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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1139

Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio

Normativa europea32016R1139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un piano pluriennale per gli stock del Mar Baltico, fissando obiettivi di mortalità da pesca coerenti con il rendimento massimo sostenibile e prevedendo misure di salvaguardia quando gli stock scendono sotto soglie critiche. Il piano disciplina anche le catture accessorie, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e talune misure tecniche e di controllo, con un forte ricorso alla regionalizzazione e agli atti delegati della Commissione. Contestualmente modifica il regolamento tecnico del 2005 sul Baltico e abroga il precedente piano pluriennale del 2007 per il merluzzo bianco.

Istituzione di un piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico, con misure connesse per catture accessorie, obbligo di sbarco, controlli e modifiche al quadro tecnico del Mar Baltico.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca nelle acque dell'Unione del Mar Baltico riguardanti gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto elencati all'articolo 1, paragrafo 1, nelle sottodivisioni CIEM indicate, nonché alle catture accessorie di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio nelle sottodivisioni CIEM 22-32 effettuate durante la pesca di tali stock. Coinvolge in particolare gli Stati membri interessati con diretto interesse di gestione (Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia). Il regolamento integra e modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005, si coordina con il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla PCP e con il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo, e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007. È direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione.

Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico

Il regolamento istituisce un quadro pluriennale di gestione della pesca nel Mar Baltico, fondato sugli obiettivi della politica comune della pesca e sull'esigenza di ricondurre e mantenere gli stock interessati sopra i livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Il testo si colloca nel solco degli obblighi internazionali dell'Unione in materia di conservazione e recepisce l'approccio precauzionale ed ecosistemico, con attenzione specifica alle interazioni multispecie tra merluzzo bianco, aringa e spratto e alle catture accessorie di alcune specie piatte del Baltico.

Ambito di applicazione

Il piano si applica alle attività di pesca svolte nelle acque dell'Unione del Mar Baltico che sfruttano gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, cioè:

  • merluzzo bianco del Baltico occidentale e orientale;
  • aringa del Baltico centrale, del Golfo di Riga, del Mare di Botnia, del Golfo di Botnia e del Baltico occidentale;
  • spratto del Baltico.

Il regolamento si estende anche alle catture accessorie di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio nelle sottodivisioni CIEM 22-32. Gli Stati membri interessati sono quelli con diretto interesse di gestione, vale a dire Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 rinvia alle definizioni dei regolamenti di base della PCP, del controllo e delle misure tecniche nel Baltico, e introduce nozioni essenziali per l'applicazione del piano:

  • stock pelagici, ossia gli stock di aringa e spratto considerati dal regolamento;
  • intervallo FMSY, vale a dire l'intervallo di mortalità per pesca scientificamente compatibile con il conseguimento del MSY;
  • MSY Flower e MSY Fupper, cioè i limiti inferiore e superiore dell'intervallo FMSY;
  • MSY Btrigger, soglia minima di biomassa riproduttiva al di sotto della quale devono essere attivate misure di gestione specifiche.

Obiettivi sostanziali del piano

L'articolo 3 enuncia una triplice finalità:

  • contribuire agli obiettivi della PCP, in particolare all'approccio precauzionale;
  • garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine consenta di ricostituire e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il MSY;
  • ridurre al minimo gli impatti negativi sugli ecosistemi marini, in coerenza con la direttiva 2008/56/CE e con l'obiettivo del buono stato ecologico entro il 2020.

Il piano mira anche a ridurre e, per quanto possibile, eliminare i rigetti in mare e a sostenere l'attuazione dell'obbligo di sbarco previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie soggette a limiti di cattura.

Fissazione delle possibilità di pesca

L'articolo 4 disciplina il rapporto tra obiettivi biologici e fissazione delle possibilità di pesca. I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti progressivamente entro il 2020 e poi mantenuti negli intervalli indicati nell'allegato I, colonna A.

