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Ordinanza

Ordinanza n. 477/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa adozione delle più idonee misure cautelari del provvedimento di rigetto definitivo prot. n. 56758 del 17 ottobre 2025, trasmesso a mezzo di mail ordinaria, con cui è stata respinta l’istanza di riconoscimento n. 27602, acquisita al prot. n. 9253 del 13/08/1974 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguito presso l’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures (Romania) in data 02.02.2023; del preavviso di rigetto comunicato, con mail ordinaria e senza protocollo in data 24 febbraio 2025, relativo all’istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania; di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche infra-procedimentale, comunque connesso; e/o per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., onde ordinare all’amministrazione un esame comparativo effettivo del predetto titolo conseguito in Romania con il Tirocinio Formativo Attivo di specializzazione sul sostegno italiano, e, in caso di inerzia, per la nomina di Commissario ad acta nonché al risarcimento del danno per perdita di chance nella stipula e/o mantenimento dei contratti per l’insegnamento quale docente di sostegno.

Giustizia amministrativa202514747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo rumeno di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, nonché il relativo preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto definitivo dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguito presso un'università rumena, unitamente al preavviso di rigetto e agli atti connessi. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti del provvedimento e, nel merito, l'annullamento o la condanna dell'amministrazione al risarcimento in forma specifica, con ordine di procedere a un effettivo esame comparativo del titolo estero rispetto al percorso italiano di specializzazione sul sostegno, nonché il risarcimento del danno da perdita di chance. Il giudice ha rilevato, a un primo sommario esame, che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione prodotta e l'esperienza professionale maturata dal ricorrente. Ha inoltre considerato che le differenze tra la formazione conseguita all'estero e quella prevista dall'ordinamento italiano potrebbero essere superate mediante adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, è stato dedotto e ritenuto rilevante il rischio che il rigetto determini la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente, allo stato del sommario esame cautelare, un fumus boni iuris derivante dall'apparente incompletezza della valutazione amministrativa della documentazione e dell'esperienza professionale del ricorrente, nonché dalla possibile superabilità delle differenze formative mediante misure compensative. Ha ravvisato anche il periculum in mora nel rischio di risoluzione del contratto di lavoro in essere. Ha quindi sospeso gli effetti del provvedimento di rigetto fino alla scadenza del contratto. La fissazione dell'udienza di merito è stata demandata a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, senza che l'ordinanza definisse tale domanda nel merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il rigetto di una domanda di riconoscimento di un titolo professionale estero può essere sospeso quando l'amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta e l'esperienza professionale maturata dall'interessato.
  • Le differenze tra la formazione professionale conseguita all'estero e quella richiesta dall'ordinamento nazionale non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante adeguate misure compensative, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Sussiste il periculum in mora quando il provvedimento di rigetto del riconoscimento di un titolo professionale sia suscettibile di determinare la risoluzione del contratto di lavoro in essere dell'interessato.
  • La tutela cautelare può essere limitata temporalmente fino alla scadenza del contratto di lavoro, quando tale periodo sia ritenuto sufficiente ad assicurare provvisoriamente le esigenze cautelari senza anticipare la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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