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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1093

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato ai biocidi del tipo di prodotto 8. L’approvazione deriva dalla valutazione effettuata nell’ambito del programma di riesame previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 e recepisce il parere del comitato sui biocidi. L’atto fissa una data di approvazione, una scadenza e specifiche condizioni d’uso, in particolare per la tutela delle acque e per l’impiego industriale o professionale del legno trattato.

Approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 8, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, contenenti propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio. Rileva per i fabbricanti, i titolari di autorizzazioni e gli operatori che immettono sul mercato o utilizzano tali biocidi nell’Unione europea e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, anche nello Spazio economico europeo. L’approvazione è subordinata alle specifiche e condizioni dell’allegato; resta esclusa la disciplina di altri tipi di prodotto o usi non considerati nella valutazione unionale.

Approvazione del propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio per i biocidi di tipo 8

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente per l’impiego nei biocidi del tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e del programma di riesame dei principi attivi esistenti, fondandosi sulla valutazione tecnica già svolta e sul parere del comitato sui biocidi.

Contesto normativo e valutazione

La sostanza era già compresa nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini di un’eventuale approvazione. La sua valutazione è stata svolta in origine ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE per l’uso nel tipo di prodotto 8; successivamente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, tramite il comitato sui biocidi, ha formulato il parere dell’8 dicembre 2015 tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente, designata dall’Italia.

Ambito dell’approvazione

L’approvazione riguarda esclusivamente i biocidi del tipo di prodotto 8. Il regolamento non introduce un’autorizzazione generale per tutte le tipologie di biocidi, ma limita l’idoneità del principio attivo all’impiego nei preservanti del legno, sempre nel rispetto delle specifiche e delle condizioni fissate nell’allegato.

Specifiche tecniche del principio attivo

L’allegato riporta i dati identificativi essenziali della sostanza:

  • denominazione IUPAC: Alpha-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) propionate;
  • numero CE: non assegnato;
  • numero CAS: 94667-33-1;
  • purezza minima valutata: 86,1 % p/p (peso a secco). La nota all’allegato precisa che il principio attivo presente nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché ne sia stata dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Decorrenza e durata dell’approvazione

L’approvazione decorre dal 1 gennaio 2018 e ha scadenza il 31 dicembre 2027. In questo modo il regolamento definisce un periodo di validità determinato, entro il quale le autorizzazioni dei biocidi fondati su tale sostanza devono rispettare le condizioni stabilite a livello unionale.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi e gestione del rischio

L’allegato impone condizioni specifiche che devono essere considerate al momento dell’autorizzazione del prodotto biocida. In particolare:

  • nella valutazione del prodotto va prestata particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi richiesti ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell’Unione;
  • devono essere considerati con particolare attenzione i rischi per gli utilizzatori industriali e professionali;
  • deve essere prestata attenzione ai rischi per le acque sotterranee, soprattutto per il legno destinato a impieghi con frequente esposizione agli agenti atmosferici.

Prescrizioni operative, etichettatura e tutela ambientale

Per ridurre i rischi per le acque superficiali e sotterranee, l’allegato impone che etichette e, se del caso, schede di dati di sicurezza indichino che:

  • l’applicazione industriale o professionale avvenga in un’area isolata oppure su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento;
  • subito dopo il trattamento, il legno sia conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, così da evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque;
  • i residui derivanti dall’applicazione siano raccolti per essere riutilizzati o smaltiti. Tali prescrizioni hanno una chiara finalità preventiva e ambientale, e incidono sia sulle modalità operative sia sulla documentazione informativa del prodotto.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, subordinatamente alle specifiche e condizioni indicate nell’allegato.

Base giuridica e contesto della valutazione

L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi esistenti previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La valutazione richiama anche l’esperienza maturata sotto la direttiva 98/8/CE.

Tipo di prodotto e ambito tecnico

L’approvazione riguarda esclusivamente il tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno, corrispondente alla classificazione del regolamento (UE) n. 528/2012.

Specifiche del principio attivo

L’allegato indica una purezza minima del 86,1 % p/p (peso a secco), il numero CAS 94667-33-1 e l’assenza di numero CE assegnato. Il principio attivo valutato può presentare purezza diversa nel prodotto immesso sul mercato, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica.

Date di approvazione e durata

L’approvazione decorre dal 1 gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2027.

Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi

Nel valutare i prodotti autorizzati deve essere prestata particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia per usi non considerati nella valutazione del rischio a livello dell’Unione del principio attivo. Devono inoltre essere considerati con attenzione i rischi per utilizzatori industriali e professionali e per le acque sotterranee, in particolare per il legno destinato a usi con frequente esposizione agli agenti atmosferici.

Prescrizioni di etichettatura e gestione del legno trattato

Le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza dei prodotti autorizzati devono indicare che l’applicazione industriale o professionale avvenga in un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento. Subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque; eventuali residui dell’applicazione devono essere raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesicurezza ambientaleprodotti fitosanitari e preservanti del legno

Testo integrale

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