Sentenza n. 1135/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento –previa tutela cautelare - del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sul dovere di ricevere e formalizzare l'istanza di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad, lamentando la mancata ricezione e formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio. Il MAECI, costituendosi, aveva comunicato che era stato fissato un appuntamento per il 21 ottobre 2025, ma il ricorrente ha contestato di non avere mai ricevuto una PEC di convocazione. Egli ha inoltre rappresentato l'urgenza della situazione, poiché il termine per l'immatricolazione presso l'Università di Ferrara era fissato al 31 gennaio 2026. L'amministrazione non ha prodotto prova dell'avvenuta convocazione né ha formulato specifiche contestazioni al riguardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a. e ha ordinato al MAECI-Ambasciata d'Italia a Islamabad di convocare il ricorrente entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza, consentendogli di formalizzare la domanda di visto, e di concludere comunque il procedimento amministrativo entro il 31 gennaio 2026, in particolare qualora l'esito fosse positivo. Il Collegio ha valorizzato l'assenza di prova della convocazione asseritamente fissata dall'amministrazione e la prossimità del termine per l'immatricolazione. Il MAECI è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il Collegio accoglie il ricorso ex art. 117 cpa
La norma è stata applicata per tutelare il richiedente contro l'inerzia dell'amministrazione e ordinare lo svolgimento dell'attività necessaria e la conclusione del procedimento entro il termine stabilito dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., quando l'amministrazione afferma di avere fissato un appuntamento necessario per formalizzare un'istanza ma non dimostra l'effettiva convocazione dell'interessato, il giudice può ordinare la convocazione e la conclusione del procedimento entro un termine determinato.
- L'amministrazione competente a ricevere e formalizzare una domanda di visto non può limitarsi ad affermare l'avvenuta fissazione di un appuntamento, ma deve assicurare la concreta comunicazione all'interessato e lo svolgimento tempestivo degli adempimenti procedimentali necessari.
- La prossimità di una scadenza rilevante per il richiedente, quale il termine per l'immatricolazione universitaria, giustifica la fissazione giudiziale di termini ravvicinati per la convocazione e la conclusione del procedimento amministrativo.
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