Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1097

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1097 della Commissione, del 6 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato in applicazione del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede il calcolo giornaliero di tali valori sulla base di dati variabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli importatori e, in generale, all'applicazione doganale del meccanismo del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato, identificati mediante codici NC e, per ciascuna origine, mediante il relativo codice paese terzo. Opera nell'ambito dell'Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione. Non disciplina tutte le importazioni di prodotti agricoli, ma solo i prodotti e i periodi per i quali il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede valori forfettari all'importazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1097 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli. Si colloca nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di fissare tali valori sulla base di dati giornalieri variabili. L'atto è pensato per garantire un'applicazione uniforme del meccanismo del prezzo di entrata nei confronti delle importazioni da paesi terzi.

Base normativa e funzione del regolamento

La Commissione richiama il TFUE, il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il considerando evidenzia che il sistema deriva dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che i valori forfettari devono essere calcolati ogni giorno feriale in base a dati variabili.

Ambito di applicazione

L'intervento riguarda soltanto i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. In concreto, il regolamento fissa valori per alcuni codici NC di ortofrutticoli freschi, con differenziazione per origine geografica. Il codice 'ZZ' è indicato come corrispondente ad 'altre origini' secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Contenuto dell'allegato

L'allegato riporta i valori forfettari in EUR/100 kg per ciascun prodotto e origine. Sono inclusi, tra gli altri, i prodotti identificati dai codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05, con valori distinti a seconda del paese terzo di provenienza, come MA, TR, AR, BO, CL, UY, ZA, BR, CN, NZ e US.

Entrata in vigore e effetto diretto

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione necessari per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli provenienti da paesi terzi.

Determinazione dei valori forfettari

I valori forfettari all'importazione sono quelli indicati nell'allegato del regolamento per i prodotti individuati dai codici NC e dalle origini corrispondenti. Il considerando precisa che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Elenco dei prodotti e delle origini interessati

L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per diversi prodotti ortofrutticoli, tra cui i codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05, con distinzioni per specifici paesi terzi e per il codice 'ZZ' corrispondente ad altre origini.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio internazionaledoganeorganizzazione comune dei mercatiortofrutta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.