Cassazione Civile, Sentenza n. 35466/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bari (n.1476/2014) chiedendo la cassazione. In via preliminare i controricorrenti avevano eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata trascrizione della procura speciale nella copia notificata ai resistenti (la procura risultava invece apposta a margine dell'originale depositato in cancelleria). La questione centrale devoluta alla Cassazione era dunque se e in quali condizioni la verifica dell'anteriorità e della riferibilità della procura speciale possa compiersi anche mediante l'esame dell'originale depositato in cancelleria quando la copia notificata non riporti integralmente la procura, nonché quali requisiti minimi debbano sussistere sulla copia notificata (o altrove) per rendere ammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte ha esaminato la giurisprudenza contrastante e ha enunciato il principio che l'incorporazione della procura, apposta ai sensi dell'art.83, terzo comma, c.p.c., nell'atto di impugnazione estende la data dell'atto anche alla procura, ritenendo quindi che la presenza della procura nell'originale — quando essa forma corpo unico con il ricorso (procura a margine o in calce) — possa valere, salvo specifiche contrarie, a comprovare la specialità e la tempestività della procura. In sostanza la Corte ha ritenuto non automaticamente preclusiva l'assenza integrale della trascrizione della procura nella copia notificata, qualora dalla copia o dagli atti risultino elementi univoci (es. nota sulla copia del tipo "vi è procura a margine dell'originale", attestazioni dell'ufficiale giudiziario, deposito dell'originale) che consentano di verificare l'anteriorità del rilascio. Di conseguenza l'eccezione di inammissibilità è stata disattesa e il procedimento è stato rimesso alla sezione competente per la decisione di merito.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
Stabilisce che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da avvocato munito di procura speciale; la Corte interpreta questo requisito alla luce dell'incorporazione della procura nell'atto
art. 366 c.p.c.
Elenca il contenuto del ricorso; richiama l'obbligo di indicare la procura se conferita con atto separato, ma non disciplina direttamente la copia notificata
art. 369 c.p.c.
Regola il deposito dell'originale in cancelleria (compresa la procura se in atto separato) a pena di improcedibilità; la possibilità di esaminare l'originale depositato è centrale per la verifica dell'anteriorità della procura
art. 83 c.p.c., comma terzo
Prevede la facoltà di apporre la procura a margine o in calce agli atti; la Corte riconosce l'incorporazione tra procura e atto come effetto giuridico che estende temporalmente la data dell'atto alla procura stessa
art. 137 c.p.c.
Norma sulla conformità della copia all'originale nel procedimento di notifica; è stato richiamato il problema che la copia conforme dovrebbe riprodurre la procura ma la giurisprudenza ammette verifiche sull'originale in taluni casi
principio S.U. 17866/2013
Sezioni unite che hanno affermato che non è sempre necessario trascrivere integralmente la procura nella copia notificata purché esistano altri elementi specifici e univoci che consentano di accertare l'anteriorità del mandato
Cass. 1058/2001
Affermò che la procura in calce o a margine, costituendo corpo unico con il ricorso, garantisce il requisito della specialità e che, se priva di data, a essa si estende la data del ricorso
Cass. SU 6334/1994
Indirizzo secondo cui la mancanza di trascrizione della procura sulla copia può essere compensata se la copia contiene elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale
Massime di principio
- Se la procura è apposta a margine o in calce del ricorso (art.83 c.p.c.), essa forma corpo unico con l'atto: la data e la riferibilità della procura possono desumersi dall'atto incorporante, riducendo il rischio di inammissibilità per mera assenza della procura nella copia notificata
- La copia notificata idealmente dovrebbe riportare la procura o almeno una chiara annotazione indicante la presenza della procura sull'originale (es. "vi è procura a margine dell'originale") e l'ufficiale giudiziario dovrebbe attestare conformità e rappresentanza; tali elementi facilitano la verifica dell'anteriorità della procura
- Quando la procura è su foglio separato occorre maggiore attenzione: è necessario che la sua riferibilità e anteriorità al momento della notifica risultino in modo univoco dalla documentazione notificata o dall'originale depositato, altrimenti il rischio di inammissibilità cresce
- Per evitare contestazioni, il comportamento prudente è trascrivere la procura anche sulla copia da notificare o allegare la procura alla copia notificata, o comunque annotare espressamente sulla copia la presenza della procura sull'originale e assicurarsi che l'originale sia tempestivamente depositato in cancelleria
- Nel dubbio procedurale, la corte di legittimità tende oggi a privilegiare l'effettività dell'accesso alla giustizia: se esistono elementi specifici che consentono di verificare la tempestività e la riferibilità della procura, il ricorso può essere considerato ammissibile e rimesso per la decisione di merito
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