Regolamento (UE) 2023/1571
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1571 della Commissione del 24 luglio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone l’iscrizione nel registro UE delle DOP del nome bulgaro "Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene". La registrazione consegue alla pubblicazione della domanda senza che sia stata presentata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento precisa la classificazione del prodotto come formaggio e stabilisce l’entrata in vigore e l’efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE di una denominazione di origine protetta per il formaggio bulgaro "Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene".
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, del nome "Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene" come denominazione di origine protetta (DOP). Riguarda il prodotto rientrante nella classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione di una DOP per un formaggio bulgaro
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1571 della Commissione provvede alla registrazione del nome "Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e si fonda sulla procedura di registrazione seguita dalla pubblicazione della domanda e dall’assenza di opposizioni.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. La domanda di registrazione del nome, presentata dalla Bulgaria, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, il nome ha potuto essere iscritto nel registro.
Effetti della registrazione
Con l’articolo 1 il nome viene registrato come DOP. Il regolamento precisa inoltre che la denominazione identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore e portata nell’ordinamento UE
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura obbligatoria del regolamento in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’intero territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP
L’articolo 1 registra il nome "Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene" come denominazione di origine protetta (DOP).
Classificazione del prodotto
Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.
Base procedurale e assenza di opposizioni
La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Bulgaria ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012; non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 di tale regolamento, il nome è registrato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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