Sentenza n. 2109/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva riconosciuto il diritto della minore a 30 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2023-2024, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno esistenziale e sulla richiesta riferita agli anni scolastici futuri
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La minore, affetta da disabilità grave, aveva ricevuto per l’anno scolastico 2023-2024 soltanto 22 ore settimanali di sostegno, anziché le 30 ore indicate nel Piano Educativo Individualizzato e corrispondenti all’intero orario scolastico. Il TAR aveva riconosciuto il diritto a un sostegno pieno e continuativo, ma non aveva esaminato la domanda risarcitoria relativa al danno non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale, derivante dalla mancata assegnazione delle otto ore settimanali ulteriori. L’appellante ha dedotto, da un lato, violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; dall’altro, ha chiesto l’accertamento del diritto a ottenere 30 ore di sostegno anche per gli anni scolastici successivi e il risarcimento dei danni futuri. Ha sostenuto che la riduzione del sostegno aveva compromesso i processi di apprendimento, le relazioni con i compagni, lo sviluppo personale e la partecipazione alla vita scolastica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello. Ha rilevato che la sentenza di primo grado, passata in giudicato sul capo relativo alle 30 ore di sostegno, aveva definitivamente accertato l’illegittimità dell’atto scolastico che ne aveva assegnate soltanto 22. Per il periodo dal 12 settembre 2023 al 22 novembre 2023 sussistevano quindi l’ingiustizia della lesione, l’illegittimità della condotta e la colpa dell’amministrazione, ravvisata sia nella colpa organizzativa sia nella negligenza specifica consistente nel mancato rispetto del PEI. Il giudice ha ritenuto configurabile il nesso causale tra la mancata erogazione integrale del sostegno e il danno esistenziale, quale conseguenza della lesione del diritto fondamentale all’istruzione, all’integrazione e alla partecipazione scolastica della minore. Ha ammesso la prova presuntiva dell’esistenza del danno e la liquidazione equitativa. Applicando un parametro di 1.300 euro per mese di sostegno non erogato, aggiornato rispetto al precedente parametro di 1.000 euro, e rapportandolo alla riduzione del 27% delle ore spettanti per due mesi e dieci giorni, ha liquidato il danno in 757 euro. È stata invece respinta la domanda relativa ai danni esistenziali futuri, perché ipotetici e non sufficientemente provati. È stata inoltre respinta la richiesta di riconoscere in via anticipata 30 ore di sostegno per tutti gli anni scolastici successivi: il PEI ha natura annuale e dinamica, deve essere aggiornato in relazione all’evoluzione delle esigenze della minore e implica valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’amministrazione. Un pronuncia giudiziale anticipata sul futuro fabbisogno avrebbe inoltre violato il divieto, posto dall’art. 34, comma 2, c.p.a., di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La mancata pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda risarcitoria proposta determina l’omessa pronuncia, che può essere fatta valere in appello.
art. 2043 c.c.
nessuna citazione testuale ulteriore
La responsabilità dell’amministrazione per la mancata assegnazione integrale del sostegno richiede l’ingiustizia e illegittimità della condotta, la colpa, il nesso causale e il danno; tali elementi sono stati ritenuti sussistenti nel periodo accertato.
art. 2059 c.c.
diritto al risarcimento del danno esistenziale
La lesione del diritto fondamentale all’istruzione e all’integrazione scolastica della minore con disabilità può determinare un danno non patrimoniale risarcibile, identificato nella pronuncia come danno esistenziale.
artt. 2056 e 1226 c.c.
nessuna citazione testuale ulteriore
La sussistenza del danno esistenziale può essere provata anche per presunzioni e la sua quantificazione può avvenire equitativamente, mediante un parametro riferito ai mesi e alla percentuale di sostegno non erogato.
artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost.
carattere assoluto proprio della tutela
Il diritto all’istruzione della persona con disabilità è un diritto fondamentale che deve essere assicurato in modo effettivo, anche mediante il sostegno didattico adeguato.
artt. 7 e 24 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
nessuna citazione testuale ulteriore
Gli obblighi internazionali concorrono a imporre l’effettività della tutela dell’istruzione e dell’inclusione scolastica delle persone con disabilità.
art. 12, comma 5, l. 104/1992
nessuna citazione testuale ulteriore
Il PEI deve fondarsi su una valutazione diagnostico-funzionale aggiornata all’inizio di ciascun anno e durante lo svolgimento dell’attività didattica.
artt. 6 ss. d.lgs. 66/2017
nessuna citazione testuale ulteriore
La disciplina del PEI conferma la sua natura dinamica e la necessità di verifiche e aggiornamenti nel corso del percorso scolastico.
art. 34, comma 2, c.p.a.
il giudice amministrativo non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Il giudice non può predeterminare per gli anni scolastici futuri il numero di ore di sostegno, quando il relativo fabbisogno deve ancora essere valutato dall’amministrazione attraverso il PEI annuale.
Massime di principio
- La mancata assegnazione a una studentessa con disabilità delle ore di sostegno indicate nel PEI, quando il relativo diritto sia stato definitivamente accertato, costituisce condotta ingiusta e illegittima dell’amministrazione e può fondare la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c.
- La lesione del diritto fondamentale all’istruzione, all’integrazione scolastica e alla partecipazione alla vita collettiva derivante dalla mancata erogazione integrale del sostegno può integrare un danno non patrimoniale di natura esistenziale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c.
- Il danno esistenziale derivante dalla riduzione illegittima delle ore di sostegno può essere provato per presunzioni e liquidato equitativamente, rapportando un parametro mensile alla percentuale di ore non erogate e alla durata effettiva della privazione.
- Il risarcimento del danno esistenziale futuro non può essere riconosciuto quando si fonda su conseguenze soltanto ipotetiche o eventuali e non sia possibile prevedere con certezza la futura lesione, anche in ragione dell’evoluzione delle esigenze della persona con disabilità.
- Il diritto a un determinato numero di ore di sostegno non può essere cristallizzato giudizialmente per gli anni scolastici futuri, poiché il PEI ha natura annuale, dinamica e soggetta ad aggiornamento in relazione all’evoluzione delle esigenze educative e alla risposta didattica.
- Il giudice amministrativo non può predeterminare il contenuto dei futuri PEI né sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di valutazioni tecnico-discrezionali relative a poteri amministrativi non ancora esercitati.
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