In via eccezionale, le possibilità di pesca possono essere fissate entro gli intervalli della colonna B se lo stock è sopra il valore MSY Btrigger e se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario:

  • per raggiungere gli obiettivi del piano nella pesca multispecifica;
  • per evitare danni gravi a uno stock dovuti a dinamiche intra- o interspecifiche;
  • per limitare al massimo il 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

Resta fermo che la fissazione delle possibilità di pesca deve sempre garantire una probabilità inferiore al 5 % che la biomassa riproduttiva scenda sotto Blim. Se la Commissione ritiene che gli intervalli dell'allegato I non rappresentino più correttamente gli obiettivi del piano, può presentare con urgenza una proposta di revisione.

Misure di salvaguardia e reazione al deterioramento degli stock

L'articolo 5 prevede un sistema graduato di misure correttive. Se la biomassa riproduttiva scende sotto MSY Btrigger, devono essere adottate misure per riportare rapidamente lo stock sopra livelli compatibili con il MSY; in particolare le possibilità di pesca devono essere ridotte sotto gli intervalli della colonna B dell'allegato I.

Se la biomassa scende sotto Blim, occorrono ulteriori misure, compresa la sospensione delle attività di pesca mirate e un'adeguata riduzione delle possibilità di pesca. Le misure correttive possono includere anche:

  • misure di emergenza della Commissione ex articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
  • misure di emergenza dello Stato membro ex articolo 13 dello stesso regolamento;
  • misure adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Catture accessorie, obbligo di sbarco e misure tecniche

Gli articoli 6, 7 e 8 attribuiscono alla Commissione ampi poteri delegati, da esercitare sulla base dei migliori pareri scientifici e tramite la procedura di cui all'articolo 16.

Per le catture accessorie di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio, la Commissione può adottare misure su:

  • caratteristiche e uso degli attrezzi da pesca;
  • limitazioni spaziali e temporali;
  • divieti o restrizioni mirati alla protezione di riproduttori, novellame e specie non bersaglio;
  • taglie minime di riferimento per la conservazione.

Per l'obbligo di sbarco, gli atti delegati possono disciplinare:

  • esenzioni per specie ad alta sopravvivenza;
  • esenzioni de minimis nei limiti e alle condizioni dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
  • regole di documentazione delle catture;
  • taglie minime di riferimento per la conservazione.

Le misure tecniche possono riguardare caratteristiche degli attrezzi, dispositivi aggiuntivi, limiti o divieti di utilizzo in zone o periodi specifici e taglie minime di riferimento. In tutti i casi la finalità è favorire la selettività, ridurre le catture indesiderate e limitare l'impatto sugli ecosistemi marini.

Regionalizzazione e ruolo degli Stati membri interessati

L'articolo 9 applica la procedura di regionalizzazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 alle misure di cui agli articoli 6, 7 e 8. Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni:

  • per la prima volta entro il 21 luglio 2017;
  • successivamente ogni 12 mesi dopo la presentazione del piano di valutazione di cui all'articolo 15;
  • in ogni momento, se necessario, specie in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di uno stock;
  • per misure relative a un dato anno civile, entro il 1° luglio dell'anno precedente.

Controllo, tracciabilità e porti designati

Il capo VIII rafforza il regime di controllo del regolamento (CE) n. 1224/2009 con disposizioni speciali per il Baltico.

In particolare:

  • la notifica preventiva si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 metri che detengano a bordo almeno 300 kg di merluzzo bianco o 2 tonnellate di stock pelagici;
  • la notifica deve essere effettuata almeno un'ora prima dell'ora prevista di arrivo in porto, salvo autorizzazione caso per caso dell'ingresso anticipato da parte delle autorità competenti;
  • i pescherecci di almeno 8 metri impegnati nella pesca mirata di merluzzo bianco devono tenere il giornale di pesca;
  • per le catture sbarcate senza cernita, il margine di tolleranza nel giornale di pesca è fissato al 10 % del quantitativo totale detenuto a bordo;
  • oltre determinate soglie, pari a 750 kg di merluzzo bianco o 5 tonnellate di stock pelagici, lo sbarco deve avvenire in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa.

Valutazione, revisione e sostegno finanziario

L'articolo 15 impone alla Commissione di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 21 luglio 2019 e poi ogni cinque anni. La relazione deve valutare risultati e impatto del piano rispetto agli obiettivi dell'articolo 3, e può essere anticipata se la Commissione o gli Stati membri interessati lo ritengano necessario.

