Regolamento (UE) 2016/1094
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva il rame granulato come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, cioè i preservanti per legno. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni tecniche e di impiego, riportate nell’allegato, soprattutto per la tutela degli utilizzatori e dell’ambiente. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione del rame granulato come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti per legno), con specifiche condizioni d’uso e di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica al rame granulato utilizzato come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 8 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, ossia nei preservanti per legno. Riguarda gli operatori che chiedono o rilasciano autorizzazioni di biocidi, nonché l’uso industriale e professionale dei prodotti autorizzati. L’approvazione è valida nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’allegato indica una data di approvazione dal 1o gennaio 2017 e una scadenza al 31 dicembre 2026. Sono previste condizioni specifiche legate alla valutazione del prodotto, in particolare per esposizioni e rischi non considerati nella valutazione a livello UE del principio attivo.
Approvazione del rame granulato come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 8
Il regolamento di esecuzione approva il rame granulato quale principio attivo da impiegare nei biocidi del tipo di prodotto 8, corrispondenti ai preservanti per legno. L’atto si inserisce nel sistema del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e recepisce l’esito della procedura di valutazione svolta a livello dell’Unione, alla luce del parere dell’ECHA e delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
Origine della procedura e base giuridica
La procedura prende avvio da una domanda presentata alla Francia il 30 agosto 2013 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, finalizzata all’iscrizione del rame granulato nell’allegato I per l’uso nel tipo di prodotto 8. Successivamente, il 3 aprile 2015, la Francia ha trasmesso la relazione di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il parere del comitato sui biocidi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato adottato il 9 dicembre 2015.
Contenuto dell’approvazione
L’articolo 1 dispone l’approvazione del rame granulato come principio attivo, ma solo se rispettate le specifiche e le condizioni indicate nell’allegato. Il considerando rilevante chiarisce che i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti rame granulato possono essere considerati conformi ai requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano osservate determinate condizioni di uso.
Specifiche tecniche del principio attivo
L’allegato identifica il principio attivo come "Rame granulato", con denominazione IUPAC "Rame", numero CE 231-159-6 e numero CAS 7440-50-8. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari al 99 % p/p. La nota in allegato precisa che tale purezza è quella utilizzata per la valutazione ex articolo 90, paragrafo 2; il principio attivo commercializzato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con quello valutato.
Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi
Le autorizzazioni dei biocidi contenenti rame granulato sono soggette a condizioni specifiche. In sede di valutazione del prodotto, occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a eventuali usi previsti nella domanda ma non esaminati nella valutazione del rischio a livello dell’Unione sul principio attivo. Inoltre, per gli usi esaminati, la valutazione deve focalizzarsi in particolare sugli utilizzatori industriali e professionali, nonché sulle acque di superficie e sui sedimenti in caso di rilascio diretto durante la vita del legno trattato.
Prescrizioni ambientali e operative
In considerazione dei rischi per le acque di superficie e le acque freatiche, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono imporre che l’applicazione industriale o professionale avvenga in un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding. Il legno trattato deve essere immediatamente conservato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, così da evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque. Eventuali residui derivanti dall’applicazione del prodotto devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento.
Decorrenza e durata dell’approvazione
L’allegato fissa la data di approvazione al 1o gennaio 2017 e la scadenza dell’approvazione al 31 dicembre 2026. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, a condizione che siano rispettate le specifiche e le condizioni contenute nell’allegato.
Base normativa e contesto procedurale
L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare dell’articolo 90, paragrafo 2, terzo comma. Il procedimento trae origine da una domanda presentata alla Francia il 30 agosto 2013 ai sensi della direttiva 98/8/CE; la relazione di valutazione è stata trasmessa il 3 aprile 2015 e il parere dell’ECHA è stato formulato il 9 dicembre 2015.
Condizioni specifiche per le autorizzazioni
L’allegato prevede che, nel valutare il prodotto, si presti particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia per usi previsti nella domanda ma non considerati nella valutazione del rischio a livello dell’Unione relativa al principio attivo. In ragione dei rischi individuati, la valutazione del prodotto deve considerare con particolare attenzione gli utilizzatori industriali e professionali e le acque di superficie e i sedimenti in caso di rilascio diretto durante la vita del legno trattato.
Prescrizioni di etichettatura e misure operative
Per i rischi per acque di superficie e acque freatiche, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono indicare che l’applicazione industriale o professionale avvenga in un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding; il legno deve essere conservato subito dopo il trattamento in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque; i residui dell’applicazione devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento.
Purezza, data di approvazione e scadenza
L’allegato indica un grado minimo di purezza del principio attivo pari al 99 % p/p, con denominazione IUPAC "Rame", numero CE 231-159-6 e numero CAS 7440-50-8. La data di approvazione è fissata al 1o gennaio 2017 e la scadenza al 31 dicembre 2026.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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