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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1096

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1096 della Commissione, del 6 luglio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni per l'immissione sul mercato di partite di determinate specie di pesci destinate agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali relative all'alfavirus dei salmonidi (SAV) approvate a norma della decisione 2010/221/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento (CE) n. 1251/2008 per tener conto dell’infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) nelle condizioni di immissione sul mercato di animali d’acquacoltura. In particolare, modifica il modello di certificato sanitario e l’elenco delle specie sensibili, così da rendere più chiaro quando le partite possono essere spedite verso Stati membri o zone con misure nazionali approvate. Le nuove prescrizioni riguardano soprattutto le partite destinate ad allevamento, stabulazione, peschiere, impianti ornamentali aperti e ripopolamento. Il regolamento decorre dal 1o ottobre 2016, dopo un breve periodo di vacatio legis.

Modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 aggiornando il certificato sanitario e l’elenco delle specie sensibili per l’immissione sul mercato di animali d’acquacoltura destinati a Stati membri con misure nazionali approvate contro il SAV.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di animali d’acquacoltura immesse sul mercato nell’Unione europea, in particolare quando sono destinate ad allevamento, zone di stabulazione, peschiere, impianti ornamentali aperti e ripopolamento, verso Stati membri, o parti di Stati membri, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE. Rileva per le specie di pesci e altri animali acquatici sensibili o vettrici delle malattie elencate nel regolamento (CE) n. 1251/2008, con specifico inserimento dell’infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV). Sono previste esclusioni o regimi particolari per talune partite destinate a impianti di quarantena conformi alla decisione 2008/946/CE e per casi specifici di animali acquatici selvatici, a seconda della sezione del certificato applicabile. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o ottobre 2016.

Modifica del regolamento (CE) n. 1251/2008 per il SAV

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1096 della Commissione adegua la disciplina veterinaria applicabile all’immissione sul mercato di animali d’acquacoltura verso Stati membri, o parti di essi, soggetti a misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE. L’intervento risponde all’esigenza di includere in modo espresso l’infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) nel sistema di certificazione sanitaria e nell’elenco delle specie sensibili, in coerenza con la direttiva 2006/88/CE e con la classificazione scientifica dell’OIE richiamata nei considerando.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 disciplina le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione di animali d’acquacoltura negli Stati membri o parti di essi sottoposti a misure nazionali approvate. Il nuovo regolamento chiarisce che le partite di specie sensibili al SAV destinate ad allevamento, zone di stabulazione, peschiere, impianti ornamentali aperti e ripopolamento devono provenire da zone con stato sanitario equivalente e accompagnarsi da un certificato sanitario idoneo. Per ragioni di chiarezza giuridica, il SAV viene esplicitamente richiamato sia nel modello di certificato sia nell’elenco delle specie sensibili.

Modifica del certificato sanitario

L’articolo 1 sostituisce le parti A e C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008. La nuova parte A contiene un modello dettagliato di certificato sanitario per gli scambi intra-UE di animali di acquacoltura destinati alle diverse finalità di destinazione. Il certificato include: dati identificativi della partita, del mittente, del destinatario, dei luoghi di origine e di destinazione, del mezzo di trasporto, del trasportatore e delle specie contenute nella partita.

Sul piano sanitario, il certificato prevede una serie di attestazioni generali e sezioni speciali per malattie specifiche. In particolare:

  • la sezione II.1 richiede che gli animali siano stati esaminati entro 72 ore prima del carico, oppure entro 24 ore nei casi specificamente ammessi; che non siano soggetti a divieti per aumento inspiegabile della mortalità; che non siano destinati a distruzione o abbattimento per eradicazione; e che rispettino le prescrizioni della direttiva 2006/88/CE;
  • la sezione II.2 riguarda le specie sensibili a VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae e malattia dei punti bianchi;
  • la sezione II.3 disciplina le specie vettrici delle medesime malattie, individuate sulla base dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008;
  • la sezione II.5 attiene alle partite originarie da zone soggette a misure di controllo delle malattie ai sensi della direttiva 2006/88/CE;
  • la sezione II.6 introduce prescrizioni specifiche per SVC, BKD, IPN, Gyrodactylus salaris e SAV;
  • la sezione II.7 riguarda le specie sensibili al virus OsHV-1 μvar.

