Cassazione Penale, Sentenza n. 6209/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/11/2020 della Corte d'appello di Catanzaro che aveva dichiarato non dovute nei confronti di Antony Martin Filardi le spese processuali liquidate nella sentenza della Corte d'appello del 15/03/2016 (irrevocabile 01/10/2016) a carico delle parti civili Lloyd Adriatico S.p.a. e Allianz S.p.a., e aveva disposto la rideterminazione delle restanti spese alla luce dello scioglimento del vincolo di solidarietà. Il ricorrente ha dedotto violazione del contraddittorio, perché la decisione sarebbe stata assunta senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti civili interessate.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione è competente per le questioni relative all'esistenza, validità e sufficienza del titolo per il recupero delle spese processuali e che la questione relativa alla persistenza del vincolo di solidarietà, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione. Tuttavia ha rilevato la mancata citazione delle parti civili interessate e l'assenza del contraddittorio previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio, con integrazione del contraddittorio tra tutte le parti interessate.
Norme richiamate
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Il provvedimento che incide sulle posizioni delle parti nell'esecuzione penale va adottato in contraddittorio con le parti interessate; la mancata citazione delle parti civili viola questo principio e determina l'annullamento del provvedimento.
art. 535, comma 2, cod. proc. pen. (abrogato)
L'abrogazione di tale norma non incide, di per sé, sulle statuizioni di condanna alle spese già emesse e passate in giudicato; la questione della persistenza o meno del vincolo di solidarietà, anche in relazione all'abrogazione, è devoluta al giudice dell'esecuzione.
art. 2, comma 4, cod. pen. (ultimo inciso)
Richiamato come criterio di preclusione che giustifica l'operatività delle statuizioni di condanna alle spese già passate in giudicato nonostante l'abrogazione sopravvenuta di norme procedurali.
Giurisprudenza - Sezioni Unite, Sez. U, n. 491 del 29/09/2011 (Pislor, Rv. 251267)
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all'abrogazione dell'art. 535, comma 2, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese già passate in giudicato e che la questione circa la persistenza del vincolo rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Le decisioni del giudice dell'esecuzione che incidono sui diritti e sugli oneri delle parti devono essere adottate in contraddittorio: la mancata citazione delle parti interessate comporta l'annullamento del provvedimento.
- Il giudice dell'esecuzione è competente a valutare l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo per il recupero delle spese processuali; le questioni sulla determinazione puntuale di alcune voci di spesa possono rientrare nella sua competenza ove implicano l'individuazione della portata della condanna.
- L'abrogazione di una norma processuale (es. art. 535, comma 2, c.p.p.) non retroagisce automaticamente a modificare statuizioni di condanna passate in giudicato; la questione della persistenza del vincolo di solidarietà va decisa dal giudice dell'esecuzione, con motivazione adeguata.
- Quando si impugna un provvedimento di esecuzione che rialloca o elimina la responsabilità per le spese, è essenziale verificare e, se necessario, contestare l'insufficiente coinvolgimento del contraddittorio (es. richiesta di fissazione di camera di consiglio o di formale avviso alle parti civili).
- In situazioni simili è consigliabile chiedere espressamente l'integrazione del contraddittorio o la riespansione delle notifiche prima che il giudice prenda decisioni che incidono su terzi (parti civili), per evitare l'annullamento per vizio procedurale.
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