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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26112/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno allegato di avere definito transattivamente la controversia; la ricorrente ha quindi depositato istanza di cessazione della materia del contendere. La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione della lite e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente chiusura del giudizio e richiesta/accoglimento della compensazione delle spese secondo quanto riferito dalle parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La banca aveva promosso esecuzione immobiliare nei confronti del debitore, procedendo prima a iscrizione di ipoteca e poi a pignoramento di beni già conferiti in un fondo patrimoniale. L'espropriazione si fondava su titoli esecutivi giudiziali e su una sentenza di primo grado che aveva accolto l'azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale. Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che la sentenza di revoca non fosse ancora passata in giudicato e che, quindi, il fondo patrimoniale restasse opponibile; aveva inoltre contestato l'efficacia dell'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo. Il tribunale aveva respinto l'opposizione; la corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo non contestata la mancata riferibilità del debito ai bisogni familiari e affermando anche l'inefficacia dell'ipoteca. In cassazione la banca deduceva tre motivi: violazione del giudicato sostanziale e formale per l'avvenuto passaggio in giudicato della revocatoria; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto non contestata l'estraneità del debito ai bisogni familiari; violazione degli artt. 170 e 2828 c.c. per avere escluso l'iscrivibilità dell'ipoteca sui beni del fondo nonostante la disciplina applicabile e gli effetti del giudizio revocatorio.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato sostanziale formatosi sulla sentenza che aveva accolto la revocatoria del fondo patrimoniale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per affermare il passaggio in giudicato della decisione revocatoria e i suoi effetti preclusivi.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare che la corte d'appello avesse ritenuto non contestata la mancata riferibilità del debito ai bisogni familiari nonostante il comportamento difensivo della banca.

  • art. 170 c.c.

    Richiamato in relazione ai limiti di aggredibilità dei beni del fondo patrimoniale e alla disciplina dei debiti contratti per i bisogni della famiglia.

  • art. 2828 c.c.

    Richiamato per sostenere che l'ipoteca poteva comunque essere iscritta, salvo gli effetti del giudizio sulla revocatoria del fondo patrimoniale.

Massime di principio

  • Quando le parti dichiarano di avere definito transattivamente la controversia nel corso del giudizio di cassazione, la Corte può dare atto della cessazione della materia del contendere e chiudere il processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta la definizione del giudizio in rito, con assorbimento dell'esame delle censure di merito.
  • Nei rapporti tra fondo patrimoniale ed esecuzione forzata, la disciplina sull'opponibilità del vincolo e sui limiti di aggressione dei beni può essere oggetto di contestazione sia sotto il profilo del giudicato sulla revocatoria sia sotto quello dell'ammissibilità di iscrizione ipotecaria e pignoramento.
  • La deduzione di non contestazione ex art. 115 c.p.c. richiede che il contegno processuale della parte sia effettivamente incompatibile con la contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàEspropriazione forzata
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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