Cassazione Penale, Sentenza n. 41898/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva soltanto parzialmente accolto il suo incidente di esecuzione: il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione dei reati a suo carico ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., ma aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo. A sostegno della revoca la Di Puorto deduceva che il Comune aveva poi rilasciato concessioni in sanatoria e che era disponibile una relazione tecnica (già agli atti comunali dal 2002) che attestava l'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza compromettere la staticità dell'intero edificio e la pubblica incolumità; inoltre richiamava la sua buona condotta successiva e l'assenza di nuove condanne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione tecnica relativa all'impossibilità di demolire senza compromettere la staticità non fosse stata devoluta al giudice di merito (cioè non era stata dedotta nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale) e quindi non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Inoltre la Corte ha aggiunto che, anche se la questione fosse stata sollevata in primo grado, non avrebbe cambiato l'esito: l'impossibilità tecnica non rileva quando deriva da cause imputabili al condannato (p.es. tecniche costruttive adottate dall'autore dell'abuso o dalla realizzazione del manufatto in violazione delle norme urbanistiche). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 445 cod. proc. pen.
La norma è stata applicata dal Tribunale per dichiarare l'estinzione dei reati ascritti alla ricorrente; la Corte ha confermato che tale declaratoria di estinzione non incide sulle sanzioni amministrative (quali l'ordine di demolizione) la cui esecuzione è distinta dal regime penale
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la norma per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
ordine di demolizione (sanzione amministrativa)
La Corte ha interpretato l'ordine di demolizione come sanzione amministrativa la cui esecuzione, seppure affidata eccezionalmente all'autorità giudiziaria, non è intaccata dalla declaratoria di estinzione del reato e non è assoggettata al regime di prescrizione delle pene non eseguite
Massime di principio
- Problemi tecnici relativi all'esecuzione di un ordine di demolizione (es. rischio per la staticità dell'edificio) devono essere dedotti e provati davanti al giudice di merito; non è possibile introdurli per la prima volta in sede di legittimità
- La declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. non determina automaticamente l'annullamento o la revoca di sanzioni amministrative connesse (come l'ordine di demolizione)
- L'impossibilità tecnica di eseguire una demolizione non rileva quando tale impossibilità è conseguenza delle scelte costruttive o della condotta dell'autore dell'abuso: in tal caso la responsabilità resta a carico del proprietario/autore
- Chi intende opporsi all'esecuzione di una sanzione amministrativa per ragioni di sicurezza strutturale deve produrre documentazione tecnica dettagliata e precisa già nel giudizio di merito, con idonea indicazione dell'autore della relazione e dei suoi contenuti
- In contenziosi riguardanti demolizioni e sanatorie, l'eventuale annullamento amministrativo di concessioni precedenti o l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale per inottemperanza possono incidere sulla praticabilità dell'istanza dell'interessato, e vanno valutati e documentati nel merito
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