L'articolo 17 precisa, ai fini del FEAMP, che le misure di arresto temporaneo adottate per realizzare gli obiettivi del piano sono considerate arresto temporaneo delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

Modifiche al regolamento (CE) n. 2187/2005

Il regolamento interviene anche sul quadro tecnico vigente nel Mar Baltico. Soppresso l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2187/2005, viene inserito un nuovo articolo 16 bis che introduce restrizioni geografiche stagionali: dal 1° maggio al 31 ottobre è vietata ogni attività di pesca in tre zone delimitate da coordinate WGS84, con deroga limitata per alcune reti da posta e per i palangari derivanti, purché non siano detenuti a bordo altri attrezzi.

È inoltre inserito l'articolo 28 bis bis, che disciplina la procedura per l'adozione di norme tecniche nel quadro dei piani pluriennali, consentendo atti delegati che possono derogare, se del caso, a disposizioni su specie bersaglio, maglie, attrezzi mobili e fissi, zone e periodi di divieto e specie, zone e periodi di restrizione collegati all'articolo 18 bis. L'articolo 28 ter è aggiornato di conseguenza.

Abrogazione del precedente piano e vigore

L'articolo 19 abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 sul precedente piano per il merluzzo bianco del Baltico, precisando che i riferimenti a tale atto si intendono fatti al nuovo regolamento. Ai sensi dell'articolo 20, il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Allegati: parametri biologici e soglie

Gli allegati contengono i parametri quantitativi fondamentali del piano:

  • l'allegato I fissa gli intervalli FMSY per ciascuno stock, distinguendo tra colonna A e colonna B;
  • l'allegato II indica i valori di riferimento per la biomassa riproduttiva (MSY Btrigger e Blim).

Per alcuni stock, i valori risultano ancora "da fissare". Per altri, sono previsti valori numerici precisi, come ad esempio 38 400 tonnellate e 27 400 tonnellate per il merluzzo bianco del Baltico occidentale, 600 000 e 430 000 tonnellate per l'aringa del Baltico centrale, 110 000 e 90 000 tonnellate per l'aringa del Baltico occidentale, e 570 000 e 410 000 tonnellate per lo spratto del Baltico.

Disposizioni principali

Oggetto, stock interessati e ambito territoriale

L'articolo 1 istituisce un piano pluriennale per merluzzo bianco, aringa e spratto nelle acque dell'Unione del Mar Baltico, specificando per ciascuno stock le sottodivisioni CIEM interessate. Il regolamento si estende anche alle catture accessorie di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio nelle sottodivisioni CIEM 22-32.

Definizioni chiave

L'articolo 2 richiama le definizioni dei regolamenti (UE) n. 1380/2013, (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 2187/2005 e introduce nozioni specifiche come stock pelagici, intervallo FMSY, MSY Flower, MSY Fupper, MSY Btrigger e Stati membri interessati.

Obiettivi del piano

L'articolo 3 stabilisce che il piano deve contribuire agli obiettivi della PCP, in particolare all'approccio precauzionale, al conseguimento e mantenimento del MSY, alla riduzione dei rigetti e all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il piano deve inoltre essere coerente con la direttiva 2008/56/CE e con il raggiungimento del buono stato ecologico entro il 2020.

Tassi-obiettivo di mortalità per pesca e criteri per le possibilità di pesca

L'articolo 4 prevede il raggiungimento progressivo entro il 2020 dei tassi-obiettivo di mortalità per pesca e la loro successiva applicazione entro gli intervalli dell'allegato I, colonna A. In casi giustificati da pareri o dati scientifici, le possibilità di pesca possono essere fissate entro gli intervalli della colonna B, purché lo stock sia sopra il MSY Btrigger e ricorra una delle condizioni previste: necessità per la pesca multispecifica, prevenzione di danni gravi tra stock o limitazione delle variazioni annue entro il 20 %. In ogni caso deve restare sotto il 5 % la probabilità che la biomassa riproduttiva scenda sotto Blim.