Prescrizioni specifiche per il SAV

La parte II.6 è il punto centrale della modifica per quanto riguarda il SAV. Essa si applica alle partite destinate a uno Stato membro, o parte di esso, dichiarato indenne da SVC, BKD, IPN, GS o SAV, oppure soggetto a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE, se la partita comprende specie elencate nella parte C dell’allegato II come sensibili alle malattie considerate. Per il SAV, il certificato può richiedere che gli animali:

  • provengano da uno Stato membro o parte di esso in cui il SAV è soggetto a obbligo di notifica e ad indagine immediata in caso di sospetto;
  • provengano da un contesto in cui gli animali introdotti soddisfano le prescrizioni del certificato;
  • non siano stati vaccinati contro la malattia;
  • rispettino, in alternativa, condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2006/88/CE o dalle norme OIE pertinenti;
  • provengano da una singola azienda svuotata, pulita, disinfettata e lasciata a vuoto sanitario per almeno 6 settimane, poi ripopolata con animali da aree certificate indenni;
  • nel caso di animali selvatici, siano stati sottoposti a quarantena conforme alla decisione 2008/946/CE.

Per le partite soggette alle prescrizioni in materia di GS, il certificato prevede inoltre una regola specifica per la permanenza in acqua salata ad almeno 25 parti per mille per almeno 14 giorni, ma tale previsione è distinta dal SAV.

Elenco delle specie sensibili e rilievo del SAV

La nuova parte C dell’allegato II aggiorna l’elenco delle specie sensibili alle malattie oggetto di misure nazionali approvate. Per quanto riguarda il SAV, vengono espressamente indicate tre specie: salmone atlantico, trota iridea e salmotrota. Questo aggiornamento è importante perché delimita il campo applicativo delle prescrizioni certificate connesse al SAV e consente di identificare con precisione le partite interessate dai controlli rafforzati.

Esenzioni e destinazione a quarantena

Il regolamento precisa in più punti che alcune partite possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni più stringenti quando sono destinate a impianti di quarantena conformi alla decisione 2008/946/CE o a prescrizioni almeno equivalenti. Tale meccanismo opera anche per le partite di animali acquatici selvatici in relazione ad alcune sezioni del certificato, compresa la parte II.6 per SVC, SAV, IPN e BKD.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o ottobre 2016. La Commissione evidenzia inoltre, nei considerando, l’esigenza di concedere agli Stati membri e al settore dell’acquacoltura un tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Conclusione operativa

Per gli operatori italiani dell’acquacoltura e per i professionisti che assistono scambi intra-UE, il regolamento assume rilievo soprattutto perché rende espressamente applicabili al SAV le regole di certificazione sanitaria e chiarisce quali specie sono considerate sensibili. Ne deriva la necessità di verificare, per ogni partita interessata, la provenienza sanitaria, la destinazione, l’eventuale appartenenza a programmi di sorveglianza o eradicazione e la corretta compilazione del certificato previsto dal regolamento (CE) n. 1251/2008 come modificato.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008

L’articolo 1 sostituisce integralmente le parti A e C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica incide sul modello di certificato sanitario richiesto per talune partite di animali d’acquacoltura e sull’elenco delle specie sensibili alle malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE.

Inserimento del SAV nel certificato sanitario

La nuova parte A del certificato sanitario include prescrizioni specifiche per le specie sensibili all’infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV), oltre alle regole già previste per altre malattie. Il certificato deve attestare, a seconda dei casi, l’idoneità sanitaria della partita, l’assenza di vincoli o abbattimenti per motivi sanitari, il rispetto della direttiva 2006/88/CE e, per le sezioni dedicate, la provenienza da Stati membri, zone o compartimenti indenni o soggetti a programmi approvati.

Elenco delle specie sensibili aggiornato

La nuova parte C dell’allegato II elenca le specie sensibili alle malattie oggetto di misure nazionali approvate. Per il SAV sono indicate il salmone atlantico (Salmo salar), la trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e la salmotrota (Salmo trutta). L’elenco comprende anche specie sensibili ad altre malattie, tra cui VPC, BKD, IPN, infezione da Gyrodactylus salaris e OsHV-1 μvar.

Data di entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e finalità di coordinamento

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base della direttiva 2006/88/CE, in particolare degli articoli 43 e 61, paragrafo 3, per adeguare la disciplina di esecuzione alle misure nazionali approvate e garantire coerenza tra certificazione sanitaria, elenco delle specie e regime di controlli.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleacquacolturacommercio intracomunitariosicurezza alimentarecircolazione delle merci

Testo integrale

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