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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00070/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla determinazione della pena ex art. 133 c.p. non potesse essere dedotta in cassazione, perché non proposta in appello e quindi non sottoposta alla cognizione del giudice di secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Nel ricorso deduceva l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 c.p., lamentando quindi vizi nella determinazione della pena. Dalla lettura del provvedimento emerge però che tale questione non era stata specificamente devoluta al giudice di appello, poiché nell'atto di appello era stata chiesta soltanto l'assoluzione nel merito.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la determinazione della pena; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la doglianza non era stata devoluta in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Base normativa per la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando vengono dedotte questioni non devolute al giudice di appello.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere dedotte questioni che il giudice di appello abbia correttamente omesso di trattare perché non devolute alla sua cognizione.
  • Una censura sulla determinazione della pena non è esaminabile in sede di legittimità se non è stata specificamente proposta con i motivi di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso consegue quando la doglianza mira a introdurre in cassazione un tema di decisione che è stato volutamente sottratto al giudice di secondo grado.
  • Il giudice di legittimità non può sindacare un punto della decisione rispetto al quale difetta a monte il necessario contraddittorio in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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