Misure di salvaguardia quando la biomassa riproduttiva scende sotto le soglie

L'articolo 5 stabilisce che, quando la biomassa riproduttiva è inferiore a MSY Btrigger, devono essere adottate misure correttive per riportare rapidamente lo stock sopra livelli in grado di produrre il MSY, anche riducendo le possibilità di pesca al di sotto degli intervalli dell'allegato I, colonna B. Se la biomassa scende sotto Blim, sono richieste ulteriori misure, inclusa la sospensione della pesca mirata e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca. Le misure possono comprendere anche quelle di emergenza ex articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e le misure adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento.

Misure specifiche per le catture accessorie

L'articolo 6 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, su base scientifica e secondo la procedura dell'articolo 16, per disciplinare le catture accessorie di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio. Le misure possono riguardare caratteristiche e uso degli attrezzi, limitazioni spaziali e temporali, divieti o restrizioni per proteggere pesci in riproduzione, novellame e specie non bersaglio, nonché taglie minime di riferimento per la conservazione.

Misure connesse all'obbligo di sbarco

L'articolo 7 abilita la Commissione ad adottare atti delegati su esenzioni dall'obbligo di sbarco per specie con alta sopravvivenza, esenzioni de minimis ex articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, regole di documentazione delle catture per il monitoraggio e fissazione di taglie minime di riferimento per la conservazione.

Misure tecniche

L'articolo 8 consente l'adozione di atti delegati su caratteristiche e uso degli attrezzi da pesca, modifiche o dispositivi aggiuntivi per aumentarne la selettività, limitazioni o divieti per proteggere pesci in riproduzione o specie non bersaglio e fissazione di taglie minime di riferimento per la conservazione.

Regionalizzazione e raccomandazioni comuni

L'articolo 9 applica l'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 alle misure degli articoli 6, 7 e 8. Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni per la prima volta entro il 21 luglio 2017 e successivamente ogni 12 mesi dopo la presentazione del piano di valutazione, oppure entro il 1° luglio dell'anno precedente per misure relative a un dato anno civile.

Misure di controllo rafforzate

Gli articoli 10-14 integrano il regolamento (CE) n. 1224/2009 con requisiti specifici: notifica preventiva per pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 metri che detengano a bordo almeno 300 kg di merluzzo bianco o 2 tonnellate di stock pelagici, con preavviso di almeno un'ora prima dell'arrivo in porto; obbligo di giornale di pesca per i pescherecci di almeno 8 metri impegnati nella pesca mirata di merluzzo bianco; margine di tolleranza del 10 % per sbarchi senza cernita; obbligo di sbarco in porto designato o luogo prossimo alla costa oltre 750 kg di merluzzo bianco o 5 tonnellate di stock pelagici.

Valutazione periodica del piano

L'articolo 15 prevede che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 21 luglio 2019 e successivamente ogni cinque anni sui risultati e sull'impatto del piano; la relazione può essere anticipata se richiesto dagli Stati membri interessati o dalla Commissione.

Delega di potere alla Commissione

L'articolo 16 conferisce alla Commissione, per cinque anni dal 20 luglio 2016, il potere di adottare atti delegati ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, con proroga tacita di pari durata salvo obiezione di Parlamento o Consiglio. Sono previste revoca della delega, consultazione di esperti nazionali prima dell'adozione, notifica contestuale degli atti e termine di due mesi per obiezioni, prorogabile di altri due mesi.

Sostegno del FEAMP

L'articolo 17 chiarisce che le misure di arresto temporaneo adottate per realizzare gli obiettivi del piano sono considerate arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

Modifiche al regolamento (CE) n. 2187/2005

L'articolo 18 sopprime l'articolo 13, paragrafo 3, inserisce l'articolo 16 bis sulle restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca nel periodo 1° maggio-31 ottobre in tre zone delimitate da coordinate WGS84, consente deroghe limitate per reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli con maglie pari o superiori a 157 mm o per palangari derivanti, e introduce l'articolo 28 bis bis sulla procedura per adottare norme tecniche nel quadro dei piani pluriennali. Modifica inoltre l'articolo 28 ter per includere il nuovo articolo 28 bis bis.

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1098/2007

L'articolo 19 abroga il precedente piano pluriennale per il merluzzo bianco del Mar Baltico; i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 20 prevede l'entrata in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinecontrollo e monitoraggiopolitica comune della pescadiritto ambientale

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