangimi composti in altri atti UE. Sono inoltre previste misure transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte già prodotte ed etichettate prima delle nuove date di applicazione.
Autorizzazione di diverse sostanze a base di zinco come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con adeguamento dei tenori massimi di zinco nei mangimi composti e soppressione/modifica di precedenti autorizzazioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli additivi per mangimi impiegati nell’alimentazione animale in tutta l’Unione europea, per tutte le specie animali, nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale dei "composti di oligoelementi". Riguarda sia gli additivi elencati nell’allegato sia le premiscele, le materie prime per mangimi e i mangimi composti che li contengono. Sono previste esclusioni/limitazioni solo indirette, tramite differenti massimi di tenore di zinco per categorie animali e tramite regole transitorie distinte per animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare.
Autorizzazione di sostanze a base di zinco come additivi per mangimi e modifica dei limiti di zinco nei mangimi composti
Il regolamento dà attuazione al sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, a seguito delle valutazioni scientifiche dell’EFSA sulle sostanze a base di zinco interessate. Il provvedimento recepisce inoltre l’esigenza, emersa in sede scientifica, di ridurre l’impatto ambientale dell’integrazione di zinco nei mangimi, allineando i limiti massimi di tenore totale di zinco nei mangimi composti.
Contesto normativo e base scientifica
La Commissione richiama l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, che impone la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Le sostanze oggetto di riesame erano già state autorizzate in passato come composti di oligoelementi e poi iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti. L’EFSA, in diversi pareri tra il 2012 e il 2015, ha concluso che, alle condizioni d’impiego proposte, le sostanze non presentano effetti nocivi per la salute animale e umana e non comportano rischi per gli utilizzatori se adottate adeguate misure di protezione.
Ambito dell’autorizzazione
Sono autorizzati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali:
- acetato di zinco diidrato;
- cloruro di zinco anidro;
- ossido di zinco;
- solfato di zinco eptaidrato;
- solfato di zinco monoidrato;
- chelato di zinco di amminoacidi idrato;
- chelato di zinco di proteine idrolizzate;
- chelato di zinco di idrato di glicina (solido);
- chelato di zinco di idrato di glicina (liquido).
Tutte le sostanze sono collocate nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi". L’allegato specifica per ciascun prodotto la composizione, la formula chimica, il numero CAS, il metodo di analisi, i requisiti di impiego e la data di scadenza dell’autorizzazione.
Condizioni tecniche di impiego
L’allegato stabilisce condizioni specifiche per ciascun additivo. In via generale, l’additivo deve essere incorporato nei mangimi mediante premiscela; per alcune forme è indicata espressamente la premiscela liquida. Sono fissati i titoli minimi di zinco dei diversi prodotti, ad esempio:
- 29,6% per l’acetato di zinco diidrato;
- 46,1% per il cloruro di zinco anidro;
- 72% per l’ossido di zinco;
- 22% per il solfato di zinco eptaidrato;
- 34% per il solfato di zinco monoidrato;
- 10% per i chelati di zinco di amminoacidi idrato e di proteine idrolizzate;
- 15% per il chelato di zinco di idrato di glicina (solido);
- 7% per il chelato di zinco di idrato di glicina (liquido).
Per i chelati di amminoacidi e di proteine idrolizzate sono riportate precisazioni sulla natura chimica del complesso; per il chelato di zinco di amminoacidi la Commissione recepisce la distinzione scientifica suggerita dall’EFSA tra chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di proteine idrolizzate.
Limiti massimi di zinco nei mangimi completi
Il regolamento sostituisce i limiti massimi di tenore totale di zinco in tre atti precedenti, al fine di armonizzare i valori con le conclusioni scientifiche dell’EFSA. I nuovi valori, espressi in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%, sono:
- cani e gatti: 200 (in totale);
- salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale);
- suinetti, scrofe, conigli e tutte le specie di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale);
- altre specie e categorie: 120 (in totale).
Questi limiti si applicano per effetto delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 335/2010 e ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013.
Sicurezza degli utilizzatori e prescrizioni operative
Per evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo o oculare per gli utilizzatori degli additivi e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Se tali misure non consentono di ridurre il rischio a un livello accettabile, l’uso dell’additivo e delle premiscele è subordinato all’impiego di dispositivi di protezione individuale adeguati.
Metodi di analisi e controlli ufficiali
L’allegato contiene un rinvio dettagliato ai metodi di analisi da utilizzare per il controllo degli additivi e del contenuto totale di zinco nei mangimi. Per i sali di zinco sono previste titolazioni con edetato sodico secondo specifiche monografie della Farmacopea europea; per i contenuti di zinco totale si utilizzano metodi EN 15510 e EN 15621, nonché il regolamento (CE) n. 152/2009 per le materie prime per mangimi e i mangimi composti. Per taluni composti chelati sono previsti metodi specifici, inclusa la cromatografia a scambio ionico e, per alcuni casi, la spettroscopia infrarossa FTIR con regressione multivariata.
Modifiche agli atti precedenti
Le nuove autorizzazioni rendono obsolete alcune voci contenute nei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e n. 479/2006, che vengono pertanto soppresse. Inoltre, i limiti massimi di zinco negli altri atti già autorizzativi vengono sostituiti con i valori aggiornati sopra indicati.
Regime transitorio
Per consentire l’adeguamento degli operatori, il regolamento prevede un periodo transitorio. Le sostanze interessate e le premiscele che le contengono, se prodotte ed etichettate prima del 27 gennaio 2017 secondo la disciplina previgente, possono restare sul mercato e essere utilizzate fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la deroga vale per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 27 luglio 2017; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 27 luglio 2018.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La data di riferimento per l’applicazione delle nuove prescrizioni e per le misure transitorie è il 27 luglio 2016.
Disposizioni principali
Autorizzazione dei composti di zinco
Sono autorizzate, come additivi per l’alimentazione animale e alle condizioni dell’allegato, le sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato, chelato di zinco di proteine idrolizzate, chelato di zinco di idrato di glicina (solido) e chelato di zinco di idrato di glicina (liquido), tutte nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi".
Soppressione di voci obsolete nei regolamenti precedenti
Vengono soppresse le corrispondenti voci relative allo zinco negli allegati dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006, poiché le sostanze interessate sono autorizzate dal presente regolamento.
Allineamento dei tenori massimi di zinco nei mangimi composti
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 335/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 sostituendo i limiti massimi dell’ottava colonna con i seguenti tenori totali di zinco (mg/kg di mangime completo al 12% di umidità): cani e gatti 200; salmonidi e succedanei del latte per vitelli 180; suinetti, scrofe, conigli e tutte le specie di pesci eccetto i salmonidi 150; altre specie e categorie 120.
Condizioni di impiego e requisiti tecnici dell’allegato
Per ciascun additivo sono indicati composizione, titolo minimo di zinco, formula chimica, numero CAS, metodi di analisi e condizioni di impiego. In generale l’additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela; per alcuni prodotti è richiesta la forma di premiscela liquida. Sono previste misure di protezione per gli utilizzatori contro rischi di inalazione e contatto cutaneo/oculare, con obbligo di procedure operative, misure organizzative e, se necessario, dispositivi di protezione individuale.
Limiti e caratteristiche specifiche dei singoli additivi
L’allegato specifica i titoli minimi di zinco: 29,6% per l’acetato di zinco diidrato, 46,1% per il cloruro di zinco anidro, 72% per l’ossido di zinco, 22% per il solfato di zinco eptaidrato, 34% per il solfato di zinco monoidrato, 10% per i chelati di zinco di amminoacidi idrato e di proteine idrolizzate, 15% per il chelato di zinco di idrato di glicina (solido) e 7% per la forma liquida. Per i chelati di amminoacidi e di proteine idrolizzate sono previste precisazioni sulla composizione; per la forma liquida e per la forma di preparato è prevista l’immissione sul mercato come additivo costituito da un preparato.
Metodi di analisi e controllo
L’allegato rinvia a metodi analitici specifici per la quantificazione dell’additivo e dello zinco totale: titolazione con edetato sodico secondo monografie della Farmacopea europea per i singoli sali di zinco, cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna per amminoacidi/glicina, FTIR e regressione multivariata per il tenore di zinco chelato in taluni casi, e metodi EN/ISO e regolamento (CE) n. 152/2009 per il controllo dello zinco totale in additivi, premiscele, materie prime e mangimi composti.
Misure transitorie
Le sostanze e le premiscele che le contengono, prodotte ed etichettate prima del 27 gennaio 2017, possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte se conformi alle norme precedenti. Per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la deroga vale per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 27 luglio 2017; per animali non da produzione alimentare, per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 27 luglio 2018.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La data di riferimento per le nuove norme richiamata nelle misure transitorie è il 27 luglio 2016.
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