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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06428/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per tre episodi di furto pluriaggravato. Il primo motivo, comune, lamentava l'inosservanza della legge processuale per la mancata declaratoria di non doversi procedere per asserito difetto di legittimazione dei querelanti a proporre querela, sostenendo che non fossero persone offese. Uno dei ricorrenti deduceva inoltre la mancata riqualificazione del fatto contestato al capo 1 nella forma tentata, assumendo che non vi fosse stato consumato impossessamento. L'altro ricorrente censurava la mancata motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e l'illogicità del diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla legittimazione a querelare, affermando che nel furto il bene giuridico protetto comprende anche il possesso di fatto e che, quindi, è persona offesa anche il titolare di una relazione possessoria di fatto, ancorché non fondata su un titolo giuridico. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulla tentata sottrazione, richiamando il principio secondo cui il furto è consumato quando l'agente consegua, anche solo per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non sussistendo nella specie un controllo diretto della persona offesa o della polizia giudiziaria idoneo a impedire l'autonomo impossessamento. Ha poi ritenuto non deducibile il motivo sulla particolare tenuità del fatto perché meramente reiterativo delle doglianze già disattese in appello, e infondato il motivo sulle attenuanti generiche perché la motivazione di merito non presentava evidenti illogicità e non era necessario esaminare puntualmente tutti gli elementi prospettati dalle parti. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La deduzione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità è stata ritenuta inammissibile in cassazione perché meramente ripetitiva di doglianze già esaminate e disattese in appello.

  • art. 62 n.4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata richiamata solo come oggetto di valutazione già compiuta in appello, senza che il motivo di ricorso offrisse una critica specifica e ammissibile.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato, non essendo necessario che il giudice consideri tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

  • art. 640 c.p.

    Non citata come norma applicata; inserita nel testo di classificazione? No.

Massime di principio

  • Nel delitto di furto, la persona offesa non coincide soltanto con il proprietario o titolare di un diritto reale, ma può essere anche il possessore di fatto, inteso come relazione fattuale con la cosa non necessariamente accompagnata da immediata disponibilità materiale o da un titolo giuridico valido.
  • Ai fini della distinzione tra furto tentato e consumato, il reato si considera consumato quando l'agente abbia conseguito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene sottratto, anche se per un tempo brevissimo; non è sufficiente che la sottrazione sia solo iniziata.
  • Non è configurabile il tentativo di furto quando, per le concrete modalità della condotta, il bene sia stato già autonomamente impossessato dall'agente e non risulti un controllo diretto o mediato della persona offesa o della polizia giudiziaria idoneo a impedire il conseguimento della disponibilità della refurtiva.
  • In cassazione non sono deducibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, poiché il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione rilevante; non è necessario che il giudice di merito confuti uno per uno tutti gli elementi allegati, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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