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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37484/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli del 26/01/2022, con cui era stato rigettato l'appello proposto da Pugliese avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino che aveva sostituito la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. In cassazione il ricorrente deduceva violazione di norme processuali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, prima della decisione, è pervenuta alla cancelleria formale rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e inviata tramite PEC; la revoca della misura cautelare da parte dell'autorità procedente aveva reso effettiva la rinuncia. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Norma che regolamenta l'appello al Tribunale della Libertà (riesame) per le misure cautelari; è richiamata per contestualizzare il procedimento di primo grado davanti al Tribunale di Napoli.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Previsione normativa che limita la trattazione orale alle sole ipotesi in cui sia stata espressamente richiesta; richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore Generale e alla modalità di trattazione del ricorso.

  • art. 591, co. 1, lett. d) c.p.p.

    Secondo l'interpretazione fatta dalla Corte, la rinuncia formale al ricorso, validamente sottoscritta dal difensore con procura speciale e trasmessa tramite PEC, rende il ricorso inammissibile ai sensi di questa disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 500,00.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e valida al ricorso, anche se intervenuta dopo il deposito del ricorso, rende il ricorso inammissibile; occorre che la rinuncia sia formale, sottoscritta dal difensore e, se prevista, supportata da procura speciale e inviata con modalità idonee (es. PEC).
  • Se la misura cautelare oggetto del ricorso viene revocata o sostituita dall'autorità procedente, il ricorrente può perdere interesse al giudizio e la rinuncia può essere conseguente a tale cessazione di interesse.
  • La Procura Generale può chiedere la declaratoria di inammissibilità; la Corte può accogliere tale richiesta quando sussistono motivi formali come la rinuncia del ricorrente.
  • La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta conseguenze economiche: condanna alle spese processuali e pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente l'esistenza di revoche o modifiche delle misure cautelari che possano rendere vano il ricorso, e, prima di rinunciare, valutare eventuali effetti processuali e patrimoniali della rinuncia stessa.

Testo integrale

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