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Sentenza

Sentenza n. 1036/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento a) della Determinazione Dirigenziale del -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- pubblicata sull'Albo pretorio del Comune di Pomezia in data -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS- e nominata una nuova commissione di concorso; e, per quanto occorrer possa b) della Deliberazione del Commissario Straordinario n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del Dott. -OMISSIS- con cui è stato modificato l'art. 86 del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali" approvato dalla Giunta comunale di Pomezia con deliberazione n. 262 del 22.12.2017 e modificato con deliberazione della Giunta comunale di Pomezia con deliberazione n. 119 del 12/08/20-OMISSIS-; c) del Decreto del Commissario Straordinario n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con il quale la -OMISSIS- è stata confermata -OMISSIS-, è stata nominata -OMISSIS-e responsabile di -OMISSIS-; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivo dell'interesse della ricorrente

Giustizia amministrativa202216049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della commissione di concorso già nominata e nomina di una nuova commissione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva revocato la commissione di concorso precedentemente nominata e ne aveva nominata una nuova, nonché, per quanto occorrer potesse, la modifica del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e il decreto del Commissario straordinario relativo alla conferma, nomina e attribuzione di responsabilità a personale comunale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, il difetto assoluto di motivazione, la violazione del principio del contrarius actus, l'incompetenza, lo sviamento di potere e la violazione delle regole procedurali. Ha inoltre lamentato la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, dell'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 86, comma 3, del regolamento comunale.

La decisione

Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato di avere revocato il bando del concorso cui si riferiva la commissione contestata, mediante deliberazione della Giunta comunale. La ricorrente ha dichiarato che tale sopravvenienza aveva fatto venir meno la materia del contendere. Il TAR ha ritenuto il provvedimento sopravvenuto satisfattivo dell'interesse azionato e ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura della decisione.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; il giudice non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; il giudice non ha deciso tali censure.

  • art. 3 d.lgs. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del pubblico impiego; il giudice non ha deciso la relativa censura.

  • art. 86, comma 3, del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali

    Richiamato quale parametro della legittimità della composizione e sostituzione della commissione di concorso; il giudice non ha esaminato la censura.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione da remoto nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata in ragione della sopravvenienza integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; il testo non indica espressamente il comma come base normativa del dispositivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute ai fini dell'oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La revoca del bando di concorso intervenuta nel corso del giudizio può determinare la cessazione della materia del contendere quando il giudice rilevi che essa ha carattere satisfattivo dell'interesse azionato mediante l'impugnazione di atti relativi alla composizione della commissione di concorso.
  • Quando sopravviene un provvedimento integralmente satisfattivo dell'interesse fatto valere, il giudice dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti originariamente